Sentenza 29 gennaio 2002
Massime • 1
Ai fini del riparto della giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione (nella specie, da una guardia di p.s. nei confronti del Ministero dell'Interno) che non sia assoggettata alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, assume valore determinante l'accertamento della natura contrattuale o extracontrattuale dell'azione di responsabilità in concreto proposta, dovendosi ritenere proposta la seconda tutte le volte in cui non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell'azione contrattuale, e la prima, con conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo, quando la domanda di risarcimento sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una violazione degli obblighi inerenti al rapporto di impiego, sicuramente configurabile, come nella specie, nella erronea valutazione medico - legale delle condizioni di salute del dipendente, che abbia originato il provvedimento di congedo anticipato dello stesso. In ipotesi siffatte, non assume alcun rilievo, ai fini di un diversi criterio di riparto della giurisdizione, la eventuale prospettazione, da parte del dipendente, di un'azione aquiliana di tutela del diritto alla salute, devoluta alla giurisdizione ordinaria, ove la domanda risarcitoria sia parametrata sui soli emolumenti non percepiti a causa dell'illegittimo collocamento a riposo anticipato, avuto riguardo alla natura patrimoniale del danno allegato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2002, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. NI VELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO SCHIAVONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA PETTINAU, giusta delega in al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 352/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 30/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
uditi gli avvocati Francesca DE BENEDETTA, per delega dell'avvocato Andrea PETTINAU, SABELLI, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per, il rigetto del ricorso, giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NI NO venne arruolato nel Corpo delle Guardie di P.S., alle dipendenze del Ministero dell'Interno, il 10 gennaio 1972. Con decreto n. 449 del 1974 fu collocato in congedo dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio (cardiopatia mitralica) e conseguente inidoneità, con decorrenza dal 13 agosto 1973.
Su ricorso avverso il diniego dell'Amministrazione dell'Interno, la Corte dei Conti, con decisione n. 54666 del 16 settembre 1983, riconobbe la sussistenza della causa di servizio all'origine della infermità cardiaca;
ma, in sede di visita medica per la assegnazione ulteriore e definitiva a categoria di pensione privilegiata, il Collegio medico legale del Ministero della difesa, nella seduta del 13 novembre 1991, formulò la diagnosi di assenza di cardiopatia organica o funzionale in atto, ritenendo il NO esente da infermità ascrivibile a categoria pensionistica. Costui chiese allora di essere reintegrato nel servizio dalla data dell'errato collocamento in congedo per infermità a causa di un errore di fatto imputabile all'Amministrazione. L'Amministrazione dell'Interno respinse l'istanza con provvedimento del 20 agosto 1992. Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 1995, il NO convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari il Ministero dell'Interno chiedendo che, previo accertamento della sussistenza del danno ingiusto da lui sofferto per esclusiva colpa e responsabilità del Ministero, quest'ultimo fosse condannato al risarcimento, in suo favore, dei danni sofferti, pari alle somme non percepite a titolo di stipendio dal collocamento in congedo - 12 agosto 1973 - fino alla assunzione da parte dell'ANAS - avvenuta il 6 agosto 1982 -, oltre a tutti gli aumenti, gli scatti di anzianità e gli emolumenti che avrebbe percepito se non fosse stato erroneamente ed ingiustificatamente collocato anticipatamente a riposo. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, con sentenza del 18 agosto 1998, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Su gravame del NO, al quale resisteva il Ministero dell'Interno, la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 30 settembre 1999, rigettava l'appello. Nel confermare il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, la Corte d'Appello osservava che, riguardando la controversia il diritto all'ottenimento delle retribuzioni non riconosciute al NO a decorrere dal suo collocamento in congedo, si verte in materia di pubblico impiego, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nè rileva che l'attore in prime cure abbia prospettato la questione come involgente un diritto soggettivo, giacché "ai fini della decisione sulla giurisdizione deve essere preso in esame il c.d. petitum sostanziale, da identificare non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata in astratto a quest'ultima dal diritto positivo". E siccome l'attore ha dedotto, in fatto, a fondamento della sua pretesa, di essere stato ingiustamente collocato in congedo in base a valutazioni medico- legali superficiali ed errate, "la giurisdizione appartiene al giudice designato dalla legge in relazione a tale rapporto, valutato in base alla sua intrinseca natura e non già in base alla prospettazione che ne voglia fare la parte per determinare, a suo piacimento, l'una o l'altra giurisdizione". La suddetta Corte rilevava inoltre che il difetto di giurisdizione non poteva dirsi venuto meno per avere il NO, con l'atto di appello, sostenuto di avere agito a tutela del proprio diritto alla salute e alla integrità fisica, trattandosi di domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. Ha proposto ricorso per cassazione il NO, sulla base di un unico motivo. Ha resistito con controricorso il Ministero dell'Interno eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'impugnazione (sentenza notificata in data 16 giungo 2000; ricorso per cassazione notificato all'Amministrazione a mezzo del servizio postale, con consegna del relativo plico il 3 ottobre 2000).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività e, quindi, di inammissibilità del ricorso.
Essa è infondata. Risulta dagli atti (che questa Corte può esaminare dato il carattere dell'eccezione) che la sentenza impugnata è stata notificata, a cura dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, il 16/6/2000, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato all'Amministrazione dell'Interno presso la suddetta Avvocatura distrettuale il 30/9/2000.
Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in ipotesi di ricorso per cassazione notificato all'Avvocatura distrettuale, il vizio della notifica è sanato, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio - come nel caso di specie - del destinatario del ricorso, dovendosi desumere da tale circostanza che l'atto abbia raggiunto il suo scopo (Cass. 28 luglio 1997n. 7037 ex plurimis); ed è stato anche affermato che la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, resta comunque sanata, con effetto ex tunc, dalla rinnovazione della notifica stessa presso l'Avvocatura generale, ancorché in data successiva alla scadenza del termine utile per notificare (Cass. sez. un. 6 febbraio 1998 n. 1275). Nella specie tale termine scadeva proprio il 30/9/2000 e, pertanto, l'eccezione va rigettata.
Può quindi passarsi ad esaminare l'unico motivo di censura con il quale il NO, denunciando violazione di legge in relazione al n. 1 dell'art. 360 C.P.C., contesta la pronuncia di declinatoria della giurisdizione da parte del giudice ordinario. Assume il ricorrente che il giudice di appello non aveva esattamente individuato la fattispecie in esame, affermando che avrebbe dovuto essere impugnato davanti al giudice amministrativo il provvedimento di congedo per infermità, sia perché fondato su un giudizio medico-legale non sindacabile dal giudice amministrativo, sia perché è stato lo stesso organo tecnico a smentire, nella successiva visita medica, il presupposto sulla cui base era stato emanato il provvedimento di congedo che, in quanto palesemente viziato, ben potrebbe essere disapplicato dal giudice ordinario. La fattispecie dedotta troverebbe invece la sua disciplina nell'art. 2043 c.c.: il danno subito dal ricorrente non sarebbe connesso al rapporto di servizio con la p.a., bensì deriverebbe dalla erronea diagnosi di un'infermità altamente invalidante, errore che ha colpito il cittadino-lavoratore nella sfera degli inviolabili diritti della personalità.
La censura non è fondata. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di impiego pubblico, si estende anche alle controversie aventi contenuto meramente patrimoniale ogni qualvolta la pretesa dedotta in giudizio trovi titolo necessario nel rapporto di pubblico impiego, nel senso che questo, considerato nella sua costituzione, svolgimento od estinzione, funzioni da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che sarebbero stati disconosciuti o comunque lesi in pregiudizio del dipendente. Spetta, pertanto, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda con la quale un dipendente pubblico lamenti l'illegittima perdita di emolumenti in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto, ancorché tali pretese di corresponsione vengano sollevate sotto il profilo di un riconoscimento di danni derivanti da un atto amministrativo illegittimo (Cass. sez. un. 26 gennaio 1995 n. 899). E più recentemente ha precisato che ai fini del riparto della giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, assume valore determinante l'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta e, precisamente, se essa sia contrattuale o extracontrattuale, dovendosi ritenere proposta la seconda tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore dell'azione contrattuale, e quindi allorché, per esempio, il danneggiato invochi la responsabilità aquiliana ovvero chiede genericamente il risarcimento del danno senza dedurre una specifica obbligazione contrattuale, e dovendosi, invece, ritenere proposta l'azione di responsabilità contrattuale - con la conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo - sol quando la domanda di risarcimento sia espressamente fondata sull'inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione (Cass. sez. un. 11 luglio 2001 n. 9385). Ora il giudice di appello, facendo puntuale applicazione dei principi esposti, ha chiarito che se è "vero che la giurisdizione del giudice ordinario non può essere esclusa in favore del giudice amministrativo per il solo fatto che con la domanda venga denunciata, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal rapporto dedotto, l'illegittimità di atti amministrativi, potendo tale circostanza condurre alla verifica in via incidentale della loro legittimità da parte del giudice ordinario ed eventualmente alla loro disapplicazione ai sensi dell'art. 5 all. E l. n. 2248 del 1865,...ciò è valido soltanto quando non si verta in tema di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non essendo in tal caso consentito al giudice ordinario conoscere delle domande risarcitorie connesse al rapporto di pubblico impiego se non limitatamente a quelle consequenziali, dopo la pronuncia di illegittimità degli atti amministrativi da parte del TAR". E nella specie non è seriamente dubitabile che il NO abbia lamentato, a carico dell'Amministrazione di appartenenza, una precisa violazione degli obblighi inerenti al rapporto d'impiego inter partes, consistita nella erronea valutazione medico-legale delle sue condizioni di salute, valutazione che ha originato il provvedimento di congedo anticipato.
Nè vale opporre all'inevitabilità di questa conclusione la prospettazione, da parte dell'attuale ricorrente, di un'azione aquiliana di tutela del diritto alla salute, che per giurisprudenza consolidata è devoluta alla giurisdizione ordinaria. Anche a questo proposito la Corte territoriale, dopo avere rilevato l'inammissibilità di tale domanda ex art. 345 c.p.c. in quanto proposta per la prima volta in appello, ha comunque osservato che essendo la domanda risarcitoria parametrata sui soli emolumenti (stipendi, scatti di anzianità ecc.) non percepiti a causa dell'illegittimo anticipato collocamento a riposo, si trattava pur sempre di un danno di natura patrimoniale e non alla salute. Tirando i fili del discorso e concludendolo, il ricorso va rigettato, con correlata dichiarazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2002