Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1006
CASS
Sentenza 23 gennaio 2003

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Nel contratto di formazione e lavoro l'attività formativa, che è compresa nella causa del contratto, è modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggiore o minore rilievo a seconda che si tratti di lavoro di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera esecuzione e potendo atteggiarsi con anticipazione della fase teorica rispetto a quella pratica, o viceversa, sempre che lo svolgimento dell'attività di formazione, comunque modulata, sia adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo del contratto, secondo una valutazione che è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione, se congruamente motivata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1006
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1006
    Data del deposito : 23 gennaio 2003

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