Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/02/2002, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Fik REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S02 101 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REMADI S AZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Primo Presidente R.G.N. 10656/01 Dott. Nicola MARVULLI Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione- Cron. 5142 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione Rep. Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Ud.09/11/01 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere - MIANI CANEVARI Consigliere- Dott. Fabrizio Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 31 presso lo studio dell'avvocato CHIARA RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati FEDELE SINDACO, GIUSEPPE CIPRIANI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2001 contro 580 -1- LA PREZIOSA MARCO, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA SUPREMA DI CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO GOFFREDO, giusta delega a margine del controricorso;
-> controricorrente - per regolamento di giurisdizione n. 662/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 21/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Giuseppe CIPRIANI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI che ha concluso per il rigetto del IC ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 30 aprile 1999 MA EZ conveniva davanti al Giudice di Pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della indennità per calamità atmosferiche che asseriva spettargli per l'anno 1987. La Regione Puglia, costituitasi, resisteva alla domanda, che veniva accolta dal Giudice di pace di Bari con sentenza in data 21 marzo 2000, con la seguente motivazione: Il Comune di Corato, con proprio quadro riepilogativo, esibito in atti, ha dichiarato di aver riconosciuto al Sig. EZ MA, in sede di istruttoria per le calamità atmosferiche dell'anno 1987, un contributo di £ 571.147=, inserendo l'attore nell'elenco degli aventi diritto, approvato peraltro con delibera della Giunta Provinciale n. 1357 del 7.6.89. Appare evidente essersi configurato in capo al Sig. EZ MA il diritto alla percezione del contributo di £ 571.147=. Il fondamento di tale pretesa non può esere messo in dubbio, atteso che è intervenuto il decreto ministeriale 15.3.88 n. 214-F, che ha compreso 3 l'agro del Comune di Corato fra quelli aventi diritto alle provvidenze. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia, con due motivi. Resiste con controricorso MA EZ. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia sostiene che la normativa statale e regionale in un diritto soggettivo a materia prevede non provvidenze in caso di calamità atmosferiche, ma la semplice possibilità della concessione di tali provvidenze, il che significa che i potenziali beneficiari delle stesse non sono titolari di una posizione soggettiva tutelabile davanti alla autorità giudiziaria. Il motivo è infondato. Nella specie, infatti, non si discute se i soggetti danneggiati da calamità atmosferiche siano senz'altro titolari di un diritto soggettivo alle provvidenze previste dalla normativa in questione, ma della diversa questione se il diritto soggettivo sia ricollegabile ad un provvedimento amministrativo emesso a seguito della attivazione (discrezionale) dell'apposito procedimento. 4 Con il secondo motivo del ricorso la Regione Puglia deduce che, anche volendo ammettere che l'attuale resistente fosse titolare di una posizione soggettiva tutelabile davanti giudiziaria, in base ai principi all'autorità elaborati da questa S.C., in mancanza di un provvedimento attributivo delle provvidenze per cui si trattava di un interesse legittimo, daè causa, far valere davanti al giudice amministrativo. La doglianza è infondata. Occorre, in proposito, premettere che l'art. 1 della legge Regione Puglia 11 aprile 1979 n. 19 ha stabilito: "Sono delegate ai Comuni e alle Provincie le funzioni amministrative trasferite alla Regione per gli interventi conseguenti alle calamità naturali o avversità atmosferiche..". Il successivo art. 6, ultimo comma, ha specificato che nelle funzioni delegate alla Provincie rientra la emissione dei formali provvedimenti di liquidazione dei contributi, da attingere dai fondi che, ai sensi dell'art. 5, la Regione è tenuta a fornire alle Provincie stesse. Dal complesso di tali disposizioni emerge, pertanto, che alla Regione non spetta l'ultima parola in tema di concessione di contributi, nel 5 senso che non è titolare di un potere di ratifica dell'operato dei Comuni e delle Provincie, per cui solo a seguito della emanazione da parte della stessa di (ulteriori) formali provvedimenti di concessione dei contributi per cui è causa sorgerebbe a favore degli interessati un diritto soggettivo alla corresponsione del relativo importo. Il procedimento amministrativo (con la nascita del diritto soggettivo) si esaurisce con la emissione dei formali provvedimenti da parte delle Provincie, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, cit. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. In considerazione delle particolarità della controversia, sussistono giusti motivi per e compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
compensa le s e spese. a l l i Roma, 9 novembre 2001 V Depre ogg 14 FEB. 2002 Ale Jule LCANCELLIERE C;
LIBHEC Giovanni Giambaillate Phily