Sentenza 26 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, il sindaco e l'assessore all'urbanistica non hanno il dovere di astenersi dalla delibera di approvazione del piano regolatore generale, trattandosi di un atto finale di un procedimento complesso in cui vengono valutati, ponderati e composti molteplici interessi, sia individuali che pubblici, sicchè il voto espresso dagli amministratori non riguarda la destinazione della singola area o la specifica prescrizione, ma il contenuto generale del provvedimento, cioè l'assetto territoriale nel suo complesso. (In motivazione la Corte ha affermato che il dovere di astensione sussiste, con conseguente configurabilità del reato, qualora si tratti di delibere su opposizioni al piano regolatore generale che riguardino interessi personali dell'amministratore o di un suo prossimo congiunto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2004, n. 44620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44620 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE IG - Presidente - del 26/10/04
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 1446
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 23749/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN OV;
IC IG;
e da parti civili:
"Immobiliare Rovest s.a.s.";
ES RT;
EL LL;
avverso la sentenza del 9/12/2002 della Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale Dott. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto dei ricorsi (primo motivo IC anche generico).
Udito, per la parte civile, l'Avv. Bruni che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso e per la sentenza alle spese di difesa per questa fase.
Udito il difensore avv. Zilioli per l'imputato IC che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 27/6/1997 il Tribunale di Bergamo dichiarò OV IN e OV GU - rispettivamente sindaco e assessore all'urbanistica del comune di Villongo - colpevoli di tre episodi di concorso in tentata concussione - commessi nel periodo di elaborazione del P.R.G. - e precisamente: capo A) in danno di CO LL dal quale cercavano di ottenere la intestazione di un fondo a una parente di esso IN dietro minaccia di espropriazione di un diverso terreno a destinazione urbanistica;
capo B) in danno di EP e TO CA dai quali tentavano di ottenere consenso alla costituzione di una società per la costruzione di capannoni industriali su un certo terreno sotto minaccia di dequalificazione dello stesso mediante inserimento in zona agricola;
capo C) in danno di tali IN, US e EI i quali, essendo comproprietari di un terreno oggetto di domanda per il mutamento di destinazione da agricola a edificatoria, avevano ricevuto richiesta di cessione di una parte del suolo, proposta rafforzata dalla prospettazione di una possibile espropriazione. Erano inoltre dichiarati colpevoli, in concorso con IG IC, consigliere comunale, di un fatto originariamente contestato come capo n. 4 in un procedimento riunito e comprendente fattispecie di tentata concussione e abuso d'ufficio:
persone offese erano la soc. in a.s. "Immobiliare Rovest" e i soci RT ES e LL EL dai quali cercavano di ottenere indebiti vantaggi per alcune centinaia di milioni in denaro ovvero mediante cessione di un appartamento sotto minaccia di inserire in zona verde un terreno già incluso in un piano di lottizzazione, minaccia attuata dopo il rifiuto dei predetti. Per tale ultima vicenda era anche pronunciata condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili con determinazione di provvisionali. La decisione era pressoché integralmente confermata dalla Corte d'appello di Brescia che escludeva soltanto il reato di cui all'art. 323 C.P., riducendo di conseguenza le pene e revocando la pronunzia di risarcimento del danno patrimoniale in favore della società con riduzione altresì delle provvisionali ( per danni non patrimoniali) i favore dei due soci.
Per quanto in questa sede occorre, è da dire che la nella ricostruzione dei giudici del merito il quadro probatorio è costituito essenzialmente dalle testimonianze dei soggetti offesi che - ritenuti pienamente attendibili anche perché in genere neppure denunzianti - hanno trovato riscontri in testimonianze di persone che avevano raccolto le loro confidenze, per alcuni casi in ammissioni dei prevenuti circa contatti, sia pure giustificati da scopi dichiarati leciti, intercorsi, nella stessa sostanziale uniformità del modus operandi (primi approcci da parte di GU;
incontri col sindaco che radicava, col fare mostra della propria possibilità di manipolare lo strumento urbanistico, le minacce già espresse;
rinvii del malcapitato alla studio privato del GU che formulava la specifica richiesta di tangente eventualmente con proposte alternative).
