Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/07/2001, n. 9179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9179 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
се 60816 E A 6 N I % Oggetto:imposta di successione 9 Udienza del 30.4.2001 . R.G. 14262 O 1 R I / N Z 4 - A / A 6 REPUBBLICA ITALIANA T B R 2 T IN NOME DE OP ITALIA9 179 . U L S R I L . B P A G . I E . D R B R L TE UPREMA CASSAZIONE A T LA E T A D 1 D I 3 S SEZIONE TRIBUTARIA 1 E N A E T I . S N N dai sigg.ri Magistrati: I R T E Crow 21088 E A S on E Presidente Dott. Vincenzo Carbone Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSA. IONE Dott. Mario Cicala UFFICIO COPIE Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Richiesta copia studio Consigliere dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. Salvatore Di Palma Consigliere per diritti L. 15020 Dott. Achille Meloncelli 2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZION: CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 60816 *** sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
IM MA ST, IM MA e IM RI -intimate- avverso la sentenza della Commissione tributaria 2° grado di Trento, sezione prima, n. 86/1997, del 27.6/17.9.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.4.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito l'avvocato dello Stato Caputi lambrenghi per l'Amministrazione finanziaria;
2 1 5 10 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso con assorbimento degli altri motivi Svolgimento del processo Con ricorso in data 8.5.1986 MA ST IM, RI IM e MA IM impugnavano dinanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Trento il silenzio-rifiuto dell'Ufficio del registro sull'istanza di rimborso di quanto assumevano pagato in eccedenza per l'imposta di successione relativa alla morte del padre LI RI. Lamentavano le ricorrenti che detto Ufficio aveva detratto dall'imposta di successione l'INVIM relativa agli immobili trasferiti mortis causa nella misura del 50% anziché nel suo intero ammontare, così vanificando l'agevolazione fiscale concessa dal legislatore con l'art. 3 della legge 694/1975. La Commissione tributaria di 1° grado di Trento, con decisione n. 84/3/1992, accoglieva il ricorso disponendo il rimborso di quanto pagato in eccedenza, deducendo che dall'imposta di successione va detratta l'INVIM liquidata al lordo delle agevolazioni e riduzioni. Su ricorso dell'Ufficio, la Commissione tributaria di 2° grado di Trento confermava la sentenza di prima istanza sul rilievo che "dal calcolo delle imposte dovute sulla base del titolo di successione in linea retta consegue la correttezza della determinazione dell'imposta come ritenuta dai giudici di prime cure”. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria enunciando clue motivi. Le contribuenti non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di gravame l'Amministrazione ricorrente denuncia, a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza di 2° grado per assoluto difetto dei motivi in fatto e diritto della decisione. 2 Osserva il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata richiama quella della pronunzia di 1° grado che aveva ritenuto detraibile dall'imposta di successione l'intero ammontare dell'INVIM, con conseguente assorbimento di quest'ultima al lordo della riduzione del 50%. Le ragioni della decisione del giudice di appello sono quindi individuabili, nonostante l'estrema concisione della motivazione, in una interpretazione dell'art. 19 del d.p.r. 637/1972 conforme a quella del giudice di prima istanza e diversa da quella sostenuta dall'Ufficio con l'atto di appello. Non ricorrono quindi i presupposti per ritenere nulla la sentenza impugnata.
2. Con il secondo motivo del ricorso la medesima Amministrazione lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.p.r. 637/1972, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Deduce al riguardo che l'art. 19, lettera a), del d.p.r. 26 ottobre 1972 nt. 637 (a norma del quale dall'imposta di successione va detratta l'imposta comunale sugli incrementi di valore liquidata in dipendenza dall'apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dell'immobile stesso) va interpretato nel senso che, in caso di successione in linea retta e a favore del coniuge, l'importo dell'INVIM da detrarre e' quello, ridotto al cinquanta per cento, effettivamente dovuto dal contribuente per effetto della disposizione dell'ultimo comma dell'art. 25 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643 (comma aggiunto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975 n. 694). Tale interpretazione é conforme alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, recentemente ribadita da questa stessa sezione ( Cass. 5848/1992; 8279/1992; 7303/1994 e da ultimo 5766/2000). Sul punto il ricorso merita quindi accoglimento non avendo motivo il Collegio di discostarsi dalle precedenti pronunzie di questa stessa Corte alle cui argomentazioni si riporta. Consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rigetto, con decisione nel merito ex art. 384 1° comma c.p.c., della domanda di rimborso. Sussistono giusti per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
3 Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso. Compensa le spese. Roma, 30.4.2001 Il Presidente Il Consigliere est. & Youn wen. DEPOST ALL IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C_CANCE✓✓ EF Oggi - 6 LUG, 2001. Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 г SUPP OsvaldoAscanio A I E 6 R 5 8 N 9 . A 1 O N I / T 4 Z . / U A 6 B B R 2 I . T . L R S R L . I T A P . G . D E B R L A A E T I D A R 1 I D 3 S E 1 N T E E . T S A N N I M E A S E 4