Sentenza 25 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2002, n. 7673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7673 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2002 |
Testo completo
AULA "B" 07 6 7 3/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 14417/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Cron. 21362 Dott. Fernando Lupi Consigliere Rep. 19 marzo Dott. Attilio Celentano Consigliere 2002 Dott. Grazia Cataldi Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Gestione Straordinaria Regionale Trasporti Irpini, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Roccaporena n. 34, presso l'avv. Giorgio Fontana che la rap- presenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EL NO, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Ammiragli n. 14, studio avv. Vincenzo Arricale, presso l'avv. Ermete Gabrielli che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
8 4 1 1 controricorrente avverso la sentenza n. 299/99, decisa il 9 marzo 1999 e pubblicata il 24 marzo 1999, resa dal Tribunale di Avellino nel procedimento n. 132/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 marzo 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 24 febbraio 1994, NO EL, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Avellino la Gestione Straordinaria Regionale Trasporti Irpini al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento aziendale col quale esso ricorren- te, a seguito di perdita dell'idoneità fisica all'espletamento delle mansioni di conducente di linea di livello 6°, era stato in- quadrato al 9° livello. Assumeva il NO di aver diritto ad essere inquadrato, con de- correnza dal giorno 11 giugno 1991, data della dichiarazione defi- nitiva di inidoneità, nel 6° livello, in qualità di addetto alle pratiche amministrative. Resisteva la convenuta affermando che il NO non poteva essere inquadrato nel 6° livello, come addetto alle pratiche amministra- tive, anche perché non era consentito un passaggio tra i due ruo- li. Il Giudice adito, con sentenza n. 1508/98 in data 29 aprile - 17 2 Л giugno 1998, accoglieva la domanda. Interponeva appello la Gestione Straordinaria Regionale Trasporti Irpini e in esito il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 299/99, emessa in data 9 24 marzo 1999, respingeva il gravame. A sostegno della decisione osservava che, sussistendo alla data di perdita dell'idoneità la disponibilità in organico di posti di se- sto livello nella qualifica di addetto alle pratiche amministrati- ve era contestualmente maturato, in favore del NO, il diritto al relativo inquadramento, atteso che non era stata dedotta dall'appellante l'inidoneità del lavoratore all'espletamento di tali mansioni. Osservava che, essendo certa la disponibilità di posti in organi- CO, nessun rilievo aveva il mancato espletamento in tempo utile dell'esame congiunto da parte dell'Azienda e delle rappresentanze sindacali, trattandosi di clausola contrattuale avente un mero si- gnificato programmatico. Non risultava infatti alcuna intenzione tra le parti di subordinare l'insorgenza del diritto all'inquadramento all'individuazione dei posti disponibili median- te detta verifica. Avverso la sentenza, notificata in data 28 maggio 1999 alla parte personalmente, propone ricorso per cassazione la Gestione Straor- dinaria Regionale Trasporti Irpini, con atto notificato in data 19 luglio 1999; avanza due motivi. NO EL resiste con controricorso notificato in data 31 agosto 1999. 3 Л MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione degli artt. 3 e 27 del Regolamen- to allegato A al Regio Decreto 8 gennaio 1931 n. 148 e degli artt. 1362 e seguenti cc, in relazione agli accordi Nazionali di catego- ria del 12 luglio 1985 e 27 giugno 1986. Si denuncia altresì, con implicito riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di moti- vazione. Si afferma che fino a quando non siano stati individuati, con la con le rap-procedura stabilita dalla norma pattizia, di concerto presentanze sindacali, i posti di organico disponibili che consen- tano l'inquadramento allo stesso livello contrattuale, professio- nale e retributivo, il datore di lavoro ha facoltà, ai sensi dell'art. 27 dell'allegato A al Regio Decreto 148/1931, di desti- nare l'agente a qualsiasi altra mansione e in caso di suo rifiuto far luogo ad esonero dal servizio. La censura non è fondata. Si premette che l'accertamento della volontà delle parti contraen- ti in relazione al contenuto di un negozio impone un'indagine di fatto affidata al potere discrezionale del giudice di merito, sin- dacabile in sede di legittimità solamente sotto il profilo di una inadeguatezza della motivazione tale da non consentire la rico- struzione dell'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione adottata e nella violazione delle regole di ermeneutica;
