Sentenza 15 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2002, n. 10228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10228 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL TOPOI1 0 22 8 /02 LA CORTE SUPREMA DI CAS ZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE NEGOTIUM MIXTUM CVM DUNATIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ___ Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G. N. 16832/01 - Cron. 27825 MENSITIERI - Rel. Consigliere Dott. Alfredo Rep. 2024 Dott. SArio DE JULIO Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere - Ud. 05/04/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio. ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. SE N TENZA per diritti 1.5 LUG. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE --- AB GI, AB NA, AB EP, elettivamente domiciliati in ROMA VIA EP FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE, che li difende unitamente all'avvocato €0,77 1.1500 DANIELE CARSANA, giusta delega in atti;
ricorrenti contro 6390840 ZZ LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G890839 MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato G890837 CAROLINA VALENSISE, che la difende, giusta delega in €0,77 L.1500 2002 atti;
537 controricorrente -1- 1 6830838 nonchè
contro
LL EM, AB AD, AB IA;
intimati avverso la sentenza n. 1631/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato VALENSISE, difensore della resistente che ha chiesto inammissibilità o rigetto del ricorso. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso باشند per rigetto del ricors. ия н а -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 17-20 gennaio 1989 Con atto SE, NA e PP OC convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, IL PI, in proprio e quale erede di EL RU, deceduto il 5.5.1988, nonchè il loro fratello LO OC, quale necessario litisconsorte. Esponevano gli attori di aver ereditato dalla sorella SA la proprietà indivisa del 50% di dieci appartamenti siti in Roma alla via Giacinti n. 5, mentre,per la restante metà, era succeduto nelle х proprietà il loro cognato EL RU, coniuge а della defunta e che il RU, dopo essersi fatto н о rilasciare nel gennaio 1970 una procura generale che di disporre del patrimoniogli consentiva immobiliare, aveva trasferito per il prezzo dichiarato di L. 21.000.000, nella qualità di loro rappresentante, la quota di proprietà di tutte le unità immobiliari in favore della seconda moglie IL PI con atto di vendita del 25 settembre 1975. Sulla base di tali premesse ed affermando che solo dopo il decesso del RU erano stati messi a conoscenza dell'atto trasferimento, glidi attori chiedevano che il giudice adito: a) in via 3 principale, dichiarasse la nullità della compravendita conclusa nel settembre 1975, per illiceità della causa ovvero accertasse la simulazione relativa oggettiva del contratto, dissimulante una donazione, nulla in quanto priva dei necessari requisiti di forma;
b) in subordinata, accertasse il reale valore dellavia quota acquistata dalla PI e condannasse quest'ultima al relativo pagamento. Costituitasi, la convenuta resisteva alla domanda principale e formulava, in relazione a quella subordinata, eccezione di prescrizione per il decorso t u del termine decennale. A Con sentenza non definitiva in data 16.12.94-20.2.95 il Tribunale rigettava la domanda di nullità del contratto per illiceità della causa e per difetto di della donazione, in tesi dissimulata forma dall'apparente compravendita conclusa dai RU con PI, dichiarando altresì inammissibile, in la quanto tardivamente introdotta, la domanda volta ad accertare l'inefficacia ex art. 1398 cc dello stesso contratto qualora fosse stato configurato quale donazione indiretta. In relazione alla domanda subordinata il giudice di primo grado respingeva l'eccezione di prescrizione e, separati gli atti, sospendeva con separata ordinanza il giudizio in attesa che fosse definita la causa promossa da UN e RI RU, avente ad oggetto l'annullamento del testamento di EL RU, in delle conseguenze che sarebbero in considerazione proposito scaturite in punto di legittimazione passiva della PI, riservando alla sentenza definitiva le spese del giudizio. Proposti separati gravami dai OC e dalla PI e riuniti i giudizi, la Corte d'appello di Roma, con sentenza 12.4-16.5.2000,li rigettava ы entrambi compensando le spese del grado. н Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per о cassazione PP, NA e PP OC, sulla base di due motivi, illustrati de memóric Resiste con controricorso IL PI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione applicazione degli artt. 1417 e 2729e falsa cc, nonchè omessa, errata e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Censurano in particolare i ricorrenti la sentenza di secondo grado nella parte in cui, ritenendo il rapporto di coniugio circostanza che, in assenza di altri specifici dati, sia insufficiente a livello di 1 5 presunzioni per ritenere che le parti abbiano concluso una donazione una e non compravendita, avrebbe omesso di considerare ulteriori e concordanti presunzioni addotte dalla difesa di essi OC nel corso dell'intero giudizio. èEd invero, potendo ricostruirsi la vicenda di cui causa nel senso che il RU, sfruttando la fiducia dei cognati, aveva chiesto ed ottenuto con un pretesto una procura che gli consentiva di trasferire alla sua nuova moglie tutte le quote che i predetti possedevano sui beni della sorella defunta per un ы ч prezzo (oltre tutto vile) che affermavano in contratto esser stato già versato, perpetrando così una frode talmente palese da indurlo a non confidare mai ai congiunti l'abuso commesso, tali circostanze, non contestate, avevan