Avverso tale ultima decisione hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, le parti civili e gli imputati IN e IC.
Le prime lamentano, nei confronti di tutti e tre gli imputati, violazione dell'art. 323 C.P. e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell'abuso d'ufficio: il mutamento di destinazione dell'area altro non era che la realizzazione della minaccia prospettata e gli amministratori, prendendo parte alla relativa delibera, avevano violato il dovere di astensione previsto dal T.U.L.C.P., regola ancora in vigore per il richiamo operato dall'art. 64 L. n. 142/90 (l'interesse personale era nel caso costituito dalla necessità di "punire" chi non aveva inteso piegarsi alle illecite pretese di essi amministratori); ne' si potrebbe ritenere che, ai fini di cui all'art. 323 C.P., l'interesse personale del quale l'agente è portatore debba essere soltanto di tipo lecito, non avendo un tale assunto alcun fondamento normativo e al riguardo omettendo la Corte territoriale ogni argomentazione. Il IN espone, schematicamente inquadrandoli ex art. 606 lett. e) cpp, una serie di brevissimi rilievi per ciascun capo d'accusa e in particolare:
- a proposito della imputazione ed. OV, sarebbe stata sottoposta alla Corte d'appello la marginalità del ruolo e la irrilevanza penale della condotta attribuita ad esso imputato, ma la risposta era stata limitata al rilievo che la destinazione a verde pubblico di quella certa area non era stata determinata da esigenze di carattere generale, tanto che in situazione analoga (impresa Lazzari) quella esigenza non era stata affatto richiamata;
la rilevanza giuridica della condotta era stata ritenuta sulla base di rilievi di carattere generale;
- per il capo A) si era inutilmente dedotto che le varie ordinanze intimate dal Comune al LL non potevano essere considerate ritorsioni per la resistenza opposta alle pretese concussive, in quanto analoghe iniziative erano state adottate nei confronti di altri cittadini;
- per il capo B) - a fronte delle argomentazioni difensive circa la estraneità del IN alle iniziative del coimputato GU (come del resto affermato da costui e dalle stesse parti lese) e in ordine alla sconoscenza da parte di esso IN delle presunte intenzioni criminose del coimputato, la Corte d'appello si è limitata ad osservare che il teste LD "...ha parlato in difesa del sindaco e contro i due fratelli, ma ha anche dichiarato che costoro si erano recati presso sua madre, lamentandosi del ricatto del IN e del GU", così cadendo in un evidente vizio logico di motivazione;
- per l'episodio IN-US-EI la Corte ha affermato essere sufficiente il racconto fatto dai denunzianti al teste geom. IG, senza considerare quanto segnalato con l'appello, cioè che il coinvolgimento di IN era ancorato al solo fatto che GU si era espresso al plurale e che il IG, come tecnico di fiducia degli accusatori, andava valutato con doverosa prudenza;
- per il trattamento sanzionatorio la Corte, pur concedendo le generiche (in ragione della giovane età e della inesperienza del prevenuto), aveva stabilito una riduzione minima in guisa da impedire il contenimento della pena nei limiti della condizionale. IC infine deduce: 1) inosservanza di norme processuali per la parte in cui la Corte d'appello ha negato la nullità del giudizio di primo grado in ragione della incompatibilità dell'unico difensore per tutti gli imputati: in sede di appello il IC aveva sollevato la questione "ponendo in evidenza l'interesse che sin dal primo grado egli avrebbe potuto nutrire circa la necessità di fare affermazioni pregiudizievoli nei confronti dei signori IN e GU"; la Corte d'appello aveva rigettato l'eccezione per non essere mai esistita la possibilità di ravvisare un contrasto di posizioni: con ciò errando vuoi perché per integre la nullità è sufficiente che il conflitto sia potenziale, vuoi perché il conflitto si era comunque manifestato in sede di impugnazione dove IC aveva affermato essere stato commesso un delitto di istigazione alla corruzione al quale lui era rimasto estraneo;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per essersi qualificato il fatto come concussione anziché come istigazione alla corruzione propria: in sostanza il privato fu raggiunto da non più che un tentativo di contrattare per mutare in melius una classificazione del terreno assunta in un piano regolatore già approvato;
la trattativa si era svolta su un piano di parità, avendo il SI e l'EL dapprima valutato e poi rifiutato l'oneroso interessamento di chi prometteva di adoperarsi per modificare lo strumento urbanistico;
sarebbe quindi manifestamente illogica la motivazione della sentenza nel ritenere danno e fonte di metus publicae potestatis ciò che costituì soltanto legittimo esercizio dello jus variandi urbanistico.
