Sentenza 30 aprile 2001
Massime • 1
In tema di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena da eseguire contro chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica (art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen.), pur essendo legittima in astratto l'apposizione di un termine finale al differimento dell'esecuzione, in relazione alla quale resta comunque il dovere di verificarne la legittimità rispetto alla persistenza della situazione di fatto che ne costituisce il presupposto, la sua apposizione va esclusa quando (come nella specie) si sia accertata la gravità e l'irreversibilità delle condizioni cliniche del condannato (In applicazione di tale principio è stata annullata con rinvio, limitatamente alla determinazione del termine di scadenza, un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva disposto il differimento dell'esecuzione della pena per la durata di un anno in contrasto con il riconoscimento della irreversibilità delle condizioni cliniche del richiedente).
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- 1. legittimo art. 147 c.p. su rinvio penaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 maggio 2026
- 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 30 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2001, n. 25928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25928 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 30/04/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 3111
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 044585/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BA OM N. IL 29/07/1940
avverso ORDINANZA del 22/09/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO lette le conclusioni del P.G. Dr. Carmine Di Zenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso
Fatto e diritto
Con ordinanza del 22 settembre 2000 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha disposto il differimento dell'esecuzione della pena nei confronti di AB AC per un anno, a decorrere dal 13 giugno 2000.
Ricorre per cassazione il AB, denunciando la illegittimità del provvedimento in relazione alla fissazione di un termine al differimento dell'esecuzione della pena, non previsto da alcuna norma ed in contrasto con il riconoscimento della gravità delle condizioni di salute del richiedente.
Propone, inoltre, questione di legittimità costituzionale degli artt. 691, 535 e 616 c.p.p., norme che prevedono la condanna al pagamento delle spese processuali soltanto nei confronti della parte privata e non anche di quella pubblica.
Il ricorso è fondato.
Pronunciando sulla medesima questione, dedotta dallo stesso ricorrente (sent. 19-3-1999 n. 2322), questa Corte ha affermato il principio, secondo cui è legittima l'apposizione di un termine finale al differimento dell'esecuzione della pena, concesso ai sensi dell'art. 147 co. 1 n. 2 c.p., purché sia motivata la durata del rinvio.
Tale regola di giudizio non soltanto non si pone in contrasto con alcuna espressa disposizione di legge, ma è omogenea al sistema, in quanto un termine è stabilito per le altre due ipotesi contemplate dalla stessa norma, con una previsione che è tassativa (art. 147 n. 1 c.p.) o legata a specifiche contingenze (art. 147 cn.3 c.p.). Analogamente, un termine finale è previsto dall'art. 47 ter co. 1 ter ord. pen. - introdotto con la legge 27-5-1998 n. 165 nel caso di ammissione alla detenzione domiciliare di persona nei cui confronti potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena.
Si appalesa, in ogni caso, conforme al principio di ragionevolezza vincolare l'efficacia nel tempo di un provvedimento (che, per sua natura, non può essere indefinito) alla verificata persistenza della situazione di fatto che ne costituisce il presupposto.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, tuttavia, l'ordinanza gravata nella specie è illegittima sotto il profilo della mancanza di motivazione, poiché la predeterminazione della data di caducazione del rinvio non risulta connessa alla durata della situazione ostativa all'esecuzione della pena ed è, anzi, in contrasto con il riconoscimento della gravità ed irreversibilità delle condizioni cliniche del richiedente.
Pertanto, il provvedimento impugnato va annullato, nei limiti indicati, con rinvio al Giudice di merito, che procederà al nuovo esame attenendosi al principio di diritto sopra richiamato. La questione di legittimità costituzionale dedotta è irrilevante, in quanto ne' l'ordinanza impugnata, ne' il presente provvedimento contengono statuizioni di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla determinazione del termine di scadenza del differimento dell'esecuzione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001