di per sè, ad avviso dei ricorrenti, un peso tale da integrare gli estremi della gravità, precisione e concordanza richiesto dalla legge per dare valore probatorio alle presunzioni, con conseguente obbligo per il giudice di dichiarare nulla la donazione dissimulata. La doglianza non può essere accolta. Premesso che gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto fornire adeguati elementi dai quali potesse desumersi che in realtà le parti contraenti del negozio RU- 60 PI avevano originariamente concordato che nessun prezzo sarebbe stato corrisposto da quella in favore della quale operava il trasferimento di proprietà della quota immobiliare, disposto per mer spirito di liberalità dal RU, ha affermato la Corte del merito che nessuno specifico mezzo istruttorio era stato articolato dai OC a sostegno del assunto, di tal che l'unico elemento proprio presuntivo offerto alla valutazione del giudice d'appello era costituito dal rapporto di coniugio я и esistente tra il venditore e l'acquirente. н Ma l'essere il RU marito della PI non а configurava, ad avviso di quel giudice, una circostanza che, in assenza di altri specifici dati, potesse consentire а livello di presunzioni e secondo la disciplina di cui all'art. 2729 CC, che le parti avessero per ciò stesso concluso una donazione e non una compravendita. Ebbene posto che la Corte distrettuale, ha escluso, con questa giudizio di fatto incensurabile in di sede, l'esistenza, "a livello di presunzioni", ulteriori "dati" oltre quello, del tutto insufficiente, del rapporto di coniugio dedotto dai OC, non può il Collegio che richiamare in proposito la consolidata giurisprudenza di questa 7 Suprema Corte secondo la quale sfugge al sindacato di legittimità, ove sia pienamente coerente in via logica ed immune da vizi di ordine giuridico, la valutazione fatta dal giudice di merito degli elementi assunti come fonte di presunzione e della loro rispondenza ai requisiti della precisione, gravità e concordanza (Cass. n.2015/63, n.1091/65,n.1574/68,n. 2329/69, n. 36/74,n. 716/74,n. 4219/95,n. 9782/99,n. 12422/2000). Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 782 CC, nonchè errore di motivazione. Lamentano i ricorrenti che la Corte romana, dopo aver erroneamente affermato la tardività della domanda relativa alla nullità della donazione, sia incorsa nell'ulteriore errore di violazione e falsa applicazione di legge enunciando un principio difforme da quello secondo cui, vigendo il requisito della forma prescritto dall'art. 782 CC anche nel caso di contratto misto,la sua mancanza integra di per sè motivo di nullità del negozio. La censura non ha pregio. Va detto, innanzitutto, che correttamente la Corte territoriale avendo rilevato che solo nel giudizio ' d'appello i OC avevano posto l'asserita inadeguatezza del prezzo a sostegno della domanda di 8 di forma del contrattonullità per difetto dissimulato, ha ritenuto che sotto tale profilo la domanda doveva considerarsi nuova con conseguente inammissiblità del relativo motivo di gravame di merito involgente la necessità che il contratto medesimo, qualora definibile quale "donazione mista", avrebbe dovuto rivestire la forma solenne ex art. 782 CC. La Corte romana tuttavia, delibando la questione anche nel merito, ha ritenuto infondata la tesi degli attuali laricorrenti sul rilievo che, obbedendo disciplina del c.d. "negotium mixtum cum donatione" al criterio della prevalenza, e quindi costituendo la forma solenne un elemento essenziale del contratto solo quando risulti prevalente il c.d. "animus , notevole donandi", desunto da un'eventule sproporzione tra il corrispettivo convenuto tra le parti e l'effettivo valore del bene, risultando nella specie, dall'accertamento di valore notificato dal Ministero delle Finanze ai successori di SA OC, che all'intero asse ereditario era stato attribuito dall'Amministrazione un valore di L.59.700.000, il prezzo di L.21.000.000 indicato nella compravendita del 25.9.1975 in relazione alla sola quota del 50% dei beni, pur essendo chiaramente 9 inferiore al valore risultante dall'accertamento finanziario, non era peraltro talmente dell'Ufficio distante da esso da far ritenere la prevalenza dello intento di liberalità. Ebbene, a fronte di tale impostazione del tutto caso, alla consolidata conforme, anche in questo giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui nella ipotesi di "negotium mixtum cum donatione" unica indagine da effettuare anche al fine di stabilirne la nullità per difetto dei requisiti di forma richiesti per la donazione, è quella circa la prevalenza della controprestazione sulla liberalità o viceversa, e cioè in ordine alla congruità del prezzo dall'apparente compratore, essendo pagato in sede di legittimità il relativo insindacabile giudizio se, come nel caso di specie, congruamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici (v. oltre а Cass. n.7666/95 citata nella qui gravata pronunzia, Cass. n.5444/78, n.5265/99, n. 642/2000), non appare condivisibile la tesi, ripetuta anche in questa sede dai ricorrenti, secondo la quale il requisito della forma prescritta dall'art. 782 CC vigerebbe comunque nel caso di contratto "misto" , integrando la sua mancanza, di per sè, motivo di nullità del negozio. 10 Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità ая mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo н giudizio.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese Frams Santori del presente giudizio. Roma, 5 aprile 2002. offreda Mainitieri est. IL CANCELLIERE 03 Paolo Talarico DEPOSITATO NA ANCELLERIA Roma 15 LUG. 2002 BOOT 129). 11 K OT 3089 la Cozies TOT 160,10 RATE ROMA 2 Soile 4 36492 16000 ...) ально 11