Sentenza 13 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2004, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Veneto Gas S.p.A. - in persona del legale rappresentante sig. ON BE - 2) Verona Costruzioni S.r.l. - in persona del legale rappresentante sig. GI AN - 3) SO.VE.CO. S.r.l. - in persona del legale rappresentante sig. Sergio VA - 4) Cartiera del Vignaletto S.p.A. - in persona del legale rappresentante sig. Mario VA, tutte rappresentate e difese in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Donato Brigantini di Verona e Manilio Franchi, presso il quale ultimo sono elettivamente domiciliate in Roma, alla via Gramsci. n. 28;
- ricorrenti -
contro
Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore - rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 905 del 5 luglio 1999;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre 2003 dal Consigliere Dott. Massimo Oddo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per raccoglimento del primo motivo e l'assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Veneto Gas S.p.A., la Verona Costruzioni S.r.l., la SO.VE.CO S.r.l. e la Cartiera del Vignaletto S.p.A. con atto notificato il 18 luglio 1994 convenivano l'Amministrazione finanziaria dello Stato davanti al Tribunale di Venezia e ne domandavano la condanna al rimborso delle somme da questa riscosse, in violazione dell'art. 10 della direttiva C.e.e. n. 335/69, quale tassa di concessione governativa per l'iscrizione di ciascuna delle società nel registro delle imprese, e degli interessi legali su tali somme dalla domanda al saldo.
Resisteva l'Amministrazione ed eccepiva, in via gradata: a) l'incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto competente alla riscossione delle tasse sulle concessioni governative era l'Ufficio del registro di Roma;
b) l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del sistema di ricorsi amministrativi previsto dall'art. 11, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641;
c) la decadenza delle contribuenti dall'azione ai sensi dell'art. 13, d.p.r. 641/72, cit., e d) l'infondatezza della pretesa, rientrando la tassa nell'ambito dei diritti di carattere remunerativo, di cui l'art. 12 della direttiva C.e.e. n. 335/69 consentiva l'applicazione. La domanda delle società era accolta dal Tribunale, che con sentenza del 12 ottobre/21 novembre 1996 condannava la convenuta a restituire per il titolo vantato la somma di L. 51.725.100 alla Veneta Gas, di L. 16.000.000 alla Verona Costruzioni, di L. 18.500.000 alla SO.VE.CO e di L. 76.000.000 alla Cartiera del Vignaletto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e compensava interamente tra le patti le spese del giudizio.
L'Amministrazione delle finanze appellava la decisione e ne chiedeva la riforma, riproponendo le eccezioni e la contestazione sollevate in primo grado e deducendo, altresì, l'erroneità dell'affermazione che era dovuta la restituzione anche di quella parte del tributo non eccedente il costo del servizio.
Le contribuenti resistevano e la Corte d'appello di Venezia con sentenza del 22 aprile/5 luglio 1999, in parziale accoglimento del gravame, riduceva a L. 11.250.000, L. 3.100.000, L.
3.100.000 e L. 11.250.000, rispettivamente, le somme dovute alla Veneta Gas, alla Verona Costruzioni, alla SO.VE.CO. ed alla Cartiera del Vignaletto. Premesso che non potevano essere condivise le eccezioni d'incompetenza territoriale del giudice e d'improcedibilità della domanda e che l'intervenuta disciplina dell'art. 11, l. 23 dicembre 1998, n. 488, aveva espressamente riconosciuto il diritto della contribuente al rimborso dei versamenti effettuati per la tassa annuale di concessione, osservava il giudice di secondo grado che dai crediti riconosciuti dal Tribunale in favore della società andavano detratte le somme relativamente alle quali le creditrici non avevano documentato la ricezione delle istanze di rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria anteriormente al decorso del termine di decadenza triennale previsto dall'art. 13, 2^ co., d.p.r. n. 641/72, e gli importi annuali forfetariamente stabiliti dalla norma sopravvenuta per l'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese.
Le quattro società ricorrevano con due motivi per la cassazione della sentenza e l'intimato Ministero delle finanze resisteva con controricorso notificato il 3 novembre 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti, deducendo, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 11, l. 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 13, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641, e, con il secondo, anche l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della sentenza impugnata, lamentano che erroneamente sarebbe stata disconosciuta, senza alcuna specifica contestazione da parte della convenuta, la tempestività della presentazione di parte delle domande di rimborso, giacché, non prescrivendo la legge alcuna formalità in ordine alle modalità di trasmissione e non avendo queste natura di atti ricettizi, la spedizione delle stesse a mezzo del servizio postale nel prescritto termine triennale costituiva circostanza idonea e sufficiente ad impedire la decadenza delle contribuenti dal diritto alla restituzione.
