Sentenza 17 gennaio 2002
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 38 n. 2 della legge n. 142 del 1990, le ordinanze contingibili e urgenti possono essere emanate dal Sindaco per eliminare o prevenire tempestivamente pericoli di danni per la salute pubblica e per le condizioni igienico - sanitarie dei cittadini, e la sussistenza, anche se protratta nel tempo, di una situazione di pericolo, ne giustifica l'adozione, qualora essa si renda necessaria, anche al solo scopo di attenuare le probabilità del verificarsi di pregiudizi ulteriori (sulla base dell'esposto principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale superiore delle acque con cui erano state ritenute illegittime due ordinanze perché emanate a scopo preventivo in relazione ad una situazione di pericolo preesistente e non per scongiurare incombenti pericoli derivanti da eventi eccezionali).
Commentario • 1
- 1. Omicidio colposo: Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità solo se innescano un processo causale autonomo rispetto a quello determinato dalla…https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/01/2002, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI NOTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 95, presso lo studio dell'avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IE.A.S.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 15663/00 proposto da:
ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI - E.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MATTINA, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE GRECO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI NOTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO PRIGGERI 95, presso lo studio dell'avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 56/00 del Tribunale superiore acque pubbliche, depositata il 19/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Cons. Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Lucio Filippo LONGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, inammissibilità o rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sindaco del Comune di Noto, con ordinanza contingibile e urgente, emessa il 1^ ottobre 1997 per ragioni di sanità e igiene, ai sensi dell'art.38 della legge 8 giugno 1990 n. 142, requisì per un anno, con decorrenza dal 6 ottobre 1997, l'acquedotto municipale, la cui gestione, con convenzione del 17 giugno 1961, era stata trasferita all'Ente Acquedotti Siciliani;
e, con provvedimento del 30 settembre 1998, prorogò la requisizione per un altro anno, avendo ritenuto che, "pur essendo stati risolti alcuni dei problemi che avevano determinato l'emanazione della precedente ordinanza, permanevano imperiose esigenze di tutela della salute pubblica, tali da imporre la continuazione della requisizione dell'acquedotto, per consentire al Comune di sopperire all'inadempienza dell'Ente Acquedotti Siciliani".
Quest'ultimo propose contro le due ordinanze ricorsi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, che, con sentenza del 19 maggio 2000, li ha accolti, avendo ritenuto che i provvedimenti di requisizione non si sarebbero potuti emettere per le carenze igieniche in essi indicate, in quanto queste "erano connesse all'ordinarlo e fisiologico andamento di un servizio giudicato deficitario dal Comune" e non conseguivano ad una situazione eccezionale sopravvenuta (terremoto, inondazione, incendio, disastro, epidemia)".
Il Sindaco del Comune di Noto propone ricorso per cassazione. L'EAS resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. A quest'ultimo il Comune resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente si dispone, ai sensi dell'art.335 del codice di procedura civile, la riunione dei ricorsi perché proposti contro la stessa sentenza.
Con l'unico motivo del ricorso principale, denunziandosi la violazione dell'art.38 della legge 8 giugno 1990 n. 142, si censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale Superiore delle acque pubbliche accolto con essa i ricorsi proposti contro le due ordinanze di requisizione, sull'erroneo presupposto che lo scopo dei provvedimenti contingibili e urgenti sia soltanto l'eliminazione dei pregiudizi già causati da fatti eccezionali, mentre, come più volte deciso dal Consiglio di Stato, essi possono essere emanati anche per prevenire danni più gravi alla salute pubblica e alle condizioni igienico sanitarie della comunità. Si sostiene, inoltre, che la sentenza è affetta da vizio di motivazione, denunziabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, avendo il Tribunale Superiore, "omesso di esaminare le molte circostanze poste a base delle ordinanze di requisizione, il cui apprezzamento avrebbe determinato una decisione diversa".
Il ricorso è fondato.
Dalla chiara lettera dell'art. 38 n. 2 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ("Il Sindaco, quale ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principii generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini"), si evince che le ordinanze contingibili e urgenti possono essere emanate dal Sindaco per eliminare o prevenire tempestivamente pericoli di danni per la salute pubblica e per le condizioni igienico sanitarie dei cittadini, e che la sussistenza, anche se protratta nel tempo, di una situazione di pericolo, ne giustifica l'adozione, qualora essa si renda necessaria, sia pure al solo scopo di attenuare le probabilità del verificarsi di pregiudizi ulteriori.
Il Tribunale Superiore, avendo nella specie ritenute illegittime le due ordinanze, perché emanate a scopo preventivo in relazione ad una situazione di pericolo preesistente e non per scongiurare incombenti pericoli derivanti da eventi eccezionali, è incorso. perciò, in un evidente errore di diritto.
Con il ricorso incidentale si chiede che la motivazione della sentenza impugnata sia integrata, ritenendosi che il Sindaco era addirittura privo del potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti, perché l'art. 38 della legge n. 142 del 1990, che tale potere conferisce, non sarebbe applicabile in Sicilia. La Regione, che, in base allo Statuto autonomo ha una competenza legislativa esclusiva "in materia di regime degli enti locali", non avrebbe recepito tale norma, ma con la sua legge 11 dicembre 1991 n. 48, si sarebbe limitata ad armonizzare l'ordinamento amministrativo degli enti locali con la legge statale.
Il ricorso è inammissibile per difetto d'interesse, essendo diretto ad ottenere l'integrazione della motivazione e non la cassazione della pronuncia del Tribunale Superiore;
mentre infondato è l'argomento, con esso addotto ed esaminato quale parte del controricorso, di cui ha la stessa funzione di contrastare le ragioni esposte a sostegno dell'impugnazione principale, perché il potere di emanare le ordinanze contingibili ed urgenti, essendo esercitato dal Sindaco come ufficiale del Governo, è conferito dallo art. 38 della legge dello Stato n. 140 del 1982 anche ai Sindaci delle Regioni a statuto speciale, come la Sicilia, non richiedendosi che il suo contenuto sia recepito nell'ordinamento regionale. Nè può indurre a conclusione diversa la sentenza n. 254 del 1999 di queste sezioni unite, citata nella memoria del controricorrente, in quanto si è con essa affermato un altro principio, cioè quello che, in caso d'impugnazione del provvedimento di requisizione, emanato dal Sindaco come ufficiale del Governo, sussiste sempre la legittimazione passiva del Comune e non quella dell'Amministrazione dello Stato, "cioè dell'Ente cui fa capo l'interesse che la requisizione è rivolta a soddisfare". Pertanto deve accogliersi il ricorso principale, dichiararsi inammissibile l'incidentale, cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa allo stesso Tribunale Superiore delle acque pubbliche, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.T.M.
la Corte di cassazione, a sezioni unite, riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2002