Sentenza 8 novembre 2001
Massime • 1
In tema di apparecchi da gioco elettronici, la moratoria prevista dall'art.39, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n.238, che concede termine per la regolarizzazione fino al 30 giugno 2001, può essere applicata solo agli apparecchi che risultano già conformi alle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.110 RD 18 giugno 1931, n.773 (come modificato dall'art.37 della citata legge n.238) e sui quali devono essere installati i dispositivi di ulteriore sicurezza che consentono la lettura delle schede a deconto e che impediscono la modificazione delle modalità di gioco. (In conformità a tale principio la Corte ha respinto il ricorso del titolare degli apparecchi sequestrati, escludendo, alla luce del richiamo contenuto nei commi 4 e 5 dell'art.38 della legge n.338/2000 al solo comma 5 dell'art.110 citato, che apparecchi non in regola con le caratteristiche fissate da quest'ultima norma potessero continuare ad operare sino al 30 giugno 2001, ed ha affermato che essi vanno ricompresi nell'ambito di quelli destinati al gioco d'azzardo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2001, n. 45852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45852 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 08/11/2001
Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALDO SEBASTIANO RIZZO - Consigliere - N. 3121
Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
DOTT. VINCENZO TARDINO - Consigliere - N. 24524/2001
sull'impugnazione proposta da IO LI, nato a [...] il
25.4.1951,
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Macerata in data
18.5.2001;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Claudio Vitalone;
ascoltate le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del
Dott. Gioacchino Izzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Pubblico Ministero, con decreto del 23 aprile 2001, convalidava il sequestro di due apparecchiature per il gioco elettronico, operato il 22 aprile 2001 dalla Guardia di finanza presso il bar gestito da IO LI in Tolentino.
Il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 18 maggio 2001, rigettava l'istanza di riesame.
Ricorre il LI deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p.. Osserva il ricorrente che gli apparecchi sequestrati avevano ottenuto il nulla osta provvisorio di cui al 1^ comma dell'art. 39 L. 388/2000 e, quindi, pur non possedendo i requisiti previsti dall'art. 110 t.u.l.p.s. (come modificato dall'art. 37 della stessa L. 388/2000), potevano essere tenuti in esercizio fino al 30 giugno 2001 (art. 39 co. 2 L. citata). Inoltre, l'irregolarità degli apparecchi non era stata provata, ma soltanto dedotta a seguito di non meglio specificati "sommari accertamenti", senza che fosse stato in alcun modo indicato quali fossero gli elementi costitutivi del reato contestato, sia con riferimento al fine di lucro che alla asserita aleatorietà del gioco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Per effetto delle disposizioni contenute negli artt.38 e 39 della L. 388/2000, l'installazione dei dispositivi per la lettura di schede a deconto e per impedire che la macchina sia modificata nelle sue caratteristiche di funzionamento presuppone che la macchina stessa sia conforme alle prescrizioni di leggi e di regolamento. Si deve trattare, cioè, di apparecchi che già rispondano alle caratteristiche individuate nel comma 5 dell'art. 110 t.u. pubblica sicurezza, come novellato dall'art. 37 della L. citata. In tal senso depone la lettera dell'ari 38 che al 4^ comma recita espressamente: "... gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, come modificato dall'art. 37 della presente legge, devono essere muniti di schede a deconto o strumenti similari, nonché del dispositivo indicato dal comma 1 del presente articolo".
In tal senso è anche il successivo 5^ comma, che organizza provvidenze per la "rottamazione" ("favorire il ricambio") degli apparecchi da gioco "non predisposti alla installazione delle schede a deconto... e del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo".
Va al riguardo osservato che il periodo di moratoria evocato dal ricorrente (sino al 30 giugno 2001), è stato concesso per soddisfare una duplice esigenza adeguatrice. Da un lato, l'installazione della scheda a deconto è destinata a rendere effettiva la possibilità del controllo fiscale;
con la conseguenza che - sino all'entrata a regime della riforma -, l'imposta è determinata secondo criteri di carattere forfetario (38 comma 2 L. 388/2000). Dall'altro, l'immutabilità delle caratteristiche della macchina, se serve ad impedire ogni aggiramento della nuova disciplina regolatrice, prima possibile con la semplice attivazione di circuiti alternativi di gioco, sta anche tautologicamente a dimostrare che quelle caratteristiche debbono preesistere, ed essere conformi al paradigma normativo.
Deve pertanto convenirsi che la moratoria prevista dalla riforma legislativa non è tesa a permettere l'ultrattività di apparecchi privi dei requisiti richiesti, bensì a consentire la regolarizzazione di quelli che tali requisiti posseggono e che debbono essere tuttavia ancora muniti della scheda deconto e del dispositivo più volte citato. In applicazione di, tale principio, il Tribunale, ha correttamente ritenuto la richiesta di riesame fosse infondata in quanto gli apparecchi sequestrati permettevano l'introduzione di banconote, erano predisposti all'erogazione ticket, consentivano partite di durata inferiore a dodici secondi e vincite, superiori di dieci volte alla puntata, che a sua volta era superiore a mille lire. Era perciò conseguente derivarne che l'applicazione dei dispositivi prescritti, non avrebbe potuto rendere le macchine in nessun modo conformi alle caratteristiche di legge. Si tratta di conclusione decisoria ineccepibile, che non merita le censure del ricorrente. Il relativo motivo di gravame deve essere pertanto rigettato. È invece inammissibile la doglianza relativa alla mancata indicazione elementi costitutivi dell'illecito contestato, non dedotta con l'impugnazione davanti al giudice del riesame.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2001