Sentenza 31 gennaio 2008
Massime • 1
Non integra il reato di ingiustificata inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato previsto dall'art. 14, comma quinto-ter, D.Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione), la condotta dello straniero che vi si sia trattenuto dopo l'intimazione di allontanarsene nel termine di cinque giorni, a seguito del rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, non essendo tale situazione riconducibile alla diversa ipotesi della revoca di tale permesso, espressamente prevista come presupposto per la configurazione della citata figura criminosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2008, n. 8949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8949 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 31/01/2008
Dott. CULOT Dario - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 122
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 022045/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LIN ZHONGTING, N. IL 17/01/1974;
avverso SENTENZA del 05/10/2006 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
MOITIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 5 ottobre 2006 la Corte di Appello di Catania confermava quella resa dal Tribunale e con essa la sua condanna alla pena di mesi otto di reclusione in danno di Lin Zhongting, di nazionalità cinese, ritenuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n.286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e successive modificazioni,
contestatogli perché, "respinto dal territorio italiano con accompagnamento alla frontiere giusta provvedimento in tal senso emesso dal Prefetto della Provincia di Vibo Valentia, si tratteneva, senza giustificato motivo, nel detto territorio in violazione dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore del detto centro in data 25.02.2006 ai sensi del D.Lgs. sopra citato, art. 4, comma 5 notificatogli in pari data".
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando la inosservanza e la erronea applicazione della Legge Penale in relazione all'art. 1 c.p. e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art.14, comma 5 ter, relativamente alla sussistenza del reato, nonché
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta prevista dalla fattispecie contestata. A sostegno della doglianza il ricorrente richiamava Cass. pen. Sez. 1, n. 31426/06, depositata il 21.09.2006, la quale ha affermato il principio che la condotta di chi si trattiene senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore di lasciare il Paese entro cinque giorni, nella ipotesi in cui il destinatario dell'ordine sia stato espulso perché negatogli il rinnovo del permesso di soggiorno, non è "riconducibile alla norma incriminatrice di cui alla contestazione", la quale limita le fattispecie di rilevanza penale con essa sanzionate alla inosservanza dell'ordine questorile, prevedendo ipotesi delittuose quando l'espulsione è disposta per ingresso illegale nello stato, quando viene omessa la richiesta di permesso di soggiorno ovvero quando detto permesso viene revocato e l'ipotesi di reato contravvenzionale allorché quando l'espulsione è conseguenza della mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla scadenza. Rimarrebbe quindi esclusa dall'area delimitata dalla fattispecie di reato l'ipotesi della permanenza conseguente al rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno.
La Corte territoriale, denuncia ancora il ricorrente, avrebbe violato, peraltro consapevolmente, l'indirizzo di legittimità assumendo la sostanziale identità tra diniego di rinnovo e revoca del permesso quali presupposti dello schema delittuoso portato dalla contestazione di reato per cui è causa.
Col secondo motivo di doglianza censura il ricorrente le ragioni addotte dalla Corte di merito per sostenere la equiparazione sostanziale tra i provvedimenti amministrativi di P.S. dati dal diniego del rinnovo del permesso di soggiorno e la revoca di tale permesso, sostenuta con l'argomento che si verterebbe in ipotesi conducenti ad un medesimo effetto, ed espressione di una identica volontà dell'autorità di P.S., quella di "tenere lontano dal territorio nazionale un soggetto che ivi si trattiene senza autorizzazione".
Il ricorso è fondato.
Va infatti pienamente confermata la lettura normativa operata da questa Corte con Cass. Pen., 11.05.2006, n. 31426, dappoiché la condotta portata dalla contestazione in atti non appare per nulla riconducibile alla norma incriminatrice.
Giova rammentare che l'art. 14, comma 5 - ter ha subito una radicale riformulazione legislativa con la novella di cui alla L. n. 271 del 2004, all'esito della quale è possibile individuare una pluralità
di fattispecie incriminatici che vanno a delineare, come perspicuamente posto in evidenza dalla dottrina, un'area di rilevanza penale ridotta rispetto al passato.
Per quello che interessa la presente decisione si osserva che la norma in parola descrive tre gruppi di ipotesi delittuose, con le quali viene sanzionata l'inosservanza ingiustificata dell'ordine di allontanamento del questore quando l'espulsione prefettiza risulta disposta: A) "per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 13 comma 2, lett. a) e c); B) "per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, o C) "per essere stato il permesso revocato o annullato". Ai descritti delitti si aggiunge poi la fattispecie contravvezionale portata dall'inosservanza dell'ordine questorile nella ipotesi in cui l'espulsione prefettizia viene disposta D) "perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo".
Resta quindi estranea all'area del delitto l'ipotesi qui in esame, di permanenza dopo l'espulsione disposta per rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, giacché la costruzione delle ipotesi di reato portate dalla norma in atti contestata rende di palese evidenza che sia l'ordine di allontanamento del questore, sia il presupposto provvedimento di espulsione del prefetto, nella loro tipicità amministrativa non meno che nel loro contenuto analiticamente descritto dalla legge, risultano contemplati quali elementi costitutivi della fattispecie criminosa.
Ne consegue che non può essere condivisa, giacché erronea, la tesi illustrata dal giudice a quo, ed innanzi anticipata, secondo cui la fattispecie in esame sarebbe sostanzialmente equivalente ad una revoca del permesso, e quindi riconducibile all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 14, comma 5 ter, primo periodo. A tale conclusione ostano infatti, irrimediabilmente, il principio di stretta legalità, come innanzi illustrato e il conseguente divieto di analogia. A completamento delle ragioni che inducono all'emananda decisione appare utile richiamare il disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art.5, comma 5, secondo il quale, in caso di rifiuto del rinnovo, il permesso di soggiorno è revocato. La norma va riferita all'ipotesi in cui il rifiuto intervenga prima della scadenza di validità del permesso, di guisa che distingue essa nettamente il rifiuto di rinnovo dalla revoca (pur se consequenziale), provvedimento quest'ultimo che non risulta formalmente adottato nei confronti dell'imputato.
E non può, infine, ritenersi contraria alla "ratio" del sistema repressivo la sottrazione all'area della condotta delittuosa della permanenza nello Stato dopo il rifiuto di rinnovo del permesso, poiché nei confronti del soggetto che ha ottenuto il permesso di soggiorno la legge adotta criteri di favore, sanzionando solo come reato contravvenzionale la mancata richiesta di rinnovo, sicché, quando il rinnovo sia stato invece richiesto, ma non ottenuto, sarebbe irragionevole gravarne lo straniero.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008