Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2004, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato PESCE Giovanni (ST. UGHI NUNZIANTE), difeso dall'avvocato CARLO CANIGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UG PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 12, presso lo studio dell'avvocato PIERFRANCESCO BRUNO, difeso dall'avvocato ROBERTO PALMISANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 639/99 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 22/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/03 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 4 agosto 1973 SE VI propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 30 giugno di quell'anno dal OR di Oria e avente per oggetto il pagamento al geometra AL VA della somma di 281.727 lire, oltre agli interessi, come compenso per prestazioni professionali consistite nella progettazione di massima per la costruzione di un magazzino e nella redazione del relativo preventivo di spesa:
sostenne l'attore di non aver mai conferito l'incarico in questione al convenuto. Quest'ultimo si costituì in giudizio, contestando la fondatezza di tale assunto.
All'esito dell'istruzione della causa, consistita nell'audizione in interrogatorio formale dell'una e dell'altra parte, con sentenza del 20 ottobre 1995 il OR respinse l'opposizione. Impugnata da SE VI, la decisione è stata riformata dal Tribunale di Brindisi, che con sentenza del 22 ottobre 1999, in accoglimento del gravame, ha revocato il decreto ingiuntivo, osservando: il OR ha ritenuto concluso il contratto d'opera professionale in base a elementi presuntivi carenti dei requisiti, della gravità, precisione e concordanza;
non può essere ammessa la prova testimoniale dedotta dall'appellante, in quanto in primo grado egli ne era decaduto per rinuncia.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione AL VA, in base a due motivi. SE VI si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso AL VA denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n.ri 3 e 5 c.p.c.", sostenendo che il OR aveva "ritenuto, correttamente, di riscontrare presunzioni gravi, precise e concordanti in una serie di fatti riconosciuti dalle parti o accertati nel corso del giudizio, tali da costituire prova del conferimento dell'incarico", mentre il Tribunale "ha del tutto equivocato circa le motivazioni espresse dal primo Giudice e le ragioni di diritto che ha posto a fondamento della sua decisione".
La censura va disattesa, poiché investe valutazioni eminentemente di merito - come sono quelle attinenti alle presunzioni semplici: v., da ultimo, Cass. 18 marzo 2003 n. 3983 - insindacabili nel giudizio di legittimità, salvo che sotto il profilo dei vizi della motivazione, dai quali però la sentenza impugnata è del tutto immune poiché il giudice a quo ha dato conto in maniera adeguata delle ragioni della decisione sul punto, spiegando che le circostanze valorizzate dal OR non potevano affatto considerarsi significative, consistendo in comportamenti o dello stesso VA, oppure anche del VI, ma del tutto anodini (come la mancata risposta a richieste stragiudiziali, le difese fatte valere in via puramente subordinata o corrispondenti a consuete strategie processuali), ne' a queste esaurienti e logicamente coerenti considerazioni il ricorrente ha opposto alcunché, se non le perentorie e non argomentate contrarie affermazioni, che si sono sopra riportate. Con il secondo motivo di impugnazione AL VA, denunciando "violazione ed erronea applicazione degli artt. 345 e 208 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, n.ri 3 e 5, c.p.c.", si duole del mancato accoglimento della propria istanza di ammissione di prova testimoniale, destinata a dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale in contestazione, lamentando che il Tribunale erroneamente l'ha ritenuta inammissibile, pur se "la prova testimoniale veniva richiesta in primo grado e sulla stessa non si aveva la pronuncia in ordine all'ammissione da parte del Giudice;
veniva poi riproposta ritualmente e per esplicito con formulazione delle posizioni e indicazione dei testi, nel grado di appello".
Neppure questa censura è fondata. Sul punto il Tribunale ha rilevato che l'istanza istruttoria di cui si tratta era consistita nella riserva, formulata all'udienza del 28 novembre 1975, "di chiedere prova testimoniale "in caso di esito negativo" dell'interrogatorio formale" dell'altra parte e che all'udienza del 20 febbraio 1995, nel precisare le proprie conclusioni, il convenuto si era riportato a quelle "già rese in citazione e nel corso di causa", con un'espressione generica e di stile, ma comunque senza sciogliere la suddetta riserva, implicante valutazioni che competevano esclusivamente a lui. La conseguenza che nella sentenza impugnata ne è stata tratta, nel senso dell'inammissibilità della reiterazione della stessa richiesta in appello, risulta senz'altro corretta, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, 19 agosto 2002 n. 12241), secondo cui non è consentito rinnovare in sede di gravame una istanza istruttoria che era stata proposta nel corso del giudizio di primo grado, ma non ripetuta nelle conclusioni e quindi da considerarsi rinunciata.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dal resistente.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 770,00 euro, di cui 700,00 euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004