Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/1999, n. 1283
CASS
Sentenza 16 febbraio 1999

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In tema di liquidazione degli onorari di avvocato nei confronti del proprio cliente, il professionista può scegliere tra il rito speciale previsto dagli artt. 28, 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 e quello monitorio per ingiunzione. Qualora egli opti per il secondo, e la sua domanda venga accolta, il debitore che intenda proporre opposizione deve farlo mediante atto di citazione, e non mediante ricorso. Tuttavia, per il principio della conversione degli atti processuali nulli, di cui all'art. 156 cod. proc. civ., la eventuale adozione della forma del ricorso in luogo di quella della citazione non determina la nullità della opposizione quando , con la regolare instaurazione del contraddittorio, sia stato raggiunto lo scopo dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/1999, n. 1283
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1283
    Data del deposito : 16 febbraio 1999

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