Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
Nel procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, la nullità derivante dall'omessa notifica dell'avviso al difensore della data fissata per l'audizione dell'imputato detenuto da parte del magistrato di sorveglianza a norma dell'art. 101, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen., rientra nel novero di quelle a regime intermedio e determina, qualora venga tempestivamente eccepita, l'invalidità dell'intera procedura camerale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2010, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
3404 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Ud. 07/10/2010 Composta da CC
R.G.N. 21098/2010 Giovanni de Roberto Presidente -
Nicola Milo
Francesco Ippolito Sentenza n. sez.
1483 Luigi Lanza
Giovanni Conti
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. NZ De IN, nato a [...] il [...]
2. Di BI AG, nato a [...] e Damiano il 15/02/1958
3. IC GI, nato in [...] il [...]
avverso la ordinanza del 10/02/2010 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, avvocati R. Archidiano e A. Tortolano per De
IN, il medesimo avv. Archidiano per Di BI, anche in sostituzione dell'avv. L. Iannettone, e avv. E.Stravino per IC, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
sir
1. Il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 10 febbraio 2010, confermava l'ordinanza in data 30
novembre 2009 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Napoli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a carico di NZ De IN, AG Di BI e GI
IC, sottoposti a procedimento penale per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (clan AL-Limelli-Vangone) e di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e relativi reati-fine, aggravati a norma dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
Quanto al IC, la misura veniva confermata anche con riferimento al contestato reato di detenzione e porto d'arma.
2. Riassuntivamente, rilevava il Tribunale che, gli indizi di colpevolezza a carico degli indagati si basavano sui risultati delle conversazioni ambientali captate tra gli indagati, sui sequestri di documenti, di armi e di sostanze stupefacenti, su attività di osservazione e monitoraggio, eseguiti anche mediante videoriprese, e sulle dichiarazioni dei collaboratori Saverio Tammaro e Antonio Maresca, fonti dalle quali risultava inequivocabilmente la esistenza e l'attività del gruppo di stampo camorristico AL-Limelli-Vangone operante nella zona di Boscotrecase e del coinvolgimento in esso e nelle conseguenti attività criminali degli indagati, attivi nella zona del Lazio Pontino, località Santi Cosma e
Damiano, in una cellula dell'organizzazione collegata al gruppo principale.
Il Tribunale dava partitamente conto, per ogni imputazione e per ogni indagato, degli specifici elementi investigativi a sostegno di essa.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati.
4. Gli avvocati Renato Archidiacono e Alberto Tortolano, difensori del
De IN, denunciano, con riferimento a vari punti, la violazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione.
4.1. Quanto alla identificazione dell'indagato, nessun elemento certo permette di stabilire la identità del colloquiante nelle intercettazioni ambientali, costituente la base indiziaria esclusiva su cui si fonda il
да +
provvedimento cautelare, posto che la individuazione del De IN è stata fatta sulla base dell'incerto dato costituito dal timbro della voce.
4.2. Circa la partecipazione dell'indagato al clan AL-Limelli-
Vangone, nessun obiettivo elemento indica che egli facesse parte della cellula del Basso-Lazio collegata al gruppo principale.
4.3. Circa la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l'ordinanza impugnata fa leva solo su due intercettazioni ambientali, che, а prescindere dal problema della
individuazione dei colloquianti, non evidenziano alcun concreto
coinvolgimento dell'indagato in un gruppo organizzato dedito a un simile traffico.
4.4. Quanto all'aggravante ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, i dati quantitativi, in assenza anche di un riferimento alla specifica tipologia degli stupefacenti, appaiono meramente congetturali;
e sul punto la motivazione del Tribunale è apodittica.
4.5. Analoghi vizi attengono alla contestata aggravante ex art. 7 d.l.
n. 152 dl 1991. Nessun dato obiettivo indica una finalità di agevolazione di un'organizzazione di tipo mafioso.
4.6. Quanto alle esigenze cautelari, il riferimento fatto dal Tribunale alla disposizione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è fatto indifferenziatamente per tutti gli imputati, senza analizzare, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, e considerato anche il tempo trascorso dai fatti, il limitato periodo temporale in cui il De IN avrebbe operato nell'associazione e la sua condizione di incensurato, se le esigenze di cautela fossero ancora sussistenti
5. Gli avvocati Renato Archidiacono e Luigi Iannettone, difensori del
Di BI, denunciano:
4.1. La violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione su vari punti.
4.1.1. Quanto alla contestazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, la posizione del ricorrente, basata esclusivamente sul contenuto di due intercettazioni ambientali, appare limitata al più alla commissione di singoli reati-fine relativi allo spaccio di stupefacenti. Nessun elemento è indicativo che egli operasse nella cellula del Basso-Lazio in collegamento con il clan AL-Limeli-Vangone, i cui esponenti del resto avevano soggiornato in tale area territoriale solo per breve tempo.
श्र 4.1.2. Sulla ritenuta aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 dl 1991, si muovono critiche analoghe a quelle svolte nel corrispondente motivo di ricorso del De IN.
