Sentenza 23 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2003, n. 15923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15923 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pole Riom SEZIONE TERZA CIVILE alitative 1 5 9 23 / 03 Composta d R.G. N. 5943/00 Dott. Gaeta Consigliere Dott. Roberto PREDEN Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Cron. 32435 Consigliere Rep. 4195 Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud. 29/04/03 Dott. Michele LO PIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE OL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO D'ELIA, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
RT EN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4287/99 del Tribunale di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 22/01/99 e depositata il 10/03/99 (R.G. 42000/97); 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica i 983 udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Antonio 1 LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Edoardo D'ELIA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 24/5/1994 al Pretore di Roma Piret- ti OL, premesso di avere, con contratto verbale in data 1/12/1987, assunto in conduzione da ON NR un appartamento in Roma ad uso abitativo e d'essere stato sfrattato per morosità, espose che il canone pat- tuito con il locatore era superiore a quello "equo" di cui alla legge 27/7/1978, n. 392. Convenne, quindi, il ON NR per la determinazione del canone di leg- ge e per la condanna del convenuto alla restituzione delle somme percepite in eccedenza. Il ON NR oppose di aver stipulato per iscritto in data 9/12/1987 il contratto di locazione in nome e per conto del pro- prio figlio ON DI. Negò, quindi, d'essere le- gittimato a contraddire l'avversa domanda. Con sentenza del 6/1/1996 il Pretore rigettò la domanda. Su appello della TI il Tribunale di Roma, con sentenza del 10/3/1999, ha confermato la decisione del pretore, 05- servando che la domanda proposta nei confronti di Car- toni NR appariva priva di fondamento dal momento 2 che l'unico contratto di locazione acquisito agli atti risultava stipulato per iscritto dal ON NR nella espressa qualità di rappresentante di ON DI. Ricorre la TI con due motivi. L'intimato ON NR non ha svolto difese MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi della impugnazione, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, la ricorrente insiste nel sostenere d'aver stipulato verbalmente, in data 1/12/1987, il contratto di locazione "de quo" nei diretti confronti del ON NR. Afferma che il contratto scritto in data 9/12/1987, stipulato dal Car- toni NR in nome e per conto di ON DI, rappresentò soltanto la formalizzazione del precedente contratto verbale e lamenta che il tribunale abbia escluso che il ON NR fosse legittimato a con- traddire la domanda di determinazione del canone, quan- tunque in giudizio egli non avesse giustificato il suo potere di rappresentare il ON DI e non avesse neppure provato l'esistenza fisica di quest'ultimo. La doglianza non ha fondamento. Il Tribunale ha tassativa- mente escluso che l'odierna ricorrente TI avesse provato d'aver stipulato un contratto verbale di loca- zione col ON NR ed ha rilevato che l'unico contratto acquisito agli atti del procedimento era 3 quello scritto del 9/12/1987, stipulato dal ON N- rico in nome e per conto di ON DI. Tenuto conto di questo quadro probatorio non appare reprensi- bile la pronunzia con cui il Tribunale ha confermato il rigetto della domanda proposta dalla TI, senza che il ON NR, evocato in giudizio quale contraente in proprio, avrebbe potuto ritenersi onerato della giu- stificazione dei suoi poteri rappresentativi, che al momento della stipulazione del contratto scritto non gli era stato richiesta, e non a torto ha impostato la sua difesa, volta a contestare la sua legittimazione passiva rispetto all'azione intestatagli dalla TI, sul riferimento all'unico contratto scritto, acquisito agli atti di causa, che egli aveva stipulato quale rap- presentante di ON DI: trattandosi di un cor- retto apprezzamento del giudizio del merito circa l'esistenza dei poteri di rappresentanza in riferimento a fatti univoci e concludenti ed in relazione alla con- dotta della parte (cpc. Cass. 14.12.1985 n. 6334). Il ricorso va, dunque, rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'inti- mato ON NR svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 29/4/2003 IL CONSIGLIERE EST. IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista IL PRESIDENTE Gaia pduca DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 23 OTT. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista