Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2001, n. 25928
CASS
Sentenza 30 aprile 2001

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In tema di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena da eseguire contro chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica (art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen.), pur essendo legittima in astratto l'apposizione di un termine finale al differimento dell'esecuzione, in relazione alla quale resta comunque il dovere di verificarne la legittimità rispetto alla persistenza della situazione di fatto che ne costituisce il presupposto, la sua apposizione va esclusa quando (come nella specie) si sia accertata la gravità e l'irreversibilità delle condizioni cliniche del condannato (In applicazione di tale principio è stata annullata con rinvio, limitatamente alla determinazione del termine di scadenza, un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva disposto il differimento dell'esecuzione della pena per la durata di un anno in contrasto con il riconoscimento della irreversibilità delle condizioni cliniche del richiedente).

Commentari2

  • 1legittimo art. 147 c.p. su rinvio pena
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 maggio 2026

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/ · 30 aprile 2026

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2001, n. 25928
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25928
Data del deposito : 30 aprile 2001

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