4.1.3. Quanto ai delitti in materia di stupefacenti, le fonti indiziarie, tratte dal contenuto di conversazioni intercettate, non consentono che interpretazioni congetturali, in mancanza di riferimenti espliciti a traffici di droga. In ogni caso nessun elemento depone per la esistenza di un gruppo organizzato rivolto a tale traffico e tanto meno è ricavabile il ruolo che il Di
BI avrebbe avuto nella supposta organizzazione
4.2. Violazione delle norme processuali e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, per considerazioni simili a quelle svolte nel ricorso del De IN (in specie, per la limitatezza dell'arco temporale in cui viene collocata la condotta criminosa, compresa tra il settembre 2004 e il gennaio 2005).
5. Gli avvocati Ettore Stravino e Alfredo D'Onofrio, difensori del
IC, denunciano, formalmente con unico motivo, la nullità del giudizio di riesame, in quanto, l'indagato era stato sentito su sua richiesta dal
Magistrato di sorveglianza del luogo ove era detenuto (Larino), a norma dell'art. 127, comma 3, cod. proc. pen., senza che di tale incombente fosse dato previo avviso al difensore, con conseguente lesione del diritto di difesa, comportante una nullità generale a regime intermedio prontamente eccepita davanti al Tribunale del riesame.
Si deduce inoltre la nullità di tutti gli atti investigativi (tra cui le intercettazioni telefoniche e ambientali) espletati prima della iscrizione del nominativo del IC nel registro delle notizie di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi del De IN e del Di BI, al limite dell'ammissibilità,
appaiono infondati.
2. Il Tribunale ha puntualmente e logicamente dato conto delle specifiche basi indiziarie su cui si fonda l'ordinanza cautelare, facendo riferimento all'inequivoco contenuto di conversazioni intercettate, agli esiti di operazioni di p.g. (osservazioni, monitoraggio, videoriprese), alle dichiarazioni dei collaboratori Saverio Tammaro e Antonio RA, da cui risulta inequivocabilmente non solo la esistenza e l'attività del gruppo di rr stampo camorristico AL-Limelli-Vangone operante nella zona di
Boscotrecase ma anche il coinvolgimento in esso e nelle conseguenti attività criminali degli indagati, attivi nella zona del Lazio Pontino, località Santi
Cosma e Damiano, in una cellula dell'organizzazione collegata al gruppo principale.
L identificazione dei due non deriva solo dal riconoscimento vocale da parte della p.g., ma anche da dati obiettivi, scaturenti dalla intestazione delle utenze intercettate, dall'uso di basi logistiche e dai pedinamenti comprovanti i rapporti con gli altri appartenenti al gruppo criminale.
Secondo l'apprezzamento ineccepibile dei giudici di merito, il sodalizio operava sia nel settore del traffico di stupefacenti, come ricavabile dal contenuto delle intercettazioni, sia agendo quale struttura di tipo mafioso, come in particolare riferito dai collaboratori di giustizia. Il collegamento degli indagati con i capi-clan GI e Antonio AL è stato correttamente desunto dai continui contatti, desunti dalle riferite fonti indiziarie, intrattenuti nel periodo in cui i AL erano agli arresti domiciliari in località Santi Cosma e Damiano.
L'aggravante della ingente quantità delle sostanze stupefacenti è stata ragionevolmente desunta dal riferimento ai cospicui guadagni
(centinaia di migliaia di euro) e al considerevole numero dei "pacchi" trattati;
quella ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 è stata altrettanto ragionevolmente desunta dall'osmosi tra i due distinti sodalizi criminali, in un contesto in cui il traffico di stupefacenti era una delle principali attività del clan Limelli-Vangone-AL.
3. Quanto alle esigenze cautelari, esse sono state esaurientemente evidenziate con riferimento alla particolare gravità dell'attività criminale svolta in forma associata, nel quadro normativo dell'art. 275, comma 3,
cod. proc. pen.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna del De IN e del Di
BI al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
5. Il ricorso del IC, nella parte in cui lamenta il mancato avviso al difensore della sua audizione davanti al Magistrato di sorveglianza, è fondato (mentre appare manifestamente infondata, in quanto priva di base rr normativa, l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima della iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato).
Va precisato che risulta documentato che il IC venne su sua richiesta sentito dal Magistrato di sorveglianza del luogo ove era ristretto.
Egli ha inoltre tempestivamente lamentato il mancato avviso al difensore in sede di richiesta di riesame.
Ora, in conformità alla di gran lunga prevalente giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che qualora l'imputato detenuto in luogo fuori della circoscrizione del tribunale del riesame sia sentito, su sua richiesta,
dal magistrato di sorveglianza, in assenza del difensore e senza che a quest'ultimo sia stato dato il relativo avviso, si determina una nullità a regime intermedio, per lesione del diritto di difesa, che qualora venga, come nella specie, tempestivamente eccepita, inficia la validità del giudizio di riesame (v., tra le altre, Cass., sez. 1, n. 4161, 30 settembre 1994,
Guidotto; Id., n. 1265, 24 marzo 1993, Muto;
Cass., sez. 6, n. 3221, 18 settembre 1992, Sanfilippo;
contra, a quel che consta isolatamente, Cass., sez. 6, n. 19297, 4 aprile 2006, Cura).
6. Ne deriva che l'ordinanza impugnata va annullata nei confronti del
IC, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di GI IC e rinvia al Tribunale di Napoli per nuova deliberazione.
Rigetta i ricorsi di NZ De IN e AG Di BI, che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 07/10/2010.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giell Giovanni Conti Giovanni de Roberto яблік Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria, Lidia Scalia oggi,31 GEN 2011 ecle IL CANGELLIERE D تقصد