tale inadeguatezza deve essere dedotta precisando, al di là della A indicazione degli articoli di legge in materia, in qual modo il ragionamento del giudice del merito abbia deviato da dette regole, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della vo- lontà contrattuale operata dal giudice del merito e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibi- le in cassazione (ex pluribus Cass., 4 marzo 1983 n. 726, Cass., 13 novembre 1981 n. 6021, Cass., 11 febbraio 1989 n. 861, Cass., 1 marzo 1990 n. 1615, Cass., 30 gennaio 1995 n. 1092, Cass., 3 giugno 1998 n. 5468). Il Tribunale afferma che l'esame congiunto dei problemi relativi all'accertamento dei posti di lavoro in organico disponibili o che si possono rendere disponibili ai fini dell'assegnazione a diverse mansioni dei lavoratori divenuti inidonei alle funzioni preceden- temente rivestiti ha natura dichiarativa e pertanto opera anche per il periodo precedente alla verifica, sol che risulti dimostra- come non si nega sia accaduto nel caso in esame, che la dispo-to, nibilità preesisteva. La ricorrente afferma invece che fino all'individuazione di tali posti da parte dell'Azienda, di concerto con le R.S.A., l'Accordo non è operante e va applicato il meno favorevole disposto di leg- ge. La tesi sottintende la premessa, contrastante con quella assunta dal Collegio di merito, che "l'accertamento dei posti di lavoro in organico disponibili o che si possano rendere disponibili" avrebbe natura costitutiva. 5 La ricorrente non indica peraltro il criterio ermeneutico, tra quelli dettati agli artt. 1362 e seguenti cc, che sarebbe stato violato dal Tribunale nella formulazione di un giudizio di fatto, quale è la lettura di un atto di autonomia privata, tra l'altro conforme al significato del sostantivo accertamento" che indica un'attività ricognitiva e priva di qualsiasi potere discrezionale. Sostiene ancora la Gestione Trasporti Irpini che il Tribunale avrebbe mal interpretato il Regolamento aziendale, affermando che sono vietate le promozioni al di fuori del ruolo di appartenenza e non già i passaggi da un ruolo all'altro, nell'ambito di ricollocazione di dipendenti che conservano il livello contrattua- le di provenienza. Al riguardo afferma che il passaggio da un ruolo all'altro è ri- messo, in base al tenore delle disposizioni di regolamento inter- no, riportate nel ricorso, a discrezionale valutazione della parte datoriale e non può integrare un obbligo. Sostiene ancora che uni- co limite a tale discrezionalità è dato dall'accertamento compiuto d'accordo con le rappresentanze sindacali, mancante alla data in cui la ricollocazione dell'odierno controricorrente ebbe luogo. La doglianza sottintende la fondatezza del rilievo sopra esaminato e non appare quindi accettabile, una volta che si riconosca non censurabile in sede di legittimità l'interpretazione data dal Tri- bunale nel senso che l'accertamento ha funzione esclusivamente ri- cognitiva e non già costitutiva del diritto ad ottenere la ricollocazione. A Insussistente è d'altro canto il denunciato vizio di motivazione, dal momento che non viene evidenziato vizio argomentativo di sorta nel ragionamento seguito dal Tribunale per addivenire all'inter- pretazione dell'accordo sindacale in discorso. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della moti- vazione su un punto essenziale della controversia. Si afferma che l'ordine di far luogo al nuovo inquadramento non può fondarsi sul trattamento riservato nello stesso periodo ad al- tri lavoratori. Si osserva che nel caso esaminato si può riscon- un'adesione del lavoratore al cambiamento delle mansioni,trare attesa la finalità di garantire comunque il mantenimento in servi- zio. Si rileva che il Tribunale avrebbe errato nel trasformare la facoltà discrezionale dell'azienda di trasferire il lavoratore ad altro ramo del servizio in un obbligo non previsto da alcuna norma di legge. Si assume altresì che non sarebbe "convincente" la con- danna al pagamento delle differenze retributive, risultando per tabulas che queste erano state comunque corrisposte come assegno ad personam. La ricorrente non indica però gli atti della fase di merito dai quali risulti che le argomentazioni sopra riportate sono state sottoposte al vaglio del giudice di appello. Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve es- sere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di le- gittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accer- 7 A tare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documenti) ove l'argomento sarebbe stato introdotto о trattato. Si deve dunque considerare l'eccezione come nuova e introdotta per la prima volta nel giudi- zio di legittimità. Il rilievo non può quindi trovare ingresso in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla rego- larità formale del processo ed alle questioni di diritto pro- poste, non sono proponibili nuove questioni di diritto temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di uf- ficio 0, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi ele- menti di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). A 8 - Rileva infine la Corte che l'avvenuta corresponsione delle diffe- renze quale assegno ad personam non esclude certo, salvi i congua- I D gli in executivis, la condanna al pagamento della retribuzione , O L L A 0 3 S O 1 connessa alla qualifica spettante. S 3 B . A 9 I T T D R , : A A A ' N Conclusivamente il ricorso va rigettato. S T L E S L 3 P E O 7 S - P D I Le spese seguono la soccombenza. 8 I N M - I S 1 G N 1 O A E D S A E E I D
P.Q.M.
G T A E G N , E O E O S T L R E T La Corte T I S A R I I L G L D E E Rigetta il ricorso. R O D сладоста a € 2000 per Condanna la ricorrente alle spese in onorario. IL PRESIDENTE Guglich fault by buulh Marzo Roma, 19 gennaio 2002. Albula Hor IL CONSIGLIERE ESTENSORE farselle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 25 MAG.2002 Jeansalle oggi, CANCELLIERE a والی کری