Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2010, n. 24004
CASS
Sentenza 29 aprile 2010

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Massime1

Ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne, non è necessaria una specifica indagine peritale, ben potendo il giudice desumere la capacità del minore anche dalla diretta osservazione della sua personalità e del suo comportamento, purché la relativa decisione sia congruamente motivata.

Commentario1

  • 1Art. 98 - Minore degli anni diciotto
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    1. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. 2. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale o dell'autorità maritale (1)(2). (1) Comma così modificato dall'art. 93, comma 1, lettera d), DLGS 154/2013. (2) L'istituto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2010, n. 24004
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24004
Data del deposito : 29 aprile 2010

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