Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7775 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
O L 4 L 07775/03 7 .3 O B ) N E E , E C 1 9 N A 9 O P 1 I - I Z 1 A D 1 - R 1 E T S 2 I C . I G L D E 9 R U I 3 A G E D 6 E E 4 T N OM DEI OPOL ITALIANO N . T E T T S S E R (I A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto seifaceGinolier ali SEZIONE TERZA CIVILE offer Love Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ell'esecuzione Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 15192/99 VITTORIA - Rel. Consigliere Dott. Paolo Cron. 17128 Dott. Roberto Consigliere PREDEN Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere - Ud. 31/01/03 TRIFONE ConsigliereDott. Francesco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS NE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell'avvocato CIRO SINDONA, difeso SABINO TOMEI, giusta dall'avvocato delega in atti;
- ricorrente
contro
REFACTOR SRL, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore Francesco Di Meglio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERTOLONI 29, presso lo studio dell'avvocato JACOPO SQUILLANTE, 2003 difesa dall'avvocato GIUSEPPE LINO, giusta delega in 206 atti;
-1- controricorrente nonchè contro elettivamenteLINO GIUSEPPE difensore di se stesso, domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 29, presso lo studio dell'avvocato JACOPO SQUILLANTE;
controricorrente avverso la sentenza n. 777/99 del Giudice di pace di CASERTA, emessa e depositata il 18/05/99 (R.G. 2647/98); udi.ta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso, inammissibile il ricorso dell'Avvocato US IN. -2- Svolgimento del processo La società EF, con ricorso al giudice di pace di 1. Caserta, chiedeva fosse ingiunto a NE IC di pagare la somma di L. 713.000. Il giudice di pace ingiungeva di pagare immediatamente la somma richiesta, aumentata di spese liquidate in L. 352.000, e il decreto veniva notificato insieme al precetto. Con il precetto la EF intimava il pagamento della complessiva somma di L. 1.838.200. 2. NE IC proponeva opposizione all'ingiunzione. Si dichiarava disposto a pagare la somma di L. 161.500 pari alla metà dell'imposta dovuta per la registrazione di una precedente sentenza intervenuta tra le parti, in cui le spese del giudizio erano state compensate ma sosteneva che la EF non aveva diritto di pretendere somme ulteriori. Con altra citazione proponeva opposizione al precetto. Sosteneva di non dovere nella misura richiesta le somme domandate per diritti successivi alla notifica del decreto ingiuntivo e di non dovere affatto una somma chiesta per Iva.
3. Il giudice di pace riuniva le due cause e le decideva con sentenza del 18.5.1999. Considerava che la EF non avrebbe avuto necessità di chiedere l'ingiunzione, perché per il recupero della metà della spesa di registrazione avrebbe potuto intimare precetto già sulla base della sentenza. Perciò revocava il decreto. - -- - הרך! Passato a decidere della opposizione a precetto, dichiarava dovuta la somma complessiva di L. 372.500, e condannava l'attore a pagare la metà delle spese del giudizio, liquidata in L. 210.000, ordinandone la distrazione a favore del procuratore della EF, l'Avv. US IN NE IC ha chiesto la cassazione della sentenza.
4. Ha notificato il ricorso alla EF ed US IN. Questi hanno ambedue resistito con controricorso. Motivi della decisione 1. Il ricorso, in confronto della EF, è ammissibile. La sentenza è stata pronunciata su due diverse domande. Ambedue avevano un valore inferiore a due milioni di lire, ma la somma di questi valori era superiore. Tuttavia, la disposizione del secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ. non si applica, se le domande sono proposte con atti separati e le cause sono poi riunite. La sentenza poteva perciò essere impugnata con ricorso per (artt. 113, secondo comma, e 339, terzo comma, cod.cassazione proc. civ.
2. Il ricorso contiene due motivi.
3. La cassazione della sentenza, col primo motivo, è chiesta per violazione dell'art. 480 cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che, revocato il decreto ingiuntivo, il giudice avrebbe dovuto per questo solo accogliere l'opposizione al precetto. Non avrebbe potuto, come ha fatto, passare a considerare se alcune almeno delle somme richieste sarebbero state dovute in base al diverso titolo rappresentato dalla precedente sentenza, perché le somme chieste con il precetto non lo erano state in base al titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza né erano relative alla notifica della sentenza, ma del decreto d'ingiunzione. Il motivo non può essere accolto. L'opposizione è stata proposta per sostenere che la somma per cui veniva minacciata l'esecuzione con il precetto superava quella dovuta e per far dichiarare quale somma fosse dovuta. Per la giurisprudenza della Corte, questa è una opposizione all'esecuzione. - cheQuando il giudice di pace decide una tale opposizione rientra nella sua competenza a norma degli artt. 7, primo comma, 17 e 615, primo comma, cod. proc. civ. e va decisa secondo equità se il valore del credito per cui si procede non supera i due milioni di lire ed ora il suo equivalente in Euro stabilire per che somma il creditore ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, costituisce il merito della decisione, merito su cui, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme che si impongono anche al legislatore ordinario, il giudice di pace decide secondo equità. Orbene, la decisione contenuta nella sentenza impugnata si rivela improntata ad una ragione equitativa affatto comprensibile, visto che in altra parte della stessa decisione il giudice di pace che il creditore aveva un titolo esecutivo, laha considerato 5 precedente sentenza, la spesa della cui registrazione si trattava di recuperare, e che, se invece del decreto ingiuntivo, avesse notificato la sentenza, avrebbe avuto diritto al rimborso anche delle spese sopportate per ottenerne copia e notificarla. laSi deve aggiungere che il principio di diritto per cui opposizione all'esecuzione va per ciò solo accolta, se il titolo esecutivo in base alla quale è minacciata o iniziata viene meno, principio che attiene anch'esso al merito della decisione sulla opposizione e non alle norme che regolano il processo davanti al giudice di pace, sicché si presta ad essere derogato per ragioni di equità. Nel caso la ragione di equità è che il creditore avrebbe potuto agire in base ad altro titolo. 4. - La cassazione della sentenza col secondo motivo è stata chiesta per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che la condanna al pagamento di metà delle spese non è giustificabile né in base a ragioni di reciproca soccombenza né in base a ragioni di equità. Anche questo motivo non può giustificare la cassazione della sentenza. Riconosciuto dal giudice che l'attore doveva almeno in parte somma domandata egli non è totalmente vittorioso e l'essere la state poste a suo carico parte delle spese del giudizio non viola né l'art. 91 cod. proc. civ. né l'art. 92 dello stesso codice. 5. - Il ricorso, in confronto della EF, rigettato. 6. - Il ricorso è inammissibile in quanto proposto nei confronti dell'Avv. US IN, difensore in favore del quale è stata ordinata la distrazione delle spese processuali. Il difensore della parte, anche in questo caso, non legittimato a contraddire all'impugnazione. - Le spese di questo grado possono essere compensate tra le7. parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso nei confronti della EF e lo dichiara inammissibile in confronto di US IN;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il giorno 31 gennaio 2003 in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il Presidente. Il relatore ed estensore proc An . гий NYOT Depositata in Cancelleria MAG. C ELLIERE 01 Dott.sea Mana Aiello 7