CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19852 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal: Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con ordinanza del 11/11/2025; in relazione alla declaratoria di incompetenza emessa dal: Tribunale di Siracusa con l'ordinanza del 19/10/2023; nei procedimento esecutivo pendente nei confronti di Lo SO RL;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Siani;
Letta la requisitoria rassegnata, nel corso della trattazione scritta, dal Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di competenza del Tribunale di Siracusa;
/J' Penale Sent. Sez. 1 Num. 19852 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 20/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Siracusa, quale giudice dell'esecuzione - dopo che era stata proposta in data 1° agosto 2023 istanza, nell'interesse di RL Lo SO, di applicazione della continuazione ai reati oggetto delle otto sentenze dettagliatamente individuate nell'atto, contrassegnate dal progressivo raggiungimento della irrevocabilità, dall'Il dicembre 2016 al 12 ottobre 2020, prospettando la competenza dell'adìto Tribunale a provvedere - ha disposto, con provvedimento del 19 ottobre 2023, la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per le determinazioni di sua competenza, così individuando tale giudice come quello avente titolo a trattare l'istanza. Nel suddetto provvedimento si è osservato che, sebbene fra le condanne relative alla posizione di Lo SO sia presente anche una sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Siracusa, divenuta definitiva per ultima, rileva in via determinante il fatto che essa non rientra tra i titoli oggetto della domanda di continuazione. Si è argomentato, di conseguenza, nel senso che, ai fini dell'individuazione del giudice competente in tema di esecuzione, non è sufficiente, per l'applicazione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., il fatto della coesistenza di più sentenze irrevocabili a carico dello stesso soggetto, ma è necessari 9 a tal fine bt_ una pluralità di provvedimenti di giudici diversi dai quali derivi la stessa questione da delibare in sede esecutiva: pertanto, quando, pur nella sussistenza di giudicati emessi da giudici diversi, sorga questione concernente l'esecuzione di uno solo di essi per fatto non incidente in modo assoluto sull'esecutività degli altri, l'art. 665 cod. proc. pen. va applicato nel senso che è competente a conoscere dell'esecuzione di quel provvedimento il giudice che lo ha deliberato. In tale prospettiva, il Tribunale di Siracusa reputa irragionevole l'orientamento che assegna la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo, posto che, nel caso concreto, tale assunto generebbe la conseguenza che un giudice monocratico, nello specifico identificato da un Giudice onorario, si troverebbe a decidere su fatti di criminalità organizzata commessi in altri territori, dovendo anche aggiungersi che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli è, in questo caso, l'unico che possa operare la valutazione prescritta dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. verificando se l'istanza costituisca una mera reiterazione di domande precedenti. 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ricevuti gli atti, con ordinanza in data 11 novembre 2025, ha sollevato conflitto negativo di 2 competenza disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di cassazione. Il giudice proponente, sul tema controverso, ha considerato che si debba, invece, applicare, in relazione al chiaro disposto dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., il principio di diritto secondo cui, ove siano eseguibili più provvedimenti nei confronti dello stesso soggetto, la competenza funzionale si radica in capo al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione oggetto dell'incidente riguarda un unico e diverso titolo esecutivo, dovendo reputarsi non più frequentato il differente criterio interpretativo alla base del provvedimento emesso dal Tribunale di Siracusa: tale diversa interpretazione, del resto, potrebbe prestarsi a strumentali ricorsi in deroga al principio della precostituzione del giudice competente. Nel senso così prospettato, si segnala che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima è quella emessa dal Tribunale di Siracusa il 19 ottobre 2017, la cui irrevocabilità è stata conseguita il 10 aprile 2023, pronuncia evidenziata al n. 40 del certificato del casellario giudiziale. 3. Il Procuratore generale, nel corso della trattazione scritta, ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Siracusa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve, in primo luogo, ritenersi l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale — derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici dell'esecuzione sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo all'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva — appare insuperabile senza l'intervento risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 2. Con riferimento al contrasto interpretativo alla base del conflitto, la soluzione di esso deve dare, anzitutto, per assodato il principio secondo cui la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Confl. comp. in proc. Tsvetkov, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 6739 dei 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171 - 01). È, al riguardo, opportuna la specificazione secondo cui, per il rilievo della competenza e della relativa perpetuati°, rileva la situazione effettivamente maturata con riferimento al suddetto momento, non esclusivamente quella, 3 eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Confl. comp. in proc. De Luca, Rv. 281065 - 01; Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Confl. comp. in proc. D'Elia, Rv. 280683 - 01). 