DIRITTO
1. Il ricorso delle parti civili - formalmente ammissibile perché recante le sottoscrizioni degli interessati, seguite da quella, per autentica del "difensore e procuratore speciale" avv. Roberto Bruni, abilitato al patrocinio superiore, firme alle quali, per giunta, fa immediatamente seguito in corpo unico la procura speciale sottoscritta, "anche" per autentica, dallo stesso avv. Bruni che così fa proprio l'intero atto d'impugnazione - è nel merito infondato.
1.2. A parte ogni altra pur possibile questione in diritto sulla configurabilità (anche) del reato di cui all'art. 323 in una fattispecie come quella all'esame, è di certo assorbente il rilievo che il consigliere comunale non ha il dovere di astenersi da delibere concernenti approvazione di piano regolatore generale, essendo la delibera stessa momento conclusivo di componimento di molteplici interessi, individuali e della collettività, sicché il voto di ognuno non riguarda la destinazione della singola area o la specifica prescrizione ma l'assetto territoriale nel suo complesso;
dovere di astensione sussiste invece quando si tratti di delibere su opposizioni al P.R.G. che riguardano interessi personali dell'amministratore o di un prossimo congiunto (in termini Cass. sez. 6^, n. 11600/00, Cerullo ed altri, rv. 220802 e per riferimenti rv. 209107). In questo senso di contenuto patrimoniale è da intendere evidentemente l'interesse che la legge ha presente quando impone l'astensione nelle deliberazioni dell'ente locale, normativa da applicare, del resto, in modo rigido, mettendosi altrimenti a rischio gli stessi processi formativi della volontà collegiale.
2. Il ricorso di IN segue sostanzialmente la tecnica artificiosa di estrapolare, per ogni capo d'imputazione, taluno degli argomenti posti a base della decisione di condanna ovvero di addebitare pretese trascuratezze motivazionali, senza svolgere una critica organica al giudizio complessivo espresso dal giudice del merito e senza tener conto del principio che il vizio di omessa motivazione (lett. "e" dell'art. 606 cpp) si può, certo, ravvisare anche nella mancata considerazione di un argomento ma questo deve avere carattere fondamentale ai fini della decisione, giudizio che evidentemente si può dare solo avendo presente il quadro probatorio complessivo ricostruito dal giudice e la regola che questi non ha obbligo di prendere in esame tutti i possibili elementi o argomenti che la parte gli sottopone (Cass. sez. 1^, 11/11/98, Maniscalco ed altri, rv. 212053).