Le doglianze sono infondate.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte, che la domanda di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla prima iscrizione e soggetta al termine di decadenza triennale decorrente dal giorno del pagamento, previsto dall'art. 13, 2 co., d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641, e che, in considerazione della mancata previsione di una specifica modalità di presentazione e delle conseguenze negative che si determinano a carico del titolare del diritto, non è legittimo riferire gli effetti della domanda al momento della sua ricezione da parte dell'amministrazione finanziaria, essendo soddisfatte le esigenze di tutela di quest'ultima dalla loro subordinazione alla ricezione stessa (cfr.:
Cass. civ., sez. 1^, sent. 25 ottobre 1999, n. 11973; Cass. civ., sez. 5^, sent. 4 settembre 2001, n. 11362; Cass. civ., sez. 5^, sent. 21 maggio 2003, n. 7987). Tale giurisprudenza, che va condivisa, rappresentando l'espressione di un principio generale evidenziato anche dalla Corte costituzionale sul rilievo del "valore omogeneizzante" alla disposizione contenuta nell'art. 2, d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 (cfr.: sent. 26 aprile 1985, n. 121), non esonera, tuttavia, il contribuente dal documentare la data della spedizione della domanda e, in caso di specifica contestazione, dal provarne la ricezione con la produzione del relativo avviso ovvero, quando l'invio sia avvenuto con formalità diversa, dell'attestazione dell'avvenuta consegna rilasciata dall'amministrazione finanziaria.
Il giudice di secondo grado ha fatto, quindi, corretto riferimento all'assenza di documentazione della ricezione di parte delle domande per rilevare, nonostante il loro tempestivo invio, la decadenza delle attrici dal diritto al rimborso e non colgono nel segno le censure formulate con riferimento alla mancata contestazione della ricezione medesima da parte della convenuta, posto che il motivo di gravame che aveva sollecitato il rilievo della decadenza era specificamente diretto a negare in assoluto l'esistenza del fatto impeditivo, costituito dall'osservanza, rispetto ai singoli versamenti della tassa, delle prescrizioni dettate dall'art. 13, d.p.r. n. 641/72. Nel resto, l'espressione di un mero apprezzamento di fatto sul punto dell'esistenza della prova della ricezione e la sufficiente e coerente esposizione delle ragioni a sostegno dello stesso escludono qualsiasi sindacabilità della relativa valutazione, rientrante nell'ambito dei poteri riservati al giudice di merito, e costituisce un vizio revocatorio, non denunciatane in sede di legittimità, un eventuale travisamento delle risultanze processuali da parte del giudice di merito. Con il secondo motivo, le ricorrenti denunciano, altresì, la violazione della direttiva 69/335/CEE e la falsa applicazione dell'art. 11, l. 23 dicembre 1998, n. 448, giacché l'incompatibilità con la normativa comunitaria del tributo per il mantenimento nell'iscrizione delle imprese per gli anni successivi a quello di prima iscrizione, fissato forfetariamente dalla norma sopravvenuta, non avrebbe consentito la decurtazione dalle somme da rimborsare degli importi corrispondenti.
La denuncia va condivisa.
Dispone l'art. 11, 1^ e 2^ co., l. n. 448/98 che: "L'articolo 61, comma 1, del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992,...nelle seguenti misure forfetarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992. Le società che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa (annuale) sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese..., ai sensi dell'art. 3 commi 18 e 19 del decreto legge 19 dicembre 1984 n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985 n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1...". Appare evidente dal testo della norma che la tassa annualmente stabilita per l'iscrizione degli atti diversi dall'iscrizione della società non trova la sua ragione d'essere nel mantenimento dell'iscrizione dell'atto costitutivo della società, bensì nel servizio di pubblicità degli "altri" atti, e la diversità del presupposto dei due tributi non può essere negata in ragione della previsione di un conguaglio in sede di rimborso, perché l'imposizione della parziale compensazione non postula necessariamente un'identità qualitativa dei crediti (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 30 marzo 1999, n. 3097). Tuttavia, neppure così interpretato, l'art. 11, l. n. 448/98, assume un significato che non lo ponga in una posizione di contrasto con gli artt. 10 e 12, della direttiva comunitaria n. 635/69. Infatti, ne' dalla relazione che accompagnava il disegno di legge (cfr.: Camera dei deputati, 13^ Legislatura, atto n. 5267 del 30 settembre 1998), ne' dagli atti parlamentari risulta che l'ammontare del tributo sia stato determinato, sia pure forfetariamente, "in funzione dei costi dell'operazione" e ciò, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia con sent. 20 aprile 1993 (cause riunite C- 71/91 e C-178/91) basterebbe ad escluderne l'assimilazione ai "diritti di carattere remunerativo", previsti dall'art. 12 della Direttiva (cfr.: Cass. civ., sez. 1^, sent. 9 luglio 1999, n. 7176). Inoltre, l'importo della tassa annuale, anche se ridotto rispetto a quello originariamente stabilito per il mero mantenimento dell'iscrizione, viene ad essere di ammontare pressoché identico, quando non superiore, a quello della tassa iniziale di iscrizione e continuerebbe ad essere cumulato con quello dovuto per l'iscrizione degli altri atti sociali e con i diritti di cancelleria richiesti per il compimento di tali operazioni e per ogni singola ispezione del registro.
Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere tale imposizione incompatibile con le disposizioni della direttiva (cfr.: Cass. civ., sez. un., sent. 12 aprile 1996, n. 3457) mantengono intatta, quindi, la loro validità ed impongono sul punto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame della questione.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Cotte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2004