Sentenza 10 febbraio 2003
Massime • 1
La nullità dell'atto introduttivo del giudizio - derivante da proposizione della domanda nei confronti di un minore - si propaga all'intera attività processuale successiva e, se rilevata in sede di gravame - d'ufficio o ad istanza dell'appellante - comporta che il giudice dell'appello debba limitarsi ad accertare la sussistenza del vizio e definire il giudizio con una sentenza di contenuto meramente processuale, annullando la decisione di primo grado, senza potere scendere all'esame del rapporto sostanziale che forma oggetto della controversia ne' rimettere la causa al primo giudice.
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- 2. Atto di citazione, nullità, sanatoria, appello, legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 maggio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EG AN, MA RA, quale madre e legale rappresentante del minore EG DI, con l'adesione di quest'ultimo, elettivamente domiciliati in Roma, Via Italo Piccagli n. 5, presso lo studio dell'avv. Fortunato Varisco, che li difende, unitamente all'avv. Alberto Mignolli, giusta delega in atti.
- ricorrenti -
contro
OS MO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza di Pietra n. 26, presso lo studio dell'avv. Giandomenico Magrone, che lo difende, unitamente all'avv. Franco Nanni, giusta delega in atti.
- Controricorrente -
avverso la sentenza n. 1617/98 della Corte d'appello di Venezia, emessa l'8 luglio 1998 e depositata il 12 ottobre 1998 (R.G. 1134/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 2002 dal relatore Consigliere Dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Mannelli, che ha concluso per la cassazione parziale senza rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OS MO convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Verona, EG AN e EG DI.
Espose che EG AN, spalleggiato dal figlio DI, 10 aveva aggredito cagionandogli delle lesioni.
Chiese la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento dei danni.
Si costituì in giudizio il solo EG AN, che chiese il rigetto della domanda.
Il Tribunale accolse la domanda e condannò i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni che liquidò in L. 60.155.000. Contro la sentenza proposero appello EG AN e MA RA, quest'ultima nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore EG DI.
La Corte d'appello di Venezia dichiarò inammissibile l'appello proposto dalla MA e rigettò quello proposto da EG AN.
In particolare, con riferimento all'impugnazione della MA, la Corte, rilevato che con l'unico motivo, la predetta aveva dedotto la nullità della citazione e, conseguentemente, dell'ordinanza dichiarativa della contumacia e della sentenza, argomentando che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio era stata eseguita personalmente nei confronti di EG DI, benché lo stesso fosse all'epoca minore di età e, perciò, sprovvisto della capacità di stare in giudizio, osservò che:
- in forza del disposto del primo comma dell'art. 161 c.p.c, le nullità della sentenza di primo grado, fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c, si convertono in motivi di impugnazione, di talché il gravame fondato esclusivamente sulla prospettazione della nullità della sentenza gravata, senza contestuale deduzione dell'ingiustizia della decisione è inammissibile per la non rispondenza al modello legale di impugnazione (citò in proposito Cass. n. 1934 del 1989, n. 4018 del 1994, n. 2735 del 1995, n. 10962 del 1007);
- l'unica ipotesi di invalidità afferente l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, prevista dalla norma dell'ari. 354 c.p.c. coma causa di rimessione della causa al primo giudice è quella della nullità della notificazione dell'atto di citazione, ipotesi nella specie sicuramente non ricorrente dal momento che la notificazione venne ritualmente eseguita;
- l'omessa indicazione della persona che rappresentava il convenuto in questione viceversa determinava, a mente del combinato disposto degli artt. 164 e 163 n. 2 c.p.c, la nullità della citazione e non della notificazione e, comportando una nullità della sentenza in relazione alla quale non è prevista la retrocessione del processo, si conveniva in motivo di impugnazione che, in forza del principio sopra enunciato, per potere essere ritualmente proposto, necessitava della contestuale deduzione dell'ingiustizia della decisione nel merito;
- in difetto di indicazione delle ragioni di merito che renderebbero ingiusta la decisione impugnata l'appello andava dichiarato inammissibile.
Per la cassazione della suddetta sentenza hanno proposto ricorso EG AN, LA RA, nella qualità, e EG DI.
Ha resistito con controricorso OS MO.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, che concerne la posizione di EG DI, si denuncia la violazione dell'art. 161 c.p.c. in relazione all'art. 360 dello stesso codice.
La censura è rivolta contro il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal MA RA, nella qualità di esercente la potestà sul minore EG DI. La censura è fondata.
È pacifico che EG DI, allorquando venne convenuto in giudizio, con atto notificatogli a mezzo posta, era minore di età. È stato, in proposito, affermato da questa Corte (Sez. 1^, sent. n. 4078 del 3 aprile 1992, Ministero dell'agricoltura e delle foreste c.
