CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/2026, n. 15818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15818 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 11984/2019 R.G. proposto da: CORFU’ ANGELO, rappresentato e difeso dall’avv. GE Convertini, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, con delibera dell’Ordine degli Avvocati di Brescia del 13-5- 2019 -ricorrente- contro CI AS, CI RC, rappresentati e difesi dall’avv. AR RT e dall’avv. IA Di Rito -controricorrenti- nonché contro CI TO -intimato- avverso la sentenza n. 1587/2018 della Corte d’Appello di Brescia, depositata in data 11-10-2018, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23-4- 2026 dal consigliere NA LI, OGGETTO: azione surrogatoria RG. 11984/2019 P.U. 23-4-2026 Civile Sent. Sez. 2 Num. 15818 Anno 2026 Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 22/05/2026 2 udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott. Rosa IA Dell’Erba, la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, uditi l’avv. GE Convertini per il ricorrente e l’avv. IA Di Rito per i controricorrenti. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 10-10-2009 i fratelli AS e RC IN hanno convenuto avanti il Tribunale di TO il padre RT IN, esponendo che il 29-4-2009 era deceduto il loro nonno paterno GU IN, il quale con testamento olografo datato 30- 5-2008 e pubblicato il 16-6-2009 li aveva nominati eredi universali;
nell’asse ereditario erano compresi la quota di tre quarti di immobile sito ad Asola, titoli e denaro;
hanno dichiarato che il padre il 9-9-2009 aveva fatto pubblicare altro testamento olografo apparentemente redatto da GU IN con data 9-1-2009, che revocava ogni precedente testamento e nominava unico erede il figlio RT IN. Hanno proposto querela di falso avverso tale testamento, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità, con conseguente revoca della dichiarazione di accettazione dell’eredità eseguita il 25-9-2009 da RT IN. Con comparsa di risposta depositata tempestivamente si è costituito GE OR, esponendo di essere creditore di RT IN in forza di assegni dallo stesso emessi in suo favore e protestati;
ha dichiarato che aveva pignorato i titoli e il denaro di cui il debitore era divenuto titolare in forza del testamento 9-1-2009 e la Banca aveva reso la dichiarazione di terzo, affermando che il pignorato non era entrato nella disponibilità del patrimonio custodito presso l’istituto di credito a seguito della causa pendente. Ha rilevato di avere interesse a intervenire nel giudizio per ottenere la conservazione del patrimonio del suo debitore RT IN ex art. 2900 cod. civ. e ha 3 chiesto che fossero rigettate le domande attoree e, in via subordinata, che venisse accertata la lesione della quota di legittima di RT IN e si procedesse alla divisione tra gli eredi del patrimonio. Si è costituito tardivamente il convenuto RT IN, dichiarando di essere stato costretto da GE OR a redigere un atto con il quale si impegnava a pagargli euro 50.000,00, a essere stato costretto a rilasciargli fogli firmati in bianco, una procura irrevocabile a vendere l’immobile paterno, nonché a redigere testamento a favore dello stesso OR;
ha dichiarato che GE OR aveva redatto il testamento di data 9-1-2009 a firma di GU IN e lo aveva costretto a pubblicarlo e ad accettare l’eredità; aveva denunciato i fatti e perciò ha dichiarato di aderire alle domande attoree, chiedendo anche che l’intervento di GE OR fosse dichiarato inammissibile. Con sentenza n. 755/2012 depositata il 15-10-2012 il Tribunale di TO ha dichiarato che GE OR non era legittimato ad agire in via surrogatoria, sia perché il suo credito era contestato avanti all’autorità giudiziaria penale prima dell’instaurazione del giudizio, sia perché nella diversa causa R.G. 4366/2010 pendente avanti il Tribunale di TO RT IN aveva proposto in via riconvenzionale domanda di riduzione nei confronti degli attori e il creditore non aveva dato prova dell’inerzia del debitore;
ha dichiarato la falsità del testamento olografo 9-1-2009, ha dichiarato che gli attori erano eredi testamentari di GU IN in forza del testamento olografo 30- 5-2008 e ha rigettato tutte le altre domande. 2. Avverso la sentenza GE OR ha proposto appello, dichiarando, tra l’altro, che nelle more era stato definito in appello il procedimento penale con il quale RT IN era stato ritenuto responsabile di reati commessi ai suoi danni ed era stata confermata l’esistenza del credito da lui vantato nei confronti del medesimo RT IN. 4 La Corte d’appello di Brescia ha integralmente rigettato l’appello con sentenza n. 1587/2018 depositata in data 11-10-2018. Ha dichiarato che, anche a ritenere sussistenti i requisiti per l’esercizio dell’azione surrogatoria relativi all’esistenza di un credito e all’insolvenza del debitore, dall’esame degli atti risultava l’insussistenza del presupposto dell’inerzia di RT IN nell’esercizio dei suoi diritti;
ciò in quanto RT IN aveva chiesto la dichiarazione di nullità del testamento olografo del 9-1-2009 e di validità del testamento del 30-5-2008 e in separato giudizio aveva esperito l’azione di riduzione per lesione di legittima. 3. GE OR ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. AS e RC IN hanno resistito con controricorso. RT IN, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato in data 8-4-2019 all’indirizzo pec del difensore domiciliatario, è rimasto intimato. A seguito di prima ordinanza interlocutoria n. 23/2025 depositata in data 2-1-2025 di rimessione al Primo Presidente, di decreto 6-2- 2025 del Presidente Aggiunto che ha escluso il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 374 co. 2 cod. proc. civ. per la rimessione della causa alle Sezioni Unite e di successiva ordinanza interlocutoria n. 26195/2025 depositata il 25-9-2025, il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 23-4-2026; in prossimità di tale udienza, nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa i controricorrenti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di improcedibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti. 5 La delibera di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato è in atti, è stata depositata e indicata quale documento 10 nella nota di iscrizione a ruolo sottoscritta dal difensore, nella quale vi è anche l’attestazione di avvenuto deposito sottoscritta dal cancelliere