Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2007, n. 39880
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Sentenza 21 settembre 2007

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In tema di disciplina dei rifiuti, le deiezioni animali (nella specie, urine) perdono la loro natura di rifiuti non pericolosi solo successivamente alla comunicazione alla Provincia dell'inizio delle attività inerenti il loro recupero ed a condizione che siano utilizzate nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche previste, conseguendone in difetto la violazione dell'art. 51, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2007, n. 39880
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39880
    Data del deposito : 21 settembre 2007

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