Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di prova del dolo nel reato di emissione di assegno senza autorizzazione, la semplice espressione "chiusura del conto" rilevabile dal protesto, non è, di per sè sola, sufficiente a provare che l'imputato è a conoscenza della revoca della convenzione di "cheque".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1999, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21.01.99
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. " Renato Calabrese " N. 124
3. " UL Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " Nunzio Cicchetti " N. 27279/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da UR NT nata il [...] a [...] avverso la sentenza corte d'appello di Lecce del 21.05.1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale dott. Giuliano Turone che ha concluso per annullamento con rinvio. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza, riuniti gli appelli avverso due distinte sentenze del pretore di Taranto, applicava la continuazione e fissava la pena in mesi 3 e giorni 15 di reclusione per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p. e n. 1396/90. Rigettava l'appello in relazione alla conoscenza della revoca del, "fido", operando una distinzione rispetto all'autorizzazione ad emettere assegni.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Mancanza di motivazione in relazione alla conoscenza della revoca di autorizzazione all'emissione di assegni. 2) Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ritiene questa corte di dover accogliere il primo assorbente motivo di ricorso.
La corte territoriale nell'effettuare una puntualizzazione sulla differenza tra revoca del fido e revoca di convenzione di cheque - sulla base di un motivo di appello che comunque denunziava la mancanza di conoscenza della situazione che aveva comportato il c.d. "chiusura del conto" e di conseguenza il pretesto dell'assegno- ha omesso di motivare sull'elemento soggettivo del reato. Invero dalla pure estesa motivazione è possibile enucleare, per quanto attiene alla "chiusura del conto", una sola generica affermazione, che cioè essa pregiudica "la facoltà di utilizzare mezzi diversi dall'assegno bancario per disporre del capitale" e, se accompagnata da revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni, impedisce anche tale ultima "modalità dispositiva". Precisa poi, incidentalmente, che nella specie si tratta di "chiusura del conto" con revoca dell'autorizzazione. Ne conseguirebbe che era venuta meno la facoltà di emettere assegni, giusta l'imputazione ex art. 1 L. n. 386/90. Nulla ancora è detto in punto di "conoscenza" della chiusura del conto e/o della revoca dell'autorizzazione, essenziale per la configurazione del dolo nel delitto in esame.
Nè, per altro, come più volte sottolineato da questa corte, la semplice espressione di "chiusura del conto" rilevabile nel pretesto basta a provare che l'imputato fosse a conoscenza della revoca della convenzione di cheque.
Si rende, pertanto, necessario l'annullamento con rinvio perché la corte di Lecce fornisca idonea motivazione sul punto, che aveva già costituito oggetto di appello.
Il secondo motivo rimane assorbito.
P. T. M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame alla corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999