dell’Ufficio Depositi della Corte di Cassazione in data 5-6-2019. All’evidenza la delibera di ammissione non poteva essere depositata alla data di iscrizione a ruolo della causa avvenuta il 24-4-2019, in quanto la delibera è stata emessa solo 13-5-2019 e comunicata all’interessato il 29-5-2019; quindi, non si verte nell’ipotesi di cui all’art. 369 co. 1 n. 1 cod. proc. civ., che presuppone che il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia già stato emesso al momento del deposito del ricorso. Inoltre, risulta prodotta dal ricorrente la copia autentica della sentenza impugnata (indicata nella prima nota di iscrizione a ruolo). Non determina l’improcedibilità l’omessa menzione nel ricorso per cassazione del deposito degli atti e dei documenti di cui all’art. 369 co. 1 nn. 2 e 3 cod. proc. civ., ovvero della avvenuta richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio; ciò perché l’improcedibilità può conseguire soltanto a una deficienza di carattere sostanziale, consistente nell’effettiva mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione nell’incarto processuale e nell’indispensabilità del loro esame ai fini della decisione (Cass. Sez. 3 11-6-2021 n. 16605, Cass. Sez. 3 17-11-1999 n. 12753, Cass. Sez. 2 9-7-1987 n. 5980). 2. Il primo motivo di ricorso è intitolato “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia tenuto in considerazione il fatto che il credito vantato da GE OR è un credito cartolare, derivante da assegni, in forza del quale è stata intrapresa l’esecuzione presso terzi, senza che RT IN 6 svolgesse opposizione all’esecuzione. Sostiene altresì che il Tribunale e la Corte d’appello abbiano errato nel ritenere che il debitore non sarebbe rimasto inerte, con conseguente inesistenza del requisito dell’inerzia di cui all’art. 2900 cod. civ.; evidenzia che, allorché il creditore OR aveva svolto il suo intervento, il debitore RT IN non si era costituito e non aveva svolto alcuna azione finalizzata a tutelare i suoi diritti di erede legittimario, mentre l’azione di riduzione era stata proposta con domanda riconvenzionale un anno dopo, in altro giudizio;
aggiunge che, allorché si è costituito nel presente giudizio, tardivamente e solo dopo l’intervento del creditore OR, RT IN in modo paradossale ha formulato richieste a favore degli attori, così lasciando presupporre che vi fosse tra gli attori e il convenuto un accordo per aggirare le pretese del creditore. Quindi sostiene che l’intervento di GE OR sia stato ammissibile, per il fatto che il debitore aveva trascurato di esercitare il suo diritto. 3. Con il secondo motivo, intitolato come il primo, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, ritenendo mancante in capo al ricorrente la legittimazione a proporre l’azione surrogatoria, non abbia esaminato i motivi di appello relativi all’inammissibilità della querela di falso proposta in relazione al secondo testamento olografo. 4. Con il terzo motivo, intitolato come il primo e il secondo, il ricorrente ulteriormente lamenta la mancata disamina dei motivi di appello volti a contestare l’accertata falsità del testamento olografo 9- 1-2009 e volti a sostenere la falsità del testamento 30-5-2008; sostiene che le sue deduzioni sulla falsità del testamento 30-5-2008 dovessero essere esaminate indipendentemente dall’azione surrogatoria, in quanto il terzo OR aveva svolto anche intervento adesivo rispetto alla posizione di RT IN. 5. I motivi di ricorso, esaminati unitariamente stante la continuità di argomentazioni, sono infondati. 7 In primo luogo, è infondato il primo motivo laddove proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, così esattamente riqualificato, a fronte dell’erroneo riferimento del ricorrente alla formulazione del comma 5 dell’art. 360 co. 1 cod. proc. civ. previgente. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha ritenuto acquisito il dato che GE OR fosse titolare di diritto di credito nei confronti di RT IN (pag. 10) e ha altresì recepito la condotta posta in essere da RT IN negli stessi termini descritti dal ricorrente (pag.11); cioè, nel senso che, allorché GE OR aveva svolto il suo intervento in causa esercitando azione ex art. 2900 cod. civ., il debitore RT IN non era ancora costituito e, nel momento in cui si era costituito, aveva aderito alla domanda attorea, senza vantare alcun diritto sull’eredità del padre e proponendo l’azione di riduzione per lesione di legittima soltanto in un separato giudizio, l’anno successivo. 6. Invece, la questione posta da tutti i motivi di ricorso, laddove svolti ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., e che deve essere esaminata in questa sede è riferita alla falsa applicazione dell’art. 2900 cod. civ.; ciò in quanto - fermo il dato che l’accertamento dell’esistenza dei presupposti per esercitare l’azione surrogatoria costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. Sez. 3 22- 11-2022 n. 34297, pag. 7, per tutte) - gli argomenti svolti dal ricorrente in sostanza sono finalizzati a sostenere che la sentenza impugnata abbia eseguito una illegittima perimetrazione della condotta del debitore che «trascura di esercitare» i suoi diritti e le azioni che gli spettano verso i terzi in base alla previsione dell’art. 2900 cod. civ. Secondo l’insegnamento tradizionale di questa Corte, con l’azione surrogatoria proposta ai sensi dell’art. 2900 cod. civ., al fine della conservazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cod. civ., il creditore si sostituisce al proprio debitore, in caso di sua inerzia, 8 per recuperare al patrimonio di lui somme o beni di cui egli sia, a sua volta, creditore nei confronti di un terzo (Cass. Sez. 1 22-3-2001 n. 4075). Come specificamente evidenziato da Cass. Sez. 3 18-2-2000 n. 1867, lo scopo dell’azione è quello di acquisire al patrimonio del debitore un bene che questi omette di conseguire non esercitando un proprio diritto verso terzi, ovvero di conservare nel patrimonio medesimo un bene che potrebbe uscirne o venire menomato, perché il debitore non fa valere un suo diritto verso terzi o trascura di resistere a una pretesa illegittima;