Si segue dunque l'ordine come sopra riassunto delle censure per rilevare come il ricorrente non consideri che:
2.1. Per la imputazione cd. OV già la sentenza di primo grado accertava che RT ES, recatosi dal sindaco con la socia e compagna LL EL per chiedere chiarimenti circa una concessione edilizia rilasciata con notevole ritardo e con una non persuasiva riserva, si sentì prospettare il possibile trasferimento in zona "verde" di un terreno già oggetto di lottizzazione, salva la possibilità di accordarsi prendendo contatti con GU;
sapendo che costui aveva anche l'agenzia immobiliare, volle chiedere parere al consigliere comunale IC che era anche suo amico;
IC chiarì che il Comune non aveva alcun bisogno di verde e che si trattava soltanto di "definire un certo contributo" sicché gli consigliò di pagare quanto il GU avrebbe proposto;
durante i successivi incontri con quest'ultimo furono avanzate le richieste alternative di denaro ovvero di cessione di un appartamento o di vendita a prezzo vile di un terreno, sempre sotto minaccia del trasferimento a "Verde". Non si vede quindi come il ricorrente possa parlare di un proprio ruolo marginale o di una condotta desunta da "rilievi di carattere generale": proprio da lui, che come sindaco si trovava evidentemente in posizione di potere rispetto alle scelte da adottare nel piano regolatore, venne la prima minaccia di declassamento del terreno;
suo fu l'invito di rivolgersi a GU, ossia a colui che, anche per esperienza personale nel mercato immobiliare, si incaricava di quantificare le tangenti non è inoltre minimamente contestato quanto l'assessore conclusivamente spiegò a ES/EL circa la destinazione del denaro a lui, al sindaco e a IC.
2.2. Anche nel caso LL (capo A della rubrica) è del tutto inutile che il ricorrente si attardi a discutere sul carattere ritorsivo o meno delle ordinanza notificate dal Sindaco al LL dopo il rifiuto di costui di sottostare alle illecite pretese. L'essenziale - che l'imputato non contesta - è che vi siano stati i fatti integranti il tentativo di concussione: prima visita del GU con l'invito a stare attento perché "questo terreno puzza"; incontro col sindaco;
richiesta della parte di terreno da intestare alla parente e minaccia di espropriazione;
successivi contatti con GU che si mostrò irremovibile sui termini della pretesa, non mancando di ricordare ancora "il piano lo facciamo noi". Il tutto è ampiamente descritto a foll. 10-14 della sentenza di primo grado con dettagliate argomentazioni (naturalmente anche sul piano probatorio) che il ricorrente, come detto, non allega neppure di avere contrastato nelle fasi di merito (il riferimento in proposito riguarda le sole ordinanze che si dicono non ritorsive).
2.3. Per l'episodio CA (capo B) il ricorrente si limita,da un lato, ad accennare a un argomento già ampiamente trattato dalla sentenza di primo grado (ved. in particolare pag. 15), sentenza alla quale il giudice di appello dichiaratamente si riporta per la completezza della trattazione ivi svolta: GU consigliò a EP CA di rivolgersi al Sindaco;
questi prospettò al solito il rischio della dequalificazione del terreno da industriale ad agricolo o verde;
entrambi gli amministratori poi andarono addirittura a casa CA per proporre la costituzione di una società per la costruzione di capannoni sul terreno, non mancando naturalmente di rinnovare la minaccia. Quindi non si vede come si possa seriamente sostenere la estraneità dell'imputato al fatto. Per altro verso, costui ravviserebbe una illogicità di motivazione con riferimento al particolare del teste LD: ma ammesso pure, anzi dato per scontato che, a quanto risulta a fol. 17 della prima sentenza, l'LD abbia cercato genericamente di difendere con "chiacchiere" confuse l'operato del suo amico sindaco, non si riesce a scorgere perché dovrebbe essere illogico l'altro passaggio motivazionale dove si accenna a un fatto storicamente certo, cioè che i fratelli CA ebbero a lamentarsi dell'operato del sindaco e del GU proprio con la madre di LD. Correttamente,sul piano logico, i giudici del merito hanno ritenuto questa una conferma delle accuse poi mosse in sede giudiziaria.
2.4. Per il caso IN-US-EI (capo C) è ancora una volta fuori bersaglio la censura circa la insufficienza del racconto fatto dai lesi al geom. IG. Su questo, secondo l'accertamento incensurabile dei giudici del merito, sono state rese testimonianze autonome e del tutto affidabili. È vero,d'altra parte, che GU nei primi contatti si limitò a parlare al plurale senza specificare nomi ("...dovete dare a noi quello (il terreno - n.d.e.) dietro") ma nel contesto del discorso e di quanto ormai si sapeva in un piccolo Comune, il riferimento all'altro interessato era già in sè abbastanza chiaro. E tuttavia i giudici di primo grado riferiscono (f. 18) un episodio che da solo illumina tutta la vicenda processuale, testimoniando anzi della mentalità e dell'arroganza di amministratori protesi al conseguimento di lucri personali in una delle attività gestionali più delicate, qual'è appunto la predisposizione dello strumento urbanistico. US riferisce che un certo giorno ricevette, nel suo fondo, la visita di GU e del sindaco e nella circostanza il primo, come premessa alle rinnovate minacce, spiegò che "poiché rubavano quelli della giunta precedente erano giustificati se in quel momento a rubare erano loro".