Di Martino rv 476570), che "La nullità dell'atto introduttivo del giudizio - derivante da proposizione della domanda nei confronti di un minore - si propaga all'intera attività processuale successiva e, se rilevata in sede di gravame - d'ufficio o ad istanza dell'appellante - comporta che il giudice dell'appello debba limitarsi ad accertare la sussistenza del vizio e definire il giudizio con una sentenza di contenuto meramente processuale, annullando la decisione di primo grado, senza potere scendere all'esame del rapporto sostanziale che forma oggetto della controversia ne' rimettere la causa al primo giudice". In motivazione la Corte ha osservato che:
- vi era sostanziale concordia di opinioni, in giurisprudenza, nel senso che la nullità (non sanata) della citazione di primo grado, fatta valere in appello, non comporta l'obbligo per il giudice dell'impugnazione di rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c;
- era stata, invece, variamente decisa (anche in relazione alla natura ed agli effetti sul diritto di difesa dei vizi della citazione rilevati nelle singole fattispecie) la questione concernente i poteri del giudice dell'impugnazione ed il contenuto della sentenza che il medesimo deve pronunciare;
- infatti, in alcune pronunzie si era sostenuto che detto giudice doveva limitarsi a rilevare, anche d'ufficio, e a dichiarare la nullità della citazione introduttiva, dell'intero processo e della sentenza di primo grado nonché a cassare senza rinvio la sentenza impugnata, ove la pregressa nullità "in difetto di preclusione da giudicato interno", fosse stata rilevata nel giudizio di cassazione;
- in altre decisioni era stato affermato, invece, che il giudice di appello doveva sempre decidere la controversie nel merito, con la precisazione - in alcune sentenze che seguivano quest'ultimo indirizzo - che la parte rimasta contumace in prime cure, in conseguenza della nullità della citazione, doveva essere ammessa ad esercitare nel giudizio di secondo grado "tutte le attività assertive e probatorie che le competono, salvo quelle che erano già precluse...";
- nella fattispecie all'esame del collegio non era necessario prendere posizione sul problema generale, nelle sue molteplici articolazioni, essendo sufficiente osservare che la seconda delle ricordate soluzioni non sembrava applicabile poiché la nullità dell'atto introduttivo del giudizio derivava dal fatto che la domanda era stata proposta nei confronti di un soggetto che, non avendo raggiunto la maggiore età, era per legge privo della capacità di agire (art. 2 cod. civ.) nonché della capacità e legittimazione processuale (art. 75 c.p.c);
- in siffatta ipotesi (che non risultava specificamente compresa nella elencazione - peraltro non tassativa - delle cause di nullità della citazione di cui all'art. 164 c.p.c.) non apparivano invocabili ne' il principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame (art. 161, primo comma c.p.c.) ne' ragioni di economia processuale;
- ed invero, a parte la considerazione che l'art. 161 c.p.c. pone la regola per la quale i vizi della sentenza possono essere fatti valere solo con il rimedio dell'impugnazione (con esclusione di un'autonoma actio o exeptio nullitatis), ma non stabilisce quali provvedimenti debbano essere adottati in ordine alla nullità in sede di gravame, l'atto di citazione in giudizio di un soggetto legalmente incapace, perché di età minore, doveva essere considerato assolutamente inidoneo a produrre effetti processuali e, quindi, a costituire il rapporto processuale e ad instaurare il contraddittorio nei confronti del convenuto;
- la legge tutela il minore, il quale non ha "il libero esercizio dei propri diritti", vietandogli di assumere la qualità di "parte" nel processo sia come attore che come convenuto, se non in persona di chi lo rappresenta legalmente, con la conseguenza che una domanda giudiziale nei suoi diretti confronti è improponibile e - se proposta - l'atto introduttivo del giudizio, i successivi atti del processo e la sentenza che lo ha concluso sono affetti da nullità talmente grave e radicale da non essere suscettibile di sanatoria nè di utilizzazione, nei successivi gradi del giudizio, neppure al limitato fine di rendere proseguibile il processo per giungere ad una decisione sulla fondatezza della domanda;
- in definitiva, l'intera attività svolta in prime cure nei confronti (ed in contumacia) del minore convenuto deve considerarsi tamquam non esset e pertanto il giudice dell'appello, al quale sia stata denunciata (dal soggetto interessato divenuto maggiorenne o dal legale rappresentante dello stesso) ovvero che abbia rilevato di ufficio una tale nullità, non può che accertare la sussistenza del vizio e definire il giudizio con una sentenza di contenuto meramente processuale, annullando la decisione di primo grado, senza poter scendere all'esame del rapporto sostanziale che forma oggetto della controversia.