nell’una ipotesi e nell’altra, gli effetti immediati dell’agire del creditore si esauriscono nella sfera del debitore, l’istituto ha finalità essenzialmente conservative e il creditore fa valere nei confronti del terzo non un’azione speciale, ma l’azione singola che compete al debitore. Perciò, si è parlato in dottrina anche di legittimazione surrogatoria, cioè di potestà attribuita al creditore di esercitare un diritto altrui con efficacia immediata per il titolare, e di ipotesi di sostituzione processuale (Cass. Sez. 3 16-2-1974 n. 449); ciò significa anche che il debitore surrogato conserva, pure in pendenza dell’azione surrogatoria, la piena azionabilità e disponibilità del proprio diritto esercitato dal suo creditore in forza della legittimazione straordinaria attribuitagli dalla legge;
quindi, nel caso in cui il debitore agisca, il potere del creditore di agire utendo iuribus debitoris cessa, per il venire meno della sua legittimazione (Cass. Sez. 2 30-5-1987 n. 4822). Il superamento dell’assunto tradizionale in ordine alla funzione meramente conservativa dell’azione, per l’affermazione che l’azione svolge funzione anche satisfattiva, intesa a fare conseguire al creditore il bene della vita cui ha diritto (Cass. Sez. 2 14-10-2008 n. 25136, per la disamina del tema da pag.18; Cass. Sez. 3 11-5-2009 n. 10744, da pag. 22) non ha comportato una reale differenziazione di orientamenti nell’individuazione del concetto di trascuratezza/inerzia del debitore 9 che autorizza il creditore ad agire ex art. 2900 cod. civ. La condizione di inerzia del debitore sostanzialmente rimane individuata nei capisaldi posti da Cass. 1867/2000, già citata, che ha evidenziato come l’azione surrogatoria, conferendo al creditore la legittimazione all’esercizio di un diritto altrui e traducendosi in una interferenza nella sfera giuridica del soggetto passivo che ha necessariamente carattere eccezionale - seppure ha carattere generale ed è esclusa soltanto per i diritti che non consentono sostituzioni nel loro esercizio -, può nondimeno essere proposta solo nei casi e alle condizioni previste dalla legge. Con la conseguenza che, qualora il debitore non sia più inerte, per essersi attivato dopo esserlo stato o per non poter essere considerato tale per avere posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a fare ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore. Al creditore, infatti, non può essere consentito di sindacare le modalità con le quali il debitore abbia ritenuto - quali che siano stati i motivi, anche solo morali delle scelte operate, e siano o meno tali scelte corrette dal punto di vista economico e patrimoniale - di gestire la propria situazione economica nell’ambito di un determinato rapporto;
né può essergli consentito di contestare, sostituendosi al debitore e denunciandone le scelte, l’idoneità delle manifestazioni di volontà da questi poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti alle stesse dall’ordinamento. A tal fine, infatti, l’ordinamento ha preordinato altri specifici strumenti di tutela, dei quali il creditore, nel concorso dei relativi requisiti, può giovarsi per conservare la garanzia delle proprie pretese, quali l’azione revocatoria e l’opposizione di terzo. Quindi, se è vero che l’azione surrogatoria può essere esperita dal creditore anche nel caso in cui l’attività del debitore sia qualitativamente o quantitativamente insufficiente per la tutela della situazione giuridica del debitore all’interno del rapporto con il terzo, il 10 principio non può essere esteso al punto di consentire l’interferenza del creditore anche rispetto a quelle attività del debitore che si risolvano in atti di disposizione del diritto stesso;
ciò in quanto il diritto è e rimane nella piena disponibilità del suo titolare e disporne, sia pure con conseguenze negative nella situazione patrimoniale complessiva, costituisce una esplicita manifestazione della volontà di gestione e non indice di trascuratezza nell’esercizio di quel diritto. Un qualsiasi comportamento positivo posto in essere dal debitore, ancorché lesivo delle aspettative del creditore, in quanto atto di amministrazione del proprio patrimonio spettante unicamente al debitore stesso, esclude la possibilità di interferenza da parte del creditore con l’azione; un atto positivo non può essere equiparato a un comportamento omissivo o inidoneamente attivo, che è l’unica ipotesi prevista dall’art. 2900 cod. civ. Nello stesso senso di Cass. n. 1867/2000, già in precedenza Cass. Sez. 2 28-5-1988 n. 3665 aveva statuito che, ai fini dell’esperibilità dell’azione surrogatoria, all’inerzia del debitore, quale comportamento omissivo o quanto meno insufficientemente attivo, non può parificarsi un comportamento positivo, ancorché pregiudizievole per le ragioni del creditore, perché tale atto di amministrazione del proprio patrimonio non consente interferenze da parte del creditore, salvo costituire oggetto di revocatoria, ove ne ricorrano gli estremi ex art. 2901 cod. civ. Ugualmente, Cass. Sez. 2 4-8-1997 n. 7187, svolgendo le deduzioni poi recepite da Cass. n. 1867/2000, ha ricompreso nell’ambito dei comportamenti positivi del debitore che escludono la possibilità di esperire l’azione surrogatoria, ancorché lesivi delle aspettative del creditore, non solo l’espresso riconoscimento della pretesa di un terzo da parte del debitore;
vi ha ricompreso anche la scelta processuale del debitore di non opporsi all’azione del terzo volta a ottenere il riconoscimento della pretesa stessa;
ciò in quanto si tratta di comportamenti con i quali il debitore dispone del proprio diritto, così 11 sul piano sostanziale come su quello processuale. Di seguito, Cass. Sez. 2 12-4-2012 n. 5805, collocandosi esplicitamente nel solco di Cass. n. 7187/1997 e n. 1867/2000, ha confermato che il rilievo che l’azione surrogatoria possa essere esperita anche nel caso in cui l’attività del debitore sia qualitativamente o quantitativamente insufficiente per la tutela della situazione giuridica del debitore all’interno del rapporto con il terzo, non può essere dilatato fino al punto da consentire l’interferenza del creditore anche rispetto alle attività del debitore che si risolvano in atti di disposizione del diritto stesso. Nello stesso senso, Cass. Sez. 6-3 17-11-2020 n. 26049, nell’affermare che l’inerzia che giustifica l’azione surrogatoria è un elemento puramente oggettivo della fattispecie e prescinde dalla colpa e dalle motivazioni dell’inerzia medesima (così anche Cass. Sez. 23-6-1995 n. 7145), ha aggiunto che l’impossibilità di esercitare l’azione surrogatoria può discendere anche da una chiara manifestazione di volontà del debitore di rimettere il debito ed estinguere l’obbligazione. Sotto altro e concorrente profilo, i suindicati precedenti hanno anche evidenziato che la valutazione del comportamento del debitore costituisce un tipico apprezzamento di fatto, demandato al giudice di merito;
