Sentenza 2 ottobre 2006
Massime • 1
Non è causa di nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato l'indicazione di una sua diversa data di nascita, qualora l'identità del soggetto chiamato a giudizio non risulti incerta. (Nella specie l'atto aveva raggiunto i suoi effetti, consentendo all'imputato di provvedere alla tempestiva nomina di un difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2006, n. 41714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41714 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/10/2006
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1178
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 15420/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE AF, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 16 dicembre 2005 emessa dalla Corte d'appello di Salerno;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galasso Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Salerno confermava la decisione con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 23 giugno 2004, aveva condannato AF EZ alla pena di due anni e due mesi di reclusione per i reati di falso ideologico (art.47 c.p.) e peculato (art. 314 c.p.) per avere, in qualità di impiegato presso il Museo di Paestum, addetto alla custodia e alla verifica della tassa di ingresso, attestato contrariamente al vero nel "conto ricevitore" dei biglietti di ingresso dell'anno 1991, l'avvenuta restituzione di 4.000 biglietti, in realtà mai restituiti, e di essersi appropriato del costo di tali biglietti del valore di L.
8.000 ciascuno.
I giudici d'appello hanno ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato, oltre che dal mancato rinvenimento della documentazione attestante la restituzione dei biglietti alla Soprintendenza Archeologica di Salerno, dalle testimonianze rese da PR, CE e CA, all'epoca addetti, con differenti mansioni, al Museo di Paestum.
Contro questa sentenza l'imputato, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione.
Con il primo motivo ha censurato la decisione per non aver accolto l'eccezione di nullità del decreto di citazione dinanzi alla Corte d'appello che riportava una diversa data di nascita. Con il secondo motivo ha dedotto la mancanza nonché la illogicità della motivazione sotto diversi profili. Il primo riguardante la totale svalutazione di una prova fornita dalla difesa dell'imputato e costituita dalla copia della missiva a firma della Dott.ssa PR, attestante la restituzione dei biglietti;
gli altri in ordine alle valutazioni delle dichiarazioni dei testi AR e CE, del tutto inidonee, secondo il ricorrente, a fondare la prova della sua colpevolezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo del ricorso non può essere accolto, in quanto l'indicazione nel decreto di citazione a giudizio di una diversa data di nascita dell'imputato non produce alcuna nullità qualora l'identità del soggetto chiamato a giudizio non risulti incerta. Nel caso di specie l'erronea indicazione della sola data di nascita dell'imputato non ha impedito che il decreto di citazione raggiungesse i suoi effetti, dal momento che il PE ne ha avuto conoscenza, attraverso la regolare notifica dell'atto, provvedendo tempestivamente alla nomina di un difensore di fiducia (Sez. 4^, 2 luglio 2004, n. 36794, Palermo).
Riguardo agli altri motivi, tutti attinenti a vizi della motivazione, deve osservarsi che la sentenza ha correttamente valutato tutte le prove addotte, offrendo una giustificazione logica e razionale del giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato. In particolare, deve escludersi che vi sia stato un travisamento della prova con riferimento alla valutazione che è stata data alla missiva della Dott.ssa PR, all'epoca direttrice del Museo di Paestum, in cui si dava atto della restituzione dei biglietti alla Soprindentenza Archeologica: invero, i giudici hanno tenuto conto di tale missiva - peraltro in fotocopia -, ma non hanno attribuito ad essa alcuna valenza probatoria, in grado di scagionare l'imputato, giustificando questa valutazione sulla base di una serie di anomalie riscontrate, tra cui il fatto che la nota sia stata protocollata in uscita con lo stesso numero assegnato in entrata alla domanda di ferie di un dipendente del Museo - secondo una prassi certamente inusuale e contraria ad ogni regola -, che non sia stata redatta su carta intestata dell'amministrazione, che contiene un riferimento alla restituzione di 20.000 biglietti non risultati mai inviati al Museo di Paestum dalla Soprindendenza Archeologica di Salerno, senza che vi sia alcuna spiegazione sul fortuito rinvenimento e sulla mancata presa in carico da parte dell'ufficio di Paestum di tali biglietti;
inoltre, i giudici hanno considerato le dichiarazioni rese dalla stessa direttrice la quale, pur riconoscendo come propria la firma apposta in calce alla lettera, ha riferito di non ricordare di avere disposto la redazione della stessa e, infine, hanno escluso che tale documento fosse idoneo a dimostrare l'avvenuta restituzione dei biglietti, in quanto privo della firma "per ricevuta" da parte del responsabile della Soprintendenza di Salerno.
Si tratta di una motivazione che non contiene alcuna contraddizione o travisamento delle prove, che si fonda su una ricostruzione credibile dei fatti, rispetto a cui il ricorrente propone una lettura alternativa che non è ammessa in questa sede di legittimità, dal momento che gli argomenti utilizzati dai giudici di merito appaiono del tutto credibili e logici.
Allo stesso modo deve escludersi ogni vizio della motivazione riguardo alla valutazione che i giudici avrebbero fatto delle dichiarazioni degli altri testimoni. Il teste CE LU, all'epoca autista del Museo, ha escluso di avere mai trasportato a Salerno i biglietti in contestazione;
ES ARo, addetta all'ufficio ragioneria della Soprintendenza Archeologica di Salerno, ha smentito di avere avuto nel 1991 colloqui telefonici con l'imputato in relazione al presunto ritrovamento dei 20.000 biglietti: si tratta di dichiarazioni che in maniera del tutto corretta i giudici hanno utilizzato per fondare e sostenere il giudizio di colpevolezza del PE, sulla base di una motivazione immune da vizi logici, che ha portato a ritenere l'imputato, custode dei biglietti e addetto alla tenuta dei registri relativi alla tassa di ingresso, responsabile della appropriazione dei biglietti in contestazione e della falsificazione dell'attestazione sul conto ricevitore dei biglietti dell'avvenuta restituzione degli stessi, integrando tali condotte i reati di peculato e di falso ideologico. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2006