In senso sostanzialmente conforme alla suddetta decisione, si è pronunciata Cass. Sez. 2^, 22 dicembre 1995, n. 13068, sebbene, in relazione alla fattispecie esaminata, sia stata disposta la rimessione al primo giudice, essendovi una situazione di litisconsorzio necessario tra il convenuto incapace ed altro convenuto, invece capace.
Il Collegio ritiene di dover aderire all'indirizzo sopra ricordato, senza mancare di osservare, tuttavia, in relazione alla fattispecie esaminata, come non sia esatta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui in favore dell'appellante EG DI non sarebbero stati prospettati motivi di impugnazione attinenti al merito. Risulta infatti dalle stesse conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata che per EG DI fu chiesto oltre alla dichiarazione della nullità della sentenza, come conseguenza delle nullità relative alla introduzione del giudizio, anche, in via subordinata, la reiezione delle domande attrici, e quindi una statuizione attinente al merito della controversia. La doglianza di merito era stata specificata nell'atto d'appello laddove si era lamentato il fatto che nessuna indagine fosse stata svolta al fine di accertare la capacità di intendere e di volere del convenuto EG DI che, all'epoca del fatto, era appena dodicenne. Devono, pertanto, essere cassate, senza rinvio, in relazione alla condanna pronunciata nei confronti di EG DI, sia la sentenza di primo che quella di secondo grado, con compensazione delle spese del giudizio di Cassazione e di appello tra MA RA e EG DI, da un lato, e OS MO, dall'altro. Il ricorso contiene poi un motivo con il quale, denunciandosi vizio di insufficiente motivazione, si censura la sentenza impugnata nella parte relativa alla quantificazione del danno.
In altra parte del ricorso, peraltro, è contenuta altra censura relativa all'accertamento della responsabilità.
Dette censure attengono alla posizione di EG AN. Si legge a pagina 3 del ricorso, in relazione all'accertamento della responsabilità, che "la Corte veneta, con una motivazione assolutamente carente, pur ricordando le ragioni di dubbio sulla sincerità dei testi introdotti da parte attrice, ha definito puntuale ed esente da vizi logici il ragionamento del Tribunale senza spiegarne le ragioni ma limitandosi a delle veloci affermazioni".
Con riferimento al quantum, nello svolgimento del secondo motivo del ricorso, si legge testualmente:
"Nella citazione di appello si era contestato il criterio quantitativo usato dal Tribunale definendolo del tutto spropositato. In particolare risulta una liquidazione per danno morale assolutamente inconsistente e priva di giustificazioni. Si tenga presente che è risultato essere stata fatta una domanda di danno in citazione completamente spropositata per cui la liquidazione richiedeva una particolare motivazione e precisazione. La Corte veneta si è limitata a richiamare le risultanze della C.T.U. che nulla ha a che fare con i danni morali e con i criteri praticati in sede di liquidazione.
Nulla viene detto circa quanto è stato impugnato in ordine alla individuazione specifica delle voci del danno e sotto questo aspetto la motivazione della Corte appare del tutto insufficiente". Le censure non possono trovare accoglimento.
Quella relativa all'an è addirittura difficilmente qualificabile come una vera e propria censura, sia con riferimento alla collocazione materiale che trova nel ricorso, sia con riferimento alla estrema genericità della stessa, ove si consideri che l'appunto rivolto alla Corte di merito si sostanzia nell'affermazione che quest'ultima si sarebbe limitata a superare i rilievi dell'appellante con "veloci affermazioni". Quella relativa al quantum è inammissibile nella parte in cui si riferisce ad una pretesa eccessività della liquidazione del danno morale.
Invero, a prescindere dalla estrema genericità della censura, è da rilevare che nell'atto d'appello nessuna censura venne svolta dal EG con riferimento alla liquidazione del danno morale. Quanto alle altre voci di danno, premesso che con l'atto d'appello il EG si era limitato a dedurre l'erronea valutazione da parte del Tribunale della invalidità invocata dal OS e le conseguenze in tema di incapacità lavorativa, la Corte osserva che il richiamo alla consulenza tecnica fatto dal giudice di appello appare del tutto legittimo, ne' contro l'accertamento del consulente viene svolta alcuna censura.
Per le esposte considerazioni il ricorso del EG AN deve essere rigettato.
EG AN deve essere condannato a rifondere al OS MO le spese del processo di Cassazione e del procedimento relativo alla richiesta di sospensione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso di MA RA e EG DI;
cassa in relazione alla condanna pronunciata nei confronti di EG DI sia la sentenza di primo grado, sia la sentenza di secondo grado. Compensa le spese dell'intero giudizio tra i predetti MA RA e EG DI, da un lato, e OS MO dall'altro. Rigetta il ricorso proposto da EG AN, che condanna a rifondere a OS MO le spese del processo di Cassazione e del procedimento relativo alla richiesta di sospensione della sentenza impugnata. Liquida le spese in euro 128,00, oltre ad euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2003