è il giudice di merito chiamato a valutare, nel caso in cui non ricorra una totale inerzia, se il comportamento tenuto sia, per quanto positivo, tuttavia qualitativamente o quantitativamente inadeguato;
il giudice di merito deve valutare se il comportamento, limitato ma positivo, sia manifestazione di volontà di gestione del proprio patrimonio da parte del debitore, che è insindacabile nell’ambito dell’azione surrogatoria da parte di un soggetto che non è altro che un sostituto processuale, ovvero sintomo di trascuratezza nella gestione del patrimonio (Cass. n. 1867/2020 e n. 5805/2012, già citate). 7. Dai principi esposti, ai quali la Corte intende dare continuità anche in questa sede, necessariamente consegue che in modo corretto 12 la Corte d’appello ha escluso che il creditore OR potesse esercitare l’azione surrogatoria per opporsi alla domanda proposta da AS e RC IN al fine di ottenere la dichiarazione di falsità del testamento di data 9-1-2009 di GU IN e per ottenere la dichiarazione di falsità del testamento di data 30-5-2008 che istituiva unici eredi universali di GU IN gli stessi nipoti AS e RC. Ciò, in quanto il debitore RT IN si è costituito in giudizio e ha espressamente dichiarato di non opporsi alle domande degli attori RC e MA IN, quali eredi di GU IN, volta a ottenere la dichiarazione di falsità del testamento 9-1-2009: in questo modo, il debitore ha posto in essere comportamento positivo di disposizione dei suoi diritti derivanti dal testamento 9-1-2009, con riguardo alla qualità di erede testamentario di GU IN in forza di quel testamento, e nel contempo ha riconosciuto la qualità di unici eredi testamentari di GU IN in capo a AS e RC IN. Posto che il debitore surrogato conserva, anche in pendenza dell’azione surrogatoria, la piena azionabilità del suo diritto, non rileva che il debitore si sia costituito in causa tardivamente e dopo che il suo creditore aveva esercitato l’azione surrogatoria: il comportamento del debitore, ancorché pregiudizievole per le ragioni del creditore, in sé esclude l’inerzia rilevante ex art. 2900 cod. civ. ed elimina anche ogni questione in ordine all’esistenza o meno di un comportamento qualitativamente o quantitativamente inadeguato, essendo le ragioni di quella precisa scelta di disposizione dei diritti insindacabili nell’ambito dell’azione surrogatoria. Dalla corretta esclusione della legittimazione del creditore all’esercizio dell’azione surrogatoria per opporsi alla dichiarazione di falsità del testamento 9-1-2009 e per ottenere la dichiarazione di falsità del testamento 30-5-2008 consegue che esattamente la sentenza impugnata non ha esaminato i motivi di appello con i quali 13 l’appellante OR sosteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente dichiarato la falsità del secondo testamento ed erroneamente escluso la falsità del primo testamento. Quindi, è infondato anche il terzo motivo di ricorso, laddove vi si sostiene che i relativi motivi di appello dovessero essere esaminati, nonostante fosse stata esclusa la legittimazione ad agire in surrogatoria, per il fatto che il creditore OR aveva svolto intervento adesivo: l’interventore adesivo non ha una autonoma legittimazione a impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni relative alla qualificazione dell’intervento o alla condanna alle spese) e la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il suo diritto di proporre impugnazione (Cass. Sez. U 17-4-2012 n. 5992, Cass. Sez. 1 6-2-2018 n. 2818). 8. Con riguardo all’esercizio dell’azione di riduzione da parte del creditore in via surrogatoria, risulta assorbente la considerazione della Corte d’appello, in ordine al fatto che il debitore RT IN, legittimario pretermesso, aveva esercitato l’azione di riduzione in separato giudizio. In primo luogo, essendo stata l’azione di riduzione esercitata dal legittimario pretermesso, perde nella fattispecie di concreta rilevanza decisoria la disamina della questione relativa all’esperibilità ex art. 2900 cod. civ. dell’azione di riduzione, già ritenuta da Cass. Sez. 2 20- 6-2019 n. 16623. Inoltre, poiché, come già esposto, la cessazione dello stato di inerzia del debitore determina il venire meno della legittimazione straordinaria del creditore surrogante, legittimamente la Corte d’appello ha considerato l’esercizio dell’azione di riduzione da parte del debitore, seppure sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado. Infine, non può neppure imputarsi alla Corte d’appello di non avere svolto accertamento sulle modalità con le quali il debitore aveva 14 concretamente esercitato l’azione di riduzione, e perciò di non avere svolto l’indagine sul carattere qualitativamente e quantitativamente adeguato del comportamento positivo del debitore. Tale indagine era comunque preclusa alla Corte d’appello dal fatto che il debitore aveva esercitato il suo diritto in un altro giudizio, perché ciò era sufficiente a porre termine allo stato di inerzia, per quanto interessava in relazione all’azione surrogatoria proposta in questa causa. Basti considerare che ritenendo, diversamente, consentita in questo giudizio la valutazione sulle modalità con le quali il debitore ha proposto nell’altra causa l’azione di riduzione, ne dovrebbe conseguire anche - in caso di valutazione sull’inadeguatezza della condotta processuale del debitore a tutelare le sue ragioni di legittimario - il diritto del creditore di esercitare in questo giudizio la stessa azione che il debitore ha proposto nell’altra causa;
in questo modo, negando il carattere straordinario della legittimazione del creditore ex art. 2900 cod. civ. Invece, è nel giudizio nel quale il debitore ha esercitato l’azione di riduzione che il creditore, con lo strumento dell’intervento adesivo ex art. 105 cod. proc. civ., può sostenere le ragioni del legittimario pretermesso, avendo il creditore diretto interesse di evitare che l’attività del debitore sia insufficiente a tutelare i diritti del legittimario e di conseguenza il suo diritto di credito. 9. In conclusione il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.
1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U 20-2-2020 n. 4315 sulla doverosità dell’attestazione anche nel caso in cui il contributo non sia stato inizialmente versato 15 per una causa suscettibile di venire meno, quale l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione il 23-4-2026 Consigliere estensore Presidente NA LI CE IA IL
nell’asse ereditario erano compresi la quota di tre quarti di immobile sito ad Asola, titoli e denaro;
hanno dichiarato che il padre il 9-9-2009 aveva fatto pubblicare altro testamento olografo apparentemente redatto da GU IN con data 9-1-2009, che revocava ogni precedente testamento e nominava unico erede il figlio RT IN. Hanno proposto querela di falso avverso tale testamento, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità, con conseguente revoca della dichiarazione di accettazione dell’eredità eseguita il 25-9-2009 da RT IN. Con comparsa di risposta depositata tempestivamente si è costituito GE OR, esponendo di essere creditore di RT IN in forza di assegni dallo stesso emessi in suo favore e protestati;
ha dichiarato che aveva pignorato i titoli e il denaro di cui il debitore era divenuto titolare in forza del testamento 9-1-2009 e la Banca aveva reso la dichiarazione di terzo, affermando che il pignorato non era entrato nella disponibilità del patrimonio custodito presso l’istituto di credito a seguito della causa pendente. Ha rilevato di avere interesse a intervenire nel giudizio per ottenere la conservazione del patrimonio del suo debitore RT IN ex art. 2900 cod. civ. e ha 3 chiesto che fossero rigettate le domande attoree e, in via subordinata, che venisse accertata la lesione della quota di legittima di RT IN e si procedesse alla divisione tra gli eredi del patrimonio. Si è costituito tardivamente il convenuto RT IN, dichiarando di essere stato costretto da GE OR a redigere un atto con il quale si impegnava a pagargli euro 50.000,00, a essere stato costretto a rilasciargli fogli firmati in bianco, una procura irrevocabile a vendere l’immobile paterno, nonché a redigere testamento a favore dello stesso OR;
ha dichiarato che GE OR aveva redatto il testamento di data 9-1-2009 a firma di GU IN e lo aveva costretto a pubblicarlo e ad accettare l’eredità; aveva denunciato i fatti e perciò ha dichiarato di aderire alle domande attoree, chiedendo anche che l’intervento di GE OR fosse dichiarato inammissibile. Con sentenza n. 755/2012 depositata il 15-10-2012 il Tribunale di TO ha dichiarato che GE OR non era legittimato ad agire in via surrogatoria, sia perché il suo credito era contestato avanti all’autorità giudiziaria penale prima dell’instaurazione del giudizio, sia perché nella diversa causa R.G. 4366/2010 pendente avanti il Tribunale di TO RT IN aveva proposto in via riconvenzionale domanda di riduzione nei confronti degli attori e il creditore non aveva dato prova dell’inerzia del debitore;
ha dichiarato la falsità del testamento olografo 9-1-2009, ha dichiarato che gli attori erano eredi testamentari di GU IN in forza del testamento olografo 30- 5-2008 e ha rigettato tutte le altre domande. 2. Avverso la sentenza GE OR ha proposto appello, dichiarando, tra l’altro, che nelle more era stato definito in appello il procedimento penale con il quale RT IN era stato ritenuto responsabile di reati commessi ai suoi danni ed era stata confermata l’esistenza del credito da lui vantato nei confronti del medesimo RT IN. 4 La Corte d’appello di Brescia ha integralmente rigettato l’appello con sentenza n. 1587/2018 depositata in data 11-10-2018. Ha dichiarato che, anche a ritenere sussistenti i requisiti per l’esercizio dell’azione surrogatoria relativi all’esistenza di un credito e all’insolvenza del debitore, dall’esame degli atti risultava l’insussistenza del presupposto dell’inerzia di RT IN nell’esercizio dei suoi diritti;
ciò in quanto RT IN aveva chiesto la dichiarazione di nullità del testamento olografo del 9-1-2009 e di validità del testamento del 30-5-2008 e in separato giudizio aveva esperito l’azione di riduzione per lesione di legittima. 3. GE OR ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. AS e RC IN hanno resistito con controricorso. RT IN, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato in data 8-4-2019 all’indirizzo pec del difensore domiciliatario, è rimasto intimato. A seguito di prima ordinanza interlocutoria n. 23/2025 depositata in data 2-1-2025 di rimessione al Primo Presidente, di decreto 6-2- 2025 del Presidente Aggiunto che ha escluso il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 374 co. 2 cod. proc. civ. per la rimessione della causa alle Sezioni Unite e di successiva ordinanza interlocutoria n. 26195/2025 depositata il 25-9-2025, il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 23-4-2026; in prossimità di tale udienza, nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa i controricorrenti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di improcedibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti. 5 La delibera di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato è in atti, è stata depositata e indicata quale documento 10 nella nota di iscrizione a ruolo sottoscritta dal difensore, nella quale vi è anche l’attestazione di avvenuto deposito sottoscritta dal cancelliere dell’Ufficio Depositi della Corte di Cassazione in data 5-6-2019. All’evidenza la delibera di ammissione non poteva essere depositata alla data di iscrizione a ruolo della causa avvenuta il 24-4-2019, in quanto la delibera è stata emessa solo 13-5-2019 e comunicata all’interessato il 29-5-2019; quindi, non si verte nell’ipotesi di cui all’art. 369 co. 1 n. 1 cod. proc. civ., che presuppone che il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia già stato emesso al momento del deposito del ricorso. Inoltre, risulta prodotta dal ricorrente la copia autentica della sentenza impugnata (indicata nella prima nota di iscrizione a ruolo). Non determina l’improcedibilità l’omessa menzione nel ricorso per cassazione del deposito degli atti e dei documenti di cui all’art. 369 co. 1 nn. 2 e 3 cod. proc. civ., ovvero della avvenuta richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio; ciò perché l’improcedibilità può conseguire soltanto a una deficienza di carattere sostanziale, consistente nell’effettiva mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione nell’incarto processuale e nell’indispensabilità del loro esame ai fini della decisione (Cass. Sez. 3 11-6-2021 n. 16605, Cass. Sez. 3 17-11-1999 n. 12753, Cass. Sez. 2 9-7-1987 n. 5980). 