Sentenza 9 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/10/2003, n. 15091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15091 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto curti s fallage 5 0 9 1 /0 3 SEZIONE SECONDA CIVILE have Composta dagli Ill SP NE Dott. Mario Presidente R.G.N. 27675/01 Cron.30622 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Rep. 4001. Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Ud. 20/05/03 Dott. Vincenzo MAZZACANE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI IMM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. SANTI CLARA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BROFFERIO 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARACCIOLO DI SARNO, che lo difende, giusta delega in atti;
z - ricorrente
contro
ES ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI LEUTARI 21, presso lo studio dell'avvocato STEFANO CAPONETTI, che la difende, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 823 avverso la sentenza n. 1794/01 della Corte d'Appello -1- di ROMA, depositata il 23/05/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato TRAMONTI Eugenio con delega dell'Avvocato CARACCIOLO DI SARNO Francesco, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato ZUENA Eleuterio con delega dell'Avvocato CAPONETTI Stefano depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per Zigetto 3 rilascio del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'11 marzo 1999, il Pretore di Roma, sezione distaccata di Bracciano, pronunciando sulle contrapposte domande di accertamento e negazione di servitù, rispettivamente formulate dall'attrice società IC Immobiliare e dalla convenuta SA EL con riguardo al fondo di quest'ultima, sito in comune di Trevignano Romano, riportato in catasto, particella n. 56 del foglio 13, dichiarava l'inesistenza della servitù pretesa e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite. La società IC Immobiliare interponeva gravame, cui resisteva la EL. Con sentenza del 23 maggio 2001, la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame e condannava la appellante al pagamento delle spese del grado. Condivideva la Corte la decisione del primo giudi- ce, sottolineando la mancanza di prova di titolo d'acquisto (originario o derivativo) della servitù di passaggio sul fondo della EL. In tale contesto, precisava che le prove testimoniali, dedotte allo scopo dalla società IC Immobilia- si palesavano superflue o inammissibili perché re, contrarie alle risultanze sia della pianta catasta- 3 le, raffigurativa di un tracciato stradale, non incidente sulla particella n. 56, sia della delibe- ra consiliare del 14 febbraio 1970, statuente la sdemanializzazione del terreno in oggetto, e sia delle fotografie dei luoghi, evidenzianti la inesistenza di tracce visibili di utilizzazione e di passaggio di persone e mezzi di trasporto. Per la cassazione di tale sentenza, la società IC Immobiliare ha proposto ricorso in forza di due motivi. SA EL ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, Va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, per invalidità della procura apposta a margine di tale atto, priva di riferimen- to specifico al giudizio di cassazione. L'eccezione è infondata. Ed invero, il contestato requisito di specialità deve ritenersi soddisfatto, pur se la procura non contempli specificamente il giudizio di legittimi- tà. Essa procura, infatti, è apposta a margine del ricorso per cassazione, così che, facendo corpo unico con tale atto, ne resta specificato il suo 4 conferimento per il processo da instaurarsi innanzi alla Corte di Cassazione (v. ex plurimis Cass. n. 1241/00, n. 46/00, n. 7422/99, n. 462/99 e Cass. S.U. n. 2646/98). Con due motivi, denunciando vizi di motivazione omessa, contraddittoria ed illogica su punto * decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), la ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia ammesso la prova per testi, dedotta al fine di provare il contestato acquisto per usucapione della servitù di passaggio, sia pubblica che privata, sul fondo della controricorrente. Al riguardo, precisa di aver chiesto di provare che "detta strada è sempre stata libera al transito di ogni persona e mezzo che volesse accedere al lago ed era anche utilizzata dai proprietari dei terreni limitrofi, tra l'altro la IC Immobiliare ed i suoi aventi causa, sia per andare al lago, sia per i possessori di bestiame, per farlo abbeverare nelle acque del lago" ed assume che la mancata ammissione di tale prova testimoniale presenta vizi di motivazione, ora omessa ed ora contraddittoria ed illogica, anche in termini di travisamento delle risultanze processuali. I motivi esposti, da trattarsi congiuntamente per 5 evidenti ragioni di connessione, non hanno pregio. Per consolidato e condiviso orientamento di questa ammissione di mezzi di prova è Corte, la mancata 360 n. 5 c.p.c. alla duplice censurabile ex art. circostanze oggetto di prova condizione che le avrebbero potuto determinare una decisione diversa da quella adottata, requisito di c.d. decisività della prova, e che la motivazione di diniego della prova richiesta sia viziata, in quanto omessa, insufficiente о contraddittoria (v. ex plurimis Cass. 11154/95, n. 9028/95 e n. 11491/92). Orbene, la sopraindicata prova per testi, dedotta dalla ricorrente e non ammessa dalla Corte di merito (al pari del primo giudice), non si presenta decisiva, nei termini indicati, al fine di dimo- strare il preteso acquisto per usucapione della servitù di passaggio, sia privata che pubblica, sul fondo della controricorrente. Non è decisiva, infatti, per dimostrare l'acquisto per usucapione di servitù di passaggio (privata), a favore del fondo della ricorrente, posto che a tal fine è richiesta dall'art. 1061 c.c. la presenza di opere visibili e permanenti, che la prova in esame neppure prospetta esistessero. Non è decisiva, invece, per dimostrare l'acquisto per usucapione di servitù di passaggio (pubblica), di uso pubblico, per il quale non necessita la presenza di opere visibili e permanenti (v. Cass. posto che il requisito n. 4528/98 e n. 284/84), oggettiva idoneità del all'uopo richiesto della bene all'attuazione di un fine di pubblico interes- se (v. Cass. n. 4755/95 e n. 284/84) è solo generi- camente e, quindi, non apprezzabilmente, raffigura- to nella prova dedotta, tramite la mera indicazione del libero transito in luogo di ogni persona e mezzo per accedere al lago, laddove, invece, l'esposta utilizzazione dei proprietari dei terreni limitrofi e dei possessori di bestiame si colloca al di fuori dell'ulteriore requisito della genera- lità di uso del bene da parte di una collettività indeterminata di persone considerate uti cives, ossia quali titolari di interesse di carattere generale, e non uti singuli, ossia quali persone che si trovano in una posizione qualificata rispet- to al bene che si pretende gravato (v. Cass. n. 4755/95 e n. 284/84). Insussistente, dunque, è l'esposta condizione di censurabilità della mancata ammissione del mezzo di prova dedotto e tale insussistenza, di per sé decisiva, in via autonoma, rende superfluo l'esame sulla ulteriore condizione, più specificamente trattata dalla ricorrente, costituita dai pretesi vizi di motivazione della non ammissione di quel mezzo di prova. Pertanto, conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore della controricorrente, liquidate in euro 91,00, oltre euro 1.500,00 per onorari, con accessori di legge. Così deciso il 20 maggio 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il cons Il presidente Lancer Valest. the Аталми IL CANCELLERE C1 E Francesco Catania N IO Z A S S DEPOSITATO IN CANCELLERIA A C presso l'Agenzia A Roma 9 OTT. 2003 M autentica 29.01-04 E 49.77 R IL CALC 201 P atcata la registrazione U 115 del 20/5/2002) S A versate € 1 E copia IL T A Frances milic j D di alla ntrate calce E al n. dalle (art. 278 T.U. n e 4 in r rie a sta se 8