Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2002, n. 43477
CASS
Sentenza 6 dicembre 2002

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Il disposto di cui al comma 1-bis dell'art. 674 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1 comma 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128 - secondo cui il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 168 comma 3 cod. pen., tra le quali è ora ricompresa anche l'eventualità che la sospensione sia stata indebitamente concessa con la sentenza di "patteggiamento" -, trova applicazione, in quanto norma processuale soggetta al principio "tempus regit actum", anche con riguardo all'ipotesi in cui la concessione del beneficio da revocare abbia avuto luogo con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2001.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2002, n. 43477
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43477
    Data del deposito : 6 dicembre 2002

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