2. Il primo motivo di ricorso è intitolato “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia tenuto in considerazione il fatto che il credito vantato da GE OR è un credito cartolare, derivante da assegni, in forza del quale è stata intrapresa l’esecuzione presso terzi, senza che RT IN 6 svolgesse opposizione all’esecuzione. Sostiene altresì che il Tribunale e la Corte d’appello abbiano errato nel ritenere che il debitore non sarebbe rimasto inerte, con conseguente inesistenza del requisito dell’inerzia di cui all’art. 2900 cod. civ.; evidenzia che, allorché il creditore OR aveva svolto il suo intervento, il debitore RT IN non si era costituito e non aveva svolto alcuna azione finalizzata a tutelare i suoi diritti di erede legittimario, mentre l’azione di riduzione era stata proposta con domanda riconvenzionale un anno dopo, in altro giudizio;
aggiunge che, allorché si è costituito nel presente giudizio, tardivamente e solo dopo l’intervento del creditore OR, RT IN in modo paradossale ha formulato richieste a favore degli attori, così lasciando presupporre che vi fosse tra gli attori e il convenuto un accordo per aggirare le pretese del creditore. Quindi sostiene che l’intervento di GE OR sia stato ammissibile, per il fatto che il debitore aveva trascurato di esercitare il suo diritto. 3. Con il secondo motivo, intitolato come il primo, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, ritenendo mancante in capo al ricorrente la legittimazione a proporre l’azione surrogatoria, non abbia esaminato i motivi di appello relativi all’inammissibilità della querela di falso proposta in relazione al secondo testamento olografo. 4. Con il terzo motivo, intitolato come il primo e il secondo, il ricorrente ulteriormente lamenta la mancata disamina dei motivi di appello volti a contestare l’accertata falsità del testamento olografo 9- 1-2009 e volti a sostenere la falsità del testamento 30-5-2008; sostiene che le sue deduzioni sulla falsità del testamento 30-5-2008 dovessero essere esaminate indipendentemente dall’azione surrogatoria, in quanto il terzo OR aveva svolto anche intervento adesivo rispetto alla posizione di RT IN. 5. I motivi di ricorso, esaminati unitariamente stante la continuità di argomentazioni, sono infondati. 7 In primo luogo, è infondato il primo motivo laddove proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, così esattamente riqualificato, a fronte dell’erroneo riferimento del ricorrente alla formulazione del comma 5 dell’art. 360 co. 1 cod. proc. civ. previgente. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha ritenuto acquisito il dato che GE OR fosse titolare di diritto di credito nei confronti di RT IN (pag. 10) e ha altresì recepito la condotta posta in essere da RT IN negli stessi termini descritti dal ricorrente (pag.11); cioè, nel senso che, allorché GE OR aveva svolto il suo intervento in causa esercitando azione ex art. 2900 cod. civ., il debitore RT IN non era ancora costituito e, nel momento in cui si era costituito, aveva aderito alla domanda attorea, senza vantare alcun diritto sull’eredità del padre e proponendo l’azione di riduzione per lesione di legittima soltanto in un separato giudizio, l’anno successivo. 6. Invece, la questione posta da tutti i motivi di ricorso, laddove svolti ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., e che deve essere esaminata in questa sede è riferita alla falsa applicazione dell’art. 2900 cod. civ.; ciò in quanto - fermo il dato che l’accertamento dell’esistenza dei presupposti per esercitare l’azione surrogatoria costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. Sez. 3 22- 11-2022 n. 34297, pag. 7, per tutte) - gli argomenti svolti dal ricorrente in sostanza sono finalizzati a sostenere che la sentenza impugnata abbia eseguito una illegittima perimetrazione della condotta del debitore che «trascura di esercitare» i suoi diritti e le azioni che gli spettano verso i terzi in base alla previsione dell’art. 2900 cod. civ. Secondo l’insegnamento tradizionale di questa Corte, con l’azione surrogatoria proposta ai sensi dell’art. 2900 cod. civ., al fine della conservazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cod. civ., il creditore si sostituisce al proprio debitore, in caso di sua inerzia, 8 per recuperare al patrimonio di lui somme o beni di cui egli sia, a sua volta, creditore nei confronti di un terzo (Cass. Sez. 1 22-3-2001 n. 4075). Come specificamente evidenziato da Cass. Sez. 3 18-2-2000 n. 1867, lo scopo dell’azione è quello di acquisire al patrimonio del debitore un bene che questi omette di conseguire non esercitando un proprio diritto verso terzi, ovvero di conservare nel patrimonio medesimo un bene che potrebbe uscirne o venire menomato, perché il debitore non fa valere un suo diritto verso terzi o trascura di resistere a una pretesa illegittima;
nell’una ipotesi e nell’altra, gli effetti immediati dell’agire del creditore si esauriscono nella sfera del debitore, l’istituto ha finalità essenzialmente conservative e il creditore fa valere nei confronti del terzo non un’azione speciale, ma l’azione singola che compete al debitore. Perciò, si è parlato in dottrina anche di legittimazione surrogatoria, cioè di potestà attribuita al creditore di esercitare un diritto altrui con efficacia immediata per il titolare, e di ipotesi di sostituzione processuale (Cass. Sez. 3 16-2-1974 n. 449); ciò significa anche che il debitore surrogato conserva, pure in pendenza dell’azione surrogatoria, la piena azionabilità e disponibilità del proprio diritto esercitato dal suo creditore in forza della legittimazione straordinaria attribuitagli dalla legge;