3. Quanto al criterio da osservare per addivenire all'individuazione del giudice dell'esecuzione competente, non è contestabile che - già per il solo fatto che i reati oggetto dell'istanza di applicazione della continuazione si deducono essere stati accertati con otto sentenze di condanna - la domanda inerisce a posizione soggettiva pacificamente raggiunta da una pluralità di provvedimenti da eseguire. Va, peraltro e in ogni caso, riaffermato il principio di diritto secondo cui, in tema di esecuzione, poiché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze eseguibili deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice, questi è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all'esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo, se la stessa non sia direttamente coinvolta nella delibazione della questione e anche se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta. Invero, a mente dell'art. 665 cod. proc. pen., sussiste la regola generale, dettata dal comma 1, della competenza di natura derivativa, in base alla quale, salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato, regola seguita da quelle sussidiarie di cui ai commi 2 e 3, afferenti sempre all'ipotesi in cui sia in esecuzione un solo provvedimento. Al di fuori di tale ambito, rileva invece la regola prevista dal successivo comma 4 dell'art. 665, cod. proc. pen., inerente al caso in cui non sia uno il provvedimento da eseguire, ma sussista una pluralità di provvedimenti eseguibili. In virtù di tale norma, se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (impregiudicati gli ulteriori, specifici criteri relativi al rapporto tra giudici ordinari e giudici speciali e al coordinamento, disciplinato dal comma 4-bis, tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale). In ordine all'interpretazione di questo criterio, essa - contrariamente all'opzione sollecitata dal Tribunale di Siracusa - è approdata alla condivisa conclusione che, siccome la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna deve essere 4 necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice, questi è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all'esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna o comunque contenenti statuizioni esecutive, indipendentemente dal fatto che ciascuna sentenza sia, o non, compresa nel provvedimento di cumulo a cui accede la delibazione richiesta. Pertanto, il principio operante in tema di competenza in executívis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto - principio già affermato nei vari ambiti del procedimento esecutivo (Sez. 1, n. 10787 del 20/02/2025, Confl. comp. in proc. Strangio, Rv. 287691 - 01; Sez. 1, n. 27160 del 31/05/2024, Confl. comp. in proc. Caiazzo, Rv. 286658 - 01; Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Confl. comp. in proc. Ricciardi, Rv. 282011 - 01; Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, [...], Rv. 272491 - 01) e da riaffermarsi con riferimento alla presente fattispecie - è quindi quello secondo cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo: l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi. In tale alveo è utile specificare che, sempre nell'ipotesi di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, il principio per cui la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo opera anche quando questo sia costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione, però, che tale sentenza comporti effetti esecutivi in dipendenza dei quali essa debba essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee a investire il giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018„ Confl. comp. in proc. Antonov, cit.; Sez. 1, n. 29570 del 13/06/2024, Confl. comp. in proc. Gernone, Rv. 286994 - 01, ha precisato che la sentenza, la quale abbia prosciolto per difetto di imputabilità e non abbia applicato misure di sicurezza nei confronti dell'autore del reato, costituisce titolo che, pur dovendo essere iscritto nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, non è idoneo a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, in quanto essa non è suscettibile di aprire alcuna procedura in sede esecutiva). Corollario della puntualizzazione svolta è che, ai fini dell'applicazione del criterio attributivo della competenza del giudice dell'esecuzione ex art. 665 cod. / 5 proc. pen. rilevano tutti i provvedimenti idonei a produrre effetti esecutivi e, quindi, oltre alle sentenze di condanna, anche ogni altro provvedimento suscettibile di determinare un incidente di esecuzione e, dunque, anche quei provvedimenti di proscioglimento i quali (tanto più se intervenuti in riforma di una condanna di primo grado) contengono statuizioni produttive di effetti rilevanti in executivis. Non è inutile aggiungere che la pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi determina che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l'individuazione del giudice competente in ordine alle questioni in tema di cumulo giuridico e di continuazione si deve pur sempre far riferimento al giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 3890 del 26/05/1999, [...], Rv. 213945 - 01). 4. Applicando tali principi alla fattispecie oggetto di scrutinio, si conferma il dato, esposto in parte narrativa, per cui l'istanza di applicazione della continuazione, che ha radicato il procedimento esecutivo, è stata presentata in data 1° agosto 2023: è a questa data, quindi, che, nel rispetto della perpetuatio, occorre compiere la verifica della competenza del giudice dell'esecuzione. In tal senso, è emerso che, rispetto a tale momento, la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Siracusa in data 19 ottobre 2017 ha conseguito l'irrevocabilità in data 1° aprile 2023, momento antecedente a quello di proposizione della domanda, caratterizzandosi essa - come è stato dato atto nello stesso provvedimento declinatorio della competenza - quale ultima sentenza di condanna, costituente provvedimento eseguibile. 4.1. Diviene, quindi, consequenziale l'individuazione nel Tribunale di Siracusa quale giudice dell'esecuzione competente e, come tale, funzionalmente destinato a provvedere su ogni questione attinente all'esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo e se essa non sia direttamente coinvolta dalla questione esecutiva oggetto di verifica. 