Sentenza 18 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2003, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGSTRA ND SOLLO ARTT Aula 'B' 00 7 0 9 / 0 3 (ISING GIVDIGE DI PACE) REPUBBLICA ITALIAN 91-10, N.374 E DEL POR L ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE decreto ingiuntivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13382/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron.1553 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 05/11/02 Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE AD, CA ND, CA RINA, CA ROCCO, CA UGO, nonchè IU NE in proprio e n.q. procuratore di IU TO e IU AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L MANTEGAZZA 24, presso il Sig. LUIGI GARDIN, difesi anche disgiuntamente dagli avvocati MASSIMO DI PAOLO, PAOLO M MARINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TRIVELLONE MOTORS DI TRIVELLONE M & C Snc;
2002 - intimata 2131 avversO la sentenza n. 86/01 del Giudice di pace di e depositata il 06/02/01 (R.G. PESCARA, emessa 2392/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si accolga il ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge. RILEVATO che è proposto ricorso per cassazione av- verso la sentenza del giudice di pace di Pescara che decidendo sull'opposizione della s.n.c. Trivellone Mo- tors avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 1.435.600 (quale indennità di occupazione di un immbile), oltre accessori, emesso nei propri con- fronti su ricorso di Rocco Camerlengo, quale ammini- comunione ereditaria Rocco Camerlengo- stratore della si è dichiarato incompetente per ma- RN US - che la controversia concernesse un teria nell'assunto rapporto di locazione, ha dichiarato la nullità del de- creto ingiuntivo ed ha compensatole spese;
che con l'unico motivo di ricorso è dedotta viola- zione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1, c.p.c., per avere il giudice di pace rilevato d'ufficio la propria incompetenza oltre la prima udienza di trat- 2 era defini- tazione, quando ormai la sua competenza si tivamente radicata;
RITENUTO che
si verte in ipotesi di controversia introdotta con rito ordinario e che, nella specie, l'incompetenza è stata rilevata d'ufficio dopo che, esaurita l'istruzione della causa a seguito di espleta- mento della prova per interpello e per testi, le parti avevano precisato le conclusioni;
che, in relazione al disposto dell'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (con decorrenza dal 30.4.1995), la competenza si radica definitivamente innanzi al giu- dice adito se l'incompetenza sia rilevata oltre la pri- ma udienza di trattazione, com'è accaduto nel caso in esame;
CONSIDERATO che
, dunque, il ricorso è manifestamen- te fondato e che la controversia deve essere decisa dal giudice di pace di Pescara, che provvederà anche a re- golare le spese del giudizio di legittimità; visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Pescara. 3 Roma, 5 novembre 2002 Il consigliere est. རིད་་བའི་ ཆང་ IL CANCE DIERE C1 CANCELLERE Dott.ssa Mana Aiello 4 ESENTE DA PE STA BOLLO ARTT (IST.NE GOR E 21 PACE) Il Presidente N.374 Depositata in Cancelleria logei 18.1.03 T IL C LIERE C1 Don Sea Maria Aiello R O C