quindi, nel caso in cui il debitore agisca, il potere del creditore di agire utendo iuribus debitoris cessa, per il venire meno della sua legittimazione (Cass. Sez. 2 30-5-1987 n. 4822). Il superamento dell’assunto tradizionale in ordine alla funzione meramente conservativa dell’azione, per l’affermazione che l’azione svolge funzione anche satisfattiva, intesa a fare conseguire al creditore il bene della vita cui ha diritto (Cass. Sez. 2 14-10-2008 n. 25136, per la disamina del tema da pag.18; Cass. Sez. 3 11-5-2009 n. 10744, da pag. 22) non ha comportato una reale differenziazione di orientamenti nell’individuazione del concetto di trascuratezza/inerzia del debitore 9 che autorizza il creditore ad agire ex art. 2900 cod. civ. La condizione di inerzia del debitore sostanzialmente rimane individuata nei capisaldi posti da Cass. 1867/2000, già citata, che ha evidenziato come l’azione surrogatoria, conferendo al creditore la legittimazione all’esercizio di un diritto altrui e traducendosi in una interferenza nella sfera giuridica del soggetto passivo che ha necessariamente carattere eccezionale - seppure ha carattere generale ed è esclusa soltanto per i diritti che non consentono sostituzioni nel loro esercizio -, può nondimeno essere proposta solo nei casi e alle condizioni previste dalla legge. Con la conseguenza che, qualora il debitore non sia più inerte, per essersi attivato dopo esserlo stato o per non poter essere considerato tale per avere posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a fare ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore. Al creditore, infatti, non può essere consentito di sindacare le modalità con le quali il debitore abbia ritenuto - quali che siano stati i motivi, anche solo morali delle scelte operate, e siano o meno tali scelte corrette dal punto di vista economico e patrimoniale - di gestire la propria situazione economica nell’ambito di un determinato rapporto;
né può essergli consentito di contestare, sostituendosi al debitore e denunciandone le scelte, l’idoneità delle manifestazioni di volontà da questi poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti alle stesse dall’ordinamento. A tal fine, infatti, l’ordinamento ha preordinato altri specifici strumenti di tutela, dei quali il creditore, nel concorso dei relativi requisiti, può giovarsi per conservare la garanzia delle proprie pretese, quali l’azione revocatoria e l’opposizione di terzo. Quindi, se è vero che l’azione surrogatoria può essere esperita dal creditore anche nel caso in cui l’attività del debitore sia qualitativamente o quantitativamente insufficiente per la tutela della situazione giuridica del debitore all’interno del rapporto con il terzo, il 10 principio non può essere esteso al punto di consentire l’interferenza del creditore anche rispetto a quelle attività del debitore che si risolvano in atti di disposizione del diritto stesso;
ciò in quanto il diritto è e rimane nella piena disponibilità del suo titolare e disporne, sia pure con conseguenze negative nella situazione patrimoniale complessiva, costituisce una esplicita manifestazione della volontà di gestione e non indice di trascuratezza nell’esercizio di quel diritto. Un qualsiasi comportamento positivo posto in essere dal debitore, ancorché lesivo delle aspettative del creditore, in quanto atto di amministrazione del proprio patrimonio spettante unicamente al debitore stesso, esclude la possibilità di interferenza da parte del creditore con l’azione; un atto positivo non può essere equiparato a un comportamento omissivo o inidoneamente attivo, che è l’unica ipotesi prevista dall’art. 2900 cod. civ. Nello stesso senso di Cass. n. 1867/2000, già in precedenza Cass. Sez. 2 28-5-1988 n. 3665 aveva statuito che, ai fini dell’esperibilità dell’azione surrogatoria, all’inerzia del debitore, quale comportamento omissivo o quanto meno insufficientemente attivo, non può parificarsi un comportamento positivo, ancorché pregiudizievole per le ragioni del creditore, perché tale atto di amministrazione del proprio patrimonio non consente interferenze da parte del creditore, salvo costituire oggetto di revocatoria, ove ne ricorrano gli estremi ex art. 2901 cod. civ. Ugualmente, Cass. Sez. 2 4-8-1997 n. 7187, svolgendo le deduzioni poi recepite da Cass. n. 1867/2000, ha ricompreso nell’ambito dei comportamenti positivi del debitore che escludono la possibilità di esperire l’azione surrogatoria, ancorché lesivi delle aspettative del creditore, non solo l’espresso riconoscimento della pretesa di un terzo da parte del debitore;
vi ha ricompreso anche la scelta processuale del debitore di non opporsi all’azione del terzo volta a ottenere il riconoscimento della pretesa stessa;
ciò in quanto si tratta di comportamenti con i quali il debitore dispone del proprio diritto, così 11 sul piano sostanziale come su quello processuale. Di seguito, Cass. Sez. 2 12-4-2012 n. 5805, collocandosi esplicitamente nel solco di Cass. n. 7187/1997 e n. 1867/2000, ha confermato che il rilievo che l’azione surrogatoria possa essere esperita anche nel caso in cui l’attività del debitore sia qualitativamente o quantitativamente insufficiente per la tutela della situazione giuridica del debitore all’interno del rapporto con il terzo, non può essere dilatato fino al punto da consentire l’interferenza del creditore anche rispetto alle attività del debitore che si risolvano in atti di disposizione del diritto stesso. Nello stesso senso, Cass. Sez. 6-3 17-11-2020 n. 26049, nell’affermare che l’inerzia che giustifica l’azione surrogatoria è un elemento puramente oggettivo della fattispecie e prescinde dalla colpa e dalle motivazioni dell’inerzia medesima (così anche Cass. Sez. 23-6-1995 n. 7145), ha aggiunto che l’impossibilità di esercitare l’azione surrogatoria può discendere anche da una chiara manifestazione di volontà del debitore di rimettere il debito ed estinguere l’obbligazione. Sotto altro e concorrente profilo, i suindicati precedenti hanno anche evidenziato che la valutazione del comportamento del debitore costituisce un tipico apprezzamento di fatto, demandato al giudice di merito;
è il giudice di merito chiamato a valutare, nel caso in cui non ricorra una totale inerzia, se il comportamento tenuto sia, per quanto positivo, tuttavia qualitativamente o quantitativamente inadeguato;