2.5. Quanto al trattamento sanzionatone, peraltro già abbastanza mite siccome prossimo ai limiti inferiori della previsione edittale (due anni e otto mesi recl), i giudici del merito hanno dato adeguato conto del modo di esercizio della loro discrezionalità: non si vede quale sia il vizio logico tra il riconoscimento delle generiche e il mancato contenimento della pena nella misura necessaria per la concessione della condizionale.
3. Manifestamente infondato risulta il primo motivo del ricorso IC, noto essendo che: a)per aversi incompatibilità del difensore occorre una interdipendenza obiettiva e reale di posizione processuali, talché un imputato abbia interesse a sostenere una tesi che sia di pregiudizio per l'altro (Cass. 11/7/1994, Kamouni;
21/7/1999, Merolla, 6/5/1996, Valente e altro), non bastando, come si vorrebbe prospettare in questo caso, un contrasto meramente potenziale, anzi ipotetico (che IC, solo in appello, nel cui grado risulta peraltro assistito da diverso difensore, abbia accennato alla propria estraneità a un possibile reato di istigazione alla corruzione, è cosa del tutto priva di significato per i fini in questione); b) non si deduce alcun concreto pregiudizio che alla difesa dell'imputato sarebbe derivato dall'asserita incompatibilità del difensore, donde la insussistenza di nullità ex artt. 178 lett. C) e 179 cpp (cass. 2/11/1998, Archesso ed altri).
4. Il secondo motivo si basa su due presupposti di fatto nettamente smentiti da quanto accertato in sede di merito. Non è affetto vero intanto, che nella vicenda OV si trattava solo di mutare in melius una situazione già assunta in un piano regolatore ormai approvato, per la ragione che l'intero processo dimostra che lo strumento era in via di elaborazione (come da formale contestazione) e che proprio questo consentiva agli amministratori di rivolgere ai privati interessati le loro minacce, nella congiuntura più che credibili, quindi dotate di oggettiva efficacia intimidatoria, a prescindere dal verificarsi dell'evento (cfr. sul punto, per quanto il ricorso non ne faccia questione, sez. 6^ N. 6113/94, rv. 198497 e n. 3022/96, rv. 204790). Meno che mai risponde a realtà processualmente accertata che la "trattativa" si sia svolta su un piano di parità: si è anzi stabilito in sede di merito - e anche questo non risulta più contestato - che IC non solo consigliò ES, come già detto per l'altra posizione, di rivolgersi a GU (e questo costituisce evidentemente concorso nel reato sotto il profilo dell'attivo fiancheggiamento di colui - o di coloro - che tenevano la condotta tipica della concussione ), ma addirittura pretese per sè 10 milioni, non trascurando poi - cosa più grave e giuridicamente rilevante - di telefonare alla EL per spingerla, "con tono alterato" (fol. 5 Trib.) a recarsi da GU "per definire la cosa", soggiungendo "di non fare la furba, tanto se non venite a portare i soldi ve la faremo pagare....questa è mafia".
5. Al rigetto delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali;
per quanto riguarda i rapporti tra le parti civili ancora oggi presenti e gli imputati, le spese sostenute dalle predette in questa fase possono essere dichiarate interamente compensate (art. 541/1 cpp), considerato l'esito della controversia civilistica.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di IN OV e di IC IG, nonché quelli delle parti civili. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Compensa tra i predetti ricorrenti le spese di costituzione e difesa per questa fase.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2004