Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO COLLE DEL SOLE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 66, presso lo studio dell'avvocato ORESTE PASCUCCI, che lo difende, giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA DIPARTIMENTO II UO TRIBUTI SERVIZIO II UFFICIO ATTAUZIONE NORME, in persona del Sindaco Onorevole WA RO, elettivamente domiciliato in VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, Avvocatura comunale, difeso dagli avvocati GABRIELE SCOTTO, LUIGI ONOFRI, giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 92/00 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 26/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/03 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito, per il resistente, l'Avvocato ONOFRI che ha chiesto in via principale l'inammissibilità del ricorso;
in subordine rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Il Consorzio Colle del Sole, in persona del Presidente pro tempore, ricorre contro il Comune di Roma, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe.
1.2. In fatto, il Consorzio ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ed invito al pagamento, notificato il 28 dicembre 1998, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di lire 118.468.760 a titolo di canone, diritti e sanzioni per il servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto, per l'anno 1995, ai sensi dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sul presupposto che il volume d'acqua da considerare fosse pari a me 13657, e non me 1582, come dichiarato. Le Commissioni Tributarie adite, in primo ed in secondo grado, hanno respinto il ricorso del Consorzio.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il Consorzio prospetta tre motivi di censura.
DIRITTO, MOTIVI DEL RICORSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.2. Con il primo motivo, il Consorzio denuncia carenze ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che l'accertamento dei consumi idrici effettuato dal comune di Roma in via presuntiva è fondato sulla inattendibilità dei consumi dichiarati in mancanza di un misuratore regolarmente funzionante ed in considerazione della esiguità dei consumi dichiarati in relazione al numero degli abitanti residenti nel consorzio. Tale affermazione sarebbe "in contrasto con gli atti processuali e con le risultanze istruttorie, stante che il Consorzio aveva installato regolarmente (vedasi fattura) il misuratore del prelievo delle acque ed aveva inviato al servizio tributi del Comune l'elenco dei propri soci (vedasi RR)". Inoltre, il calcolo dei consumi presuntivi sarebbe stato effettuato senza tenere conto che gran parte dei lotti erano ancora inedificati o adibiti ad orto. Sia l'esistenza del misuratore che le circostanze di fatto che il Comune avrebbe dovuto tenere presente attengono al merito della vicenda processuale. Il ricorrente non spiega come e quando avrebbe fatto presente le circostanze di fatto che il giudice "a quo" non avrebbe, poi, considerato. Come è noto "il ricorso per Cassazione, in virtù del principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere, ..., a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio" (Cass. 14728/2001; conff., tra le altre, 7852/2001, 7909/2001, 15124/2001, 13413/2001, 13963/2001, 10484/2001, 9554/2001, SS.UU. 265/1997).
2.3. Con il secondo motivo, il Consorzio lamenta una generica violazione di legge, in quanto a fronte della pretesa tributaria, il Comune avrebbe dovuto dimostrare di avere dotato la zona interessata di una rete fognaria, cosa che non avrebbe fatto. Anche questa censura attiene al merito, nel senso che questa Corte non può verificare se una prova in tal senso sia stata fornita o meno. Se, per impugnare la pretesa del Comune, il Consorzio ha formulato la eccezione della inesistenza del servizio, come specifico motivo di appello, in questa sede avrebbe dovuto dolersi, eventualmente;
di una omessa pronuncia, in relazione alla quale questo giudice avrebbe potuto esercitare il controllo di legittimità, il ricorrente non può chiedere al giudice di legittimità la verifica della sussistenza di una circostanza di fatto che, a suo dire, integrerebbe un presupposto della imposizione. In punto di fatto, la Commissione Regionale ha accertato una "indiretta utilizzazione della rete fognante e del servizio di smaltimento e depurazione" delle acque.
2.4. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, il Consorzio lamenta violazione di legge nella parte in cui la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Consorzio, che avrebbe assunto il ruolo di sostituto d'imposta senza che alcuna legge lo preveda. In punto di fatto, però, come risulta dalla sentenza impugnata, il Consorzio ha presentato un' unica dichiarazione complessiva relativamente ai canoni di cui trattasi, riconoscendo, quindi, la unitarietà della obbligazione nei confronti dell'ente impositore. Naturalmente, poi, il legale rappresentante del Consorzio così come ha provveduto a presentare la dichiarazione unitaria, doveva provvedere agli adempimenti connessi e, quindi correttemente a lui è stata notificiato l'avviso in contestazione.
2.5. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il consorzio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2100,00 (duemilacento/00), di cui euro 2000,00 (duemila/00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004