Sentenza 28 ottobre 2008
Massime • 1
Il rimedio del ricorso straordinario non può essere esperito per rimediare all'omessa rilevazione da parte della Corte di cassazione di una causa d'estinzione del reato, trattandosi non già di un errore di fatto "percettivo" ma di un errore di diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2008, n. 41237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41237 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/10/2008
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 2866
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 024631/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) INSOGNA BIAGIO GINO, N. IL 17/06/1974;
avverso SENTENZA del 31/10/2007 QUINTA SEZ. CORTE CASSAZIONE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MELONI Vittorio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che la quinta Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza del 31/10/2007 - 21/1/2008 n. 3108, rigettava il ricorso proposto dall'Insogna avverso la sentenza 16/10/2006 della Corte d'appello di Napoli, confermativa di quella di primo grado di data 7/5/2004, che l'aveva condannato alla pena di mesi 2 di reclusione per il reato di lesioni aggravate;
che il difensore dell'Insogna ha proposto ricorso straordinario per cassazione, sull'assunto dell'omesso rilievo da parte della S.C. dell'intervenuta prescrizione del reato, che, siccome commesso il 21/7/1999 - con prescrizione ordinaria, quindi, al 21/1/2007 -, tenuto conto dei periodi di sospensione di soli giorni 60 per impedimento del difensore (e non dell'intero periodo di mesi 5 e giorni 22, come erroneamente calcolato senza tener conto delle modifiche normative di cui alla L. n. 251 del 2005) e di ulteriori mesi 5 e giorni 16 per l'assenza dei testimoni, si sarebbe già prescritto nel settembre 2007;
che il ricorso è manifestamente infondato per un duplice ordine di ragioni;
che, ad avviso del Collegio, non sembra innanzi tutto definibile come errore di fatto "percettivo", nel senso inteso dalla norma di cui all'art. 625 bis c.p.p., (di stretta interpretazione in quanto introduce un rimedio a carattere straordinario contro le decisioni del giudice di legittimità), quello consistente nell'omessa rilevazione da parte della S.C. di una causa estintiva del reato, costituendo esso, piuttosto, un errore di diritto, non emendabile ricorrendo allo strumento impugnatorio suindicato (v. Cass. sez. 4^, 28/6/2005 n. 40088, Chino, rv. 232451);
che, in ogni caso, i limiti di durata della sospensione dei termini di prescrizione del reato, quali previsti per il caso di rinvio del procedimento o del processo dall'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, nella formulazione introdotta dalla L. n. 251 del 2005, non trovano applicazione qualora trattasi di rinvio disposto per un periodo superiore ai sessanta giorni nel corso del giudizio di primo grado conclusosi anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge, giusta la disciplina transitoria risultante dall'art. 10, comma 3 L. cit. dopo l'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006 (v., ex plurimis, Cass. Sez. 3^, 13/12/2005 n. 579, Pappacena, rv. 232660; Sez. 5^, 21/2/2008 n. 13350, Mihalic, rv. 239389; Sez. 4^, 14/03/2008 n. 16477, De Paoli, rv. 239527);
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00, alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008