il giudice di merito deve valutare se il comportamento, limitato ma positivo, sia manifestazione di volontà di gestione del proprio patrimonio da parte del debitore, che è insindacabile nell’ambito dell’azione surrogatoria da parte di un soggetto che non è altro che un sostituto processuale, ovvero sintomo di trascuratezza nella gestione del patrimonio (Cass. n. 1867/2020 e n. 5805/2012, già citate). 7. Dai principi esposti, ai quali la Corte intende dare continuità anche in questa sede, necessariamente consegue che in modo corretto 12 la Corte d’appello ha escluso che il creditore OR potesse esercitare l’azione surrogatoria per opporsi alla domanda proposta da AS e RC IN al fine di ottenere la dichiarazione di falsità del testamento di data 9-1-2009 di GU IN e per ottenere la dichiarazione di falsità del testamento di data 30-5-2008 che istituiva unici eredi universali di GU IN gli stessi nipoti AS e RC. Ciò, in quanto il debitore RT IN si è costituito in giudizio e ha espressamente dichiarato di non opporsi alle domande degli attori RC e MA IN, quali eredi di GU IN, volta a ottenere la dichiarazione di falsità del testamento 9-1-2009: in questo modo, il debitore ha posto in essere comportamento positivo di disposizione dei suoi diritti derivanti dal testamento 9-1-2009, con riguardo alla qualità di erede testamentario di GU IN in forza di quel testamento, e nel contempo ha riconosciuto la qualità di unici eredi testamentari di GU IN in capo a AS e RC IN. Posto che il debitore surrogato conserva, anche in pendenza dell’azione surrogatoria, la piena azionabilità del suo diritto, non rileva che il debitore si sia costituito in causa tardivamente e dopo che il suo creditore aveva esercitato l’azione surrogatoria: il comportamento del debitore, ancorché pregiudizievole per le ragioni del creditore, in sé esclude l’inerzia rilevante ex art. 2900 cod. civ. ed elimina anche ogni questione in ordine all’esistenza o meno di un comportamento qualitativamente o quantitativamente inadeguato, essendo le ragioni di quella precisa scelta di disposizione dei diritti insindacabili nell’ambito dell’azione surrogatoria. Dalla corretta esclusione della legittimazione del creditore all’esercizio dell’azione surrogatoria per opporsi alla dichiarazione di falsità del testamento 9-1-2009 e per ottenere la dichiarazione di falsità del testamento 30-5-2008 consegue che esattamente la sentenza impugnata non ha esaminato i motivi di appello con i quali 13 l’appellante OR sosteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente dichiarato la falsità del secondo testamento ed erroneamente escluso la falsità del primo testamento. Quindi, è infondato anche il terzo motivo di ricorso, laddove vi si sostiene che i relativi motivi di appello dovessero essere esaminati, nonostante fosse stata esclusa la legittimazione ad agire in surrogatoria, per il fatto che il creditore OR aveva svolto intervento adesivo: l’interventore adesivo non ha una autonoma legittimazione a impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni relative alla qualificazione dell’intervento o alla condanna alle spese) e la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il suo diritto di proporre impugnazione (Cass. Sez. U 17-4-2012 n. 5992, Cass. Sez. 1 6-2-2018 n. 2818). 8. Con riguardo all’esercizio dell’azione di riduzione da parte del creditore in via surrogatoria, risulta assorbente la considerazione della Corte d’appello, in ordine al fatto che il debitore RT IN, legittimario pretermesso, aveva esercitato l’azione di riduzione in separato giudizio. In primo luogo, essendo stata l’azione di riduzione esercitata dal legittimario pretermesso, perde nella fattispecie di concreta rilevanza decisoria la disamina della questione relativa all’esperibilità ex art. 2900 cod. civ. dell’azione di riduzione, già ritenuta da Cass. Sez. 2 20- 6-2019 n. 16623. Inoltre, poiché, come già esposto, la cessazione dello stato di inerzia del debitore determina il venire meno della legittimazione straordinaria del creditore surrogante, legittimamente la Corte d’appello ha considerato l’esercizio dell’azione di riduzione da parte del debitore, seppure sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado. Infine, non può neppure imputarsi alla Corte d’appello di non avere svolto accertamento sulle modalità con le quali il debitore aveva 14 concretamente esercitato l’azione di riduzione, e perciò di non avere svolto l’indagine sul carattere qualitativamente e quantitativamente adeguato del comportamento positivo del debitore. Tale indagine era comunque preclusa alla Corte d’appello dal fatto che il debitore aveva esercitato il suo diritto in un altro giudizio, perché ciò era sufficiente a porre termine allo stato di inerzia, per quanto interessava in relazione all’azione surrogatoria proposta in questa causa. Basti considerare che ritenendo, diversamente, consentita in questo giudizio la valutazione sulle modalità con le quali il debitore ha proposto nell’altra causa l’azione di riduzione, ne dovrebbe conseguire anche - in caso di valutazione sull’inadeguatezza della condotta processuale del debitore a tutelare le sue ragioni di legittimario - il diritto del creditore di esercitare in questo giudizio la stessa azione che il debitore ha proposto nell’altra causa;
in questo modo, negando il carattere straordinario della legittimazione del creditore ex art. 2900 cod. civ. Invece, è nel giudizio nel quale il debitore ha esercitato l’azione di riduzione che il creditore, con lo strumento dell’intervento adesivo ex art. 105 cod. proc. civ., può sostenere le ragioni del legittimario pretermesso, avendo il creditore diretto interesse di evitare che l’attività del debitore sia insufficiente a tutelare i diritti del legittimario e di conseguenza il suo diritto di credito. 9. In conclusione il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.
1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U 20-2-2020 n. 4315 sulla doverosità dell’attestazione anche nel caso in cui il contributo non sia stato inizialmente versato 15 per una causa suscettibile di venire meno, quale l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione il 23-4-2026 Consigliere estensore Presidente NA LI CE IA IL