Sentenza 16 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato nei confronti del proprio cliente, il professionista può scegliere tra il rito speciale previsto dagli artt. 28, 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 e quello monitorio per ingiunzione. Qualora egli opti per il secondo, e la sua domanda venga accolta, il debitore che intenda proporre opposizione deve farlo mediante atto di citazione, e non mediante ricorso. Tuttavia, per il principio della conversione degli atti processuali nulli, di cui all'art. 156 cod. proc. civ., la eventuale adozione della forma del ricorso in luogo di quella della citazione non determina la nullità della opposizione quando , con la regolare instaurazione del contraddittorio, sia stato raggiunto lo scopo dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/1999, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente
Dott. Ugo RIGGIO Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Cons. Relatore
Dott. Rosario DE JULIO Consigliere
Dott. Carlo CIOFFI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CARPENTIERI ALFONSO s.p.a., con sede in Benevento, in persona del legale rappresentante IE AN, elettivamente domiciliata in Roma, via Acacie, 33/35 presso la dr.ssa LI AN, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gragnaniello giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Avv. Giovanni MIRACOLO, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, 195 presso l'avv. Sergio Picarozzi, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Ricciardi giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del tribunale di Benevento del 5.03.96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/98 dal Relatore Cons. Giuseppe Boselli;
udito l'avv. Bruno Picarozzi, per delega, che ha concluso per l'inammissilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Benevento, con ordinanza 5.03.1996, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla società PE FO s.p.a. "ai sensi dell'art. 29 e 30 l. 13 giugno 1942 n. 794" in opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore dell'avv. Giovanni Miracolo per onorari relativi a prestazioni giudiziali in materia civile.
Il tribunale rilevava che l'opposizione a decreto ingiuntivo riguardante gli onorari spettanti all'avvocato deve essere proposta mediante atto di citazione, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., richiamato dall'art. 30 legge 794/42, nessuna deroga essendo al riguardo prevista da tale norma, che prevede soltanto, la possibilità di definire la controversia - successivamente alla proposizione dell'opposizione con citazione - con la procedura della comparizione delle parti in camera di consiglio".
Per la cassazione dell'ordinanza la società PE FO ricorre con due motivi.
L'avv. Giovanni Miracolo resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
È stata eccepita dal controricorrente l'inammissibilità del ricorso sotto il triplice rilievo della certificazione della autografia della sottoscrizione della parte della procura apposta a margine dell'atto da parte di difensore non ammesso al patrocinio innanzi alla corte di cassazione, della carenza dello specifico riferimento della procura al giudizio di legittimità e della natura sostanziale di sentenza del provvedimento - impugnabile quindi con i normali mezzi e non con il ricorso proposto ex art 111 Cost.- per avere l'opponente "contestato non solo il quantum, bensì e soprattutto l'an in relazione all'effettivo conferimento di alcuni incarichi professionali giudiziali" allo stesso resistente. L'eccezione è infondata sotto ogni profilo.
La sottoscrizione della parte della procura a margine del ricorso è infatti certificata autografa dall'avv. Francesco Gragnaniello ammesso al patrocinio avanti alla corte di cassazione;
la procura è stata conferita con specifico riferimento al giudizio di legittimità; il procedimento è rimasto nell'ambito del rito camerale previsto dagli artt. 29 e 30 legge 794/1942 non avendo l'opponente contestato l'effettiva esecuzione della prestazione e i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso ed il provvedimento impugnato essendosi limitato alla pronuncia di inammissibilità dell'opposizione, senza, quindi, scendere all'esame di contestazioni di sorta del rapporto di clientela. Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 29 e 30 legge 794/1942, la ricorrente censura l'impugnata ordinanza per avere ritenuto inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo riguardante gli onorari di avvocato in quanto proposta con ricorso al tribunale che aveva emesso il decreto anziché con atto di citazione, benché il ricorso sia stato notificato "nei termini di legge", alla carenza della 'vocatio in jus' abbia supplito il tribunale con la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed ogni vizio sia stato sanato dalla costituzione dell'opposto senza sollevare eccezione alcuna.
È fondato.
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato nei confronti del cliente, il procedimento speciale previsto dagli artt. 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794 è posto in alternativa a quello monitorio per ingiunzione di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c., con la scelta tra i due riti demandata esclusivamente al professionista. Consegue che, qualora egli abbia optato per il procedimento di ingiunzione e la domanda sia stata accolta, il debitore, che ritenga la somma liquidata non dovuta in tutto o in parte, deve proporre opposizione al decreto ingiuntivo mediante atto di citazione, notificato al ricorrente nel termine di venti giorni (elevato a quaranta con legge 20.12.1995 n. 432) di cui all'art. 641 c.p.c. Nondimeno, pur essendo previsto che il suddetto scopo processuale venga realizzato attraverso il compimento di uno specifico atto formale (atto di citazione), in virtù del principio della conversione degli atti processuali nulli (art. 156 c.p.c.) deve ritenersi che l'adozione della forma del ricorso in luogo di quella della citazione non determini la nullità (o la 'inammissibilita'', come ritenuto dal tribunale nella specie) del procedimento di opposizione quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, sia stato raggiunto lo scopo dell'atto (v., fra altre, sentenze nn. 534/66, 1000/70, 597/75). Ed è quanto si è verificato nella specie, ove il ricorso è stato depositato e notificato (insieme al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione) nel termine di cui all'art. 641 c.p.c. e la controparte si è regolarmente costituita senza proporre eccezione alcuna.
Resta conseguentemente assorbito il secondo motivo con il quale la ricorrente censura l'impugnata ordinanza per omessa motivazione sui motivi della proposta opposizione.
La ordinanza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, al tribunale di Benevento, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame al tribunale di Benevento, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22.09.1998
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1999