Sentenza 24 giugno 2004
Massime • 1
In caso di depenalizzazione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, e conseguente trasformazione del reato in illecito amministrativo, il P.M. o il giudice devono trasmettere alla competente autorità amministrativa gli atti relativi, a meno che il reato sia già estinto per prescrizione o per altra causa alla data di entrata in vigore della norma di depenalizzazione, atteso che se al momento di entrata in vigore di tale disposizione il reato è estinto non può essere trasformato in illecito amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2004, n. 38756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38756 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 24/06/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1464
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 48924/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, nel processo penale a carico di. RI SI TI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 6.10.2003 dal tribunale monocratico di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 6.10.2003 il tribunale monocratico di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, fra l'altro, ha assolto SI TI RI dal reato di cui all'art. 1164 cod. nav. perché il fatto (commesso in Arzachena, località Cala di Vole, il 18.8.1996) non è più previsto dalla legge come reato.
2 - Il Procuratore Generale presso la corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha proposto ricorso per Cassazione per erronea applicazione dell'art. 102 D.Lgs. 30.12.1999 n. 507 laddove il giudice ha omesso la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per l'illecito amministrativo.
3- Il ricorso è fondato e va accolto.
Com'è noto, tra le disposizioni transitorie del D.Lgs. 30.12.1999 n. 507, l'art. 100 stabilisce che le norme di depenalizzazione previste nel decreto, che sostituiscono la sanzione penale con una sanzione amministrativa, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso;
mentre l'art. 102 aggiunge che per i casi suddetti l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dispone la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative "salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data". Secondo l'esegesi letterale della norma, ciò significa che il pubblico ministero o il giudice deve sempre trasmettere alla competente autorità amministrativa gli atti relativi a reati trasformati in illeciti amministrativi, a meno che il reato sia già estinto per prescrizione o per altra causa alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 507/1999 (15.1.2000). Il che ha una sua ratio evidente, perché solo se al momento dell'entrata in vigore delle norme di depenalizzazione il reato è estinto, esso non può essere trasformato in illecito amministrativo:
in tal caso, per ragioni di priorità cronologica, il proscioglimento per estinzione del reato prevale sul proscioglimento perché il fatto è depenalizzato. Mentre nel caso in cui a quel momento il reato non sia ancora estinto, esso si trasforma in illecito amministrativo, sicché il relativo giudizio spetta all'autorità amministrativa. (Per una decisione in questo senso, anche se non massimata sul punto, v. Cass. Sez. 5^, n. 270 del 15.1.2001, Lipari, rv. 217987). Nel caso di specie, il reato (già punito con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda), è stato commesso il 18.8.1996 e si è estinto per prescrizione il 18.2.2001, dopo la predetta data del 15.1.2000. Per conseguenza, il giudice penale doveva trasmettere gli atti alla autorità marittima territorialmente competente per il giudizio sull'illecito amministrativo. Ai sensi dell'art. 620 lett. l), il provvedimento di trasmissione può essere dato direttamente da questa Corte.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente e ordina la trasmissione degli atti alla Capitaneria di Porto di Olbia per l'ulteriore corso in ordine all'illecito amministrativo.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2004