Sentenza 6 dicembre 2002
Massime • 1
Il disposto di cui al comma 1-bis dell'art. 674 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1 comma 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128 - secondo cui il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 168 comma 3 cod. pen., tra le quali è ora ricompresa anche l'eventualità che la sospensione sia stata indebitamente concessa con la sentenza di "patteggiamento" -, trova applicazione, in quanto norma processuale soggetta al principio "tempus regit actum", anche con riguardo all'ipotesi in cui la concessione del beneficio da revocare abbia avuto luogo con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2001.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2002, n. 43477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43477 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 06/12/2002
1. Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - N. 4103
3. Dott. FENU Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 023070/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
CA RE, nato ad [...] il [...];
Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Nicosia in data 7/5/2002 con la quale veniva revocata la sospensione condizionale concessa al CA con sentenza del Tribunale di Nicosia in data 28/1/98, divenuta irrevocabile il 4/4/98;
Udita in Camera di Consiglio la relazione del Cons. Dott. Piraccini;
Lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali;
Letta l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale di Nicosia, fin sede esecutiva, ha accolto l'istanza del Pubblico Ministero in sede volta ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al CA con la sentenza del Tribunale della stessa città del 28/1/98, divenuta irrevocabile il 4/4/98, emessa in applicazione dell'art. 444 3^ comma C.P.P. e con la quale il CA era stata applicata, per il delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 640 commi 1 e 3, 648 bis c.p. accertato in Leonforte fino al 31/3/94, la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e lire 1.200.00 di multa. FATTO E DIRITTO
L'ordinanza emessa dal Tribunale di Nicosia accoglieva la richiesta del pubblico ministero ai sensi dell'art. 674 comma 1 bis c.p.p. introdotto con la L. 26 marzo 2001 n. 128; all'art. 1 comma 2 infatti è stabilito che "il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 168 c.p.". Il terzo comma dell'art. 168 c.p. è stato a sua volta novellato dalla L. 26/3/2001 n. 128 che all'art. 1 ha introdotto il seguente comma " La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'art. 444 c.p.p.". La revoca della sospensione è stata disposta perché il CA in precedenza era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione con la sospensione condizionale della pena con sentenza del G.I.P. della Pretura di Nicosia emessa il 10/6/93 e divenuta irrevocabile il 9/7/93, e pertanto ai sensi dell'art. 164 ultimo comma c.p. le due pene sospese tra loro cumulate superavano il limite di due anni imposto dall'art. 163 c.p. e proprio l'innovazione legislativa ha consentito al giudice dell'esecuzione di revocare una sospensione concessa con sentenza di patteggiamento.
L'ordinanza ha poi affrontato il problema della successione delle leggi nel tempo rilevando che l'innovazione legislativa introdotta dalla L. 128/2001 opera esclusivamente sul piano processuale per cui non vi è violazione del principio della irretroattività della legge penale ma vige il principio del "tempus regit actum". Con i motivi di ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 606 lett. b ed e c.p.p. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in particolare dell'art. 168 c.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione.
In relazione al primo dei motivi si lamenta la violazione del principio della irretroattività della legge penale considerando che l'innovazione dell'art. 168 c.p. ha operato sul diritto penale sostanziale e non processuale perché ha inciso sulle conseguenze penali del reato, in relazione al secondo dei motivi manca ogni esplicitazione sulla lamentata illogicità della motivazione. Nelle conclusioni, il P.G. rileva come l'innovazione legislativa dell'art.674 c.p.p. sia immediatamente applicabile avendo natura esclusivamente processuale in quanto il quadro normativo sostanziale di riferimento è l'art. 164 c.p., norma di diritto sostanziale che però non è stata modificata.
La Corte ritiene che il ricorso vada rigettato in quanto la novella legislativa ha inciso esclusivamente su una norma processuale consentendo al giudice dell'esecuzione di dare attuazione ai divieti di cui all'art. 164 c.p. anche se la sospensione è stata concessa con una sentenza di patteggiamento;
l'ampliamento deciso dal legislatore ha avuto, come scopo quello di consentire nella fase esecutiva un caso di revoca di diritto della sospensione perché concesso fuori dei limiti di legge sostanziale non modificati. Sulla natura squisitamente processuale della novella legislativa si è già pronunciata la Suprema Corte confermando una ordinanza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 128/2001 in violazione della previgente normativa, e affermando che la decisione era obbligatoria e cioè doveva adottarsi di diritto dopo l'entrata in vigore della nuova normativa (Sez. 5^, n. 4906, 25/9/2001, Held);
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002