4.2. Le controindicazioni manifestate dallo stesso Tribunale come effetti derivanti da questa opzione non risultano sorrette da base concreta e, in ogni caso, non rilevano ai presenti fini. La prospettazione secondo cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli sarebbe l'unico a poter verificare se la presente istanza costituisca una mera reiterazione di domanda già esitata, per gli effetti di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non può essere condivisa: il fascicolo dell'esecuzione inerente al condannato - che, ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., è promossa e curata "di ufficio" dal pubblico ministero presso il giudice 6 ( indicato dall'art. 665 cod. proc. pen., e che, quindi, nel caso in esame è nella necessaria disponibilità del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa - ben può essere (e, nei congrui casi, è rilevante che sia) richiesto in visione dal giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei suoi poteri, anche ufficiosi, conferitigli dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.; di guisa che, anche e soprattutto per tale via, egli ha titolo e possibilità di verificare anche le scansioni pregresse della vicenda esecutiva attinente al condannato. In ordine, poi, al fatto che l'enucleato criterio attributivo della competenza in executivis può anche determinare che il potere-dovere di conoscere del procedimento si radichi in capo a un giudice monocratico e che tale giudice possa essere impersonato da un magistrato appartenente alla categoria dei giudici onorari, deve osservarsi che l'individuazione del giudice naturale, anche per l'individuazione di quello competente, si effettua secondo i criteri stabiliti dalla legge, mentre, poi, per ciò che concerne il riparto delle funzioni all'interno dell'ufficio giudiziario, operano le regole tabellari deputate a rendere operativa - nel rispetto della normativa di settore, compresa quella inerente alla magistratura onoraria (ivi incluso il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116) - l'articolazione specifica delle funzioni stesse. In questa sede, resta dirimente il rilievo che, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione competente si individua nel Tribunale di Siracusa. 5. Pertanto, va affermata la competenza di tale Tribunale a decidere sull'istanza esecutiva indicata e disposta la conseguente trasmissione degli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Siracusa cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 20/03/2026.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Siani;
Letta la requisitoria rassegnata, nel corso della trattazione scritta, dal Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di competenza del Tribunale di Siracusa;
/J' Penale Sent. Sez. 1 Num. 19852 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 20/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Siracusa, quale giudice dell'esecuzione - dopo che era stata proposta in data 1° agosto 2023 istanza, nell'interesse di RL Lo SO, di applicazione della continuazione ai reati oggetto delle otto sentenze dettagliatamente individuate nell'atto, contrassegnate dal progressivo raggiungimento della irrevocabilità, dall'Il dicembre 2016 al 12 ottobre 2020, prospettando la competenza dell'adìto Tribunale a provvedere - ha disposto, con provvedimento del 19 ottobre 2023, la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per le determinazioni di sua competenza, così individuando tale giudice come quello avente titolo a trattare l'istanza. Nel suddetto provvedimento si è osservato che, sebbene fra le condanne relative alla posizione di Lo SO sia presente anche una sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Siracusa, divenuta definitiva per ultima, rileva in via determinante il fatto che essa non rientra tra i titoli oggetto della domanda di continuazione. Si è argomentato, di conseguenza, nel senso che, ai fini dell'individuazione del giudice competente in tema di esecuzione, non è sufficiente, per l'applicazione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., il fatto della coesistenza di più sentenze irrevocabili a carico dello stesso soggetto, ma è necessari 9 a tal fine bt_ una pluralità di provvedimenti di giudici diversi dai quali derivi la stessa questione da delibare in sede esecutiva: pertanto, quando, pur nella sussistenza di giudicati emessi da giudici diversi, sorga questione concernente l'esecuzione di uno solo di essi per fatto non incidente in modo assoluto sull'esecutività degli altri, l'art. 665 cod. proc. pen. va applicato nel senso che è competente a conoscere dell'esecuzione di quel provvedimento il giudice che lo ha deliberato. In tale prospettiva, il Tribunale di Siracusa reputa irragionevole l'orientamento che assegna la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo, posto che, nel caso concreto, tale assunto generebbe la conseguenza che un giudice monocratico, nello specifico identificato da un Giudice onorario, si troverebbe a decidere su fatti di criminalità organizzata commessi in altri territori, dovendo anche aggiungersi che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli è, in questo caso, l'unico che possa operare la valutazione prescritta dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. verificando se l'istanza costituisca una mera reiterazione di domande precedenti. 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ricevuti gli atti, con ordinanza in data 11 novembre 2025, ha sollevato conflitto negativo di 2 competenza disponendo trasmettersi gli atti alla Corte di cassazione. Il giudice proponente, sul tema controverso, ha considerato che si debba, invece, applicare, in relazione al chiaro disposto dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., il principio di diritto secondo cui, ove siano eseguibili più provvedimenti nei confronti dello stesso soggetto, la competenza funzionale si radica in capo al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione oggetto dell'incidente riguarda un unico e diverso titolo esecutivo, dovendo reputarsi non più frequentato il differente criterio interpretativo alla base del provvedimento emesso dal Tribunale di Siracusa: tale diversa interpretazione, del resto, potrebbe prestarsi a strumentali ricorsi in deroga al principio della precostituzione del giudice competente. Nel senso così prospettato, si segnala che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima è quella emessa dal Tribunale di Siracusa il 19 ottobre 2017, la cui irrevocabilità è stata conseguita il 10 aprile 2023, pronuncia evidenziata al n. 40 del certificato del casellario giudiziale. 3. Il Procuratore generale, nel corso della trattazione scritta, ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Siracusa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve, in primo luogo, ritenersi l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale — derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici dell'esecuzione sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo all'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva — appare insuperabile senza l'intervento risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 2. Con riferimento al contrasto interpretativo alla base del conflitto, la soluzione di esso deve dare, anzitutto, per assodato il principio secondo cui la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a provvedere si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Confl. comp. in proc. Tsvetkov, Rv. 277733 - 01; Sez. 1, n. 6739 dei 30/01/2014, Santaniello, Rv. 259171 - 01). È, al riguardo, opportuna la specificazione secondo cui, per il rilievo della competenza e della relativa perpetuati°, rileva la situazione effettivamente maturata con riferimento al suddetto momento, non esclusivamente quella, 3 eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale (Sez. 1, n. 16127 del 01/04/2021, Confl. comp. in proc. De Luca, Rv. 281065 - 01; Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, Confl. comp. in proc. D'Elia, Rv. 280683 - 01). 3. Quanto al criterio da osservare per addivenire all'individuazione del giudice dell'esecuzione competente, non è contestabile che - già per il solo fatto che i reati oggetto dell'istanza di applicazione della continuazione si deducono essere stati accertati con otto sentenze di condanna - la domanda inerisce a posizione soggettiva pacificamente raggiunta da una pluralità di provvedimenti da eseguire. Va, peraltro e in ogni caso, riaffermato il principio di diritto secondo cui, in tema di esecuzione, poiché la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze eseguibili deve essere necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice, questi è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all'esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo, se la stessa non sia direttamente coinvolta nella delibazione della questione e anche se la relativa pena sia stata espiata o risulti in altro modo estinta. Invero, a mente dell'art. 665 cod. proc. pen., sussiste la regola generale, dettata dal comma 1, della competenza di natura derivativa, in base alla quale, salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato, regola seguita da quelle sussidiarie di cui ai commi 2 e 3, afferenti sempre all'ipotesi in cui sia in esecuzione un solo provvedimento. Al di fuori di tale ambito, rileva invece la regola prevista dal successivo comma 4 dell'art. 665, cod. proc. pen., inerente al caso in cui non sia uno il provvedimento da eseguire, ma sussista una pluralità di provvedimenti eseguibili. In virtù di tale norma, se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (impregiudicati gli ulteriori, specifici criteri relativi al rapporto tra giudici ordinari e giudici speciali e al coordinamento, disciplinato dal comma 4-bis, tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale). In ordine all'interpretazione di questo criterio, essa - contrariamente all'opzione sollecitata dal Tribunale di Siracusa - è approdata alla condivisa conclusione che, siccome la determinazione della posizione di un soggetto nei cui confronti sono state pronunziate più sentenze di condanna deve essere 4 necessariamente unitaria e fare capo, quindi, a un unico giudice, questi è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente all'esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna o comunque contenenti statuizioni esecutive, indipendentemente dal fatto che ciascuna sentenza sia, o non, compresa nel provvedimento di cumulo a cui accede la delibazione richiesta. Pertanto, il principio operante in tema di competenza in executívis in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto - principio già affermato nei vari ambiti del procedimento esecutivo (Sez. 1, n. 10787 del 20/02/2025, Confl. comp. in proc. Strangio, Rv. 287691 - 01; Sez. 1, n. 27160 del 31/05/2024, Confl. comp. in proc. Caiazzo, Rv. 286658 - 01; Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Confl. comp. in proc. Ricciardi, Rv. 282011 - 01; Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018, [...], Rv. 272491 - 01) e da riaffermarsi con riferimento alla presente fattispecie - è quindi quello secondo cui la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo: l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi. In tale alveo è utile specificare che, sempre nell'ipotesi di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, il principio per cui la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo opera anche quando questo sia costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione, però, che tale sentenza comporti effetti esecutivi in dipendenza dei quali essa debba essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee a investire il giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 9547 del 15/01/2018„ Confl. comp. in proc. Antonov, cit.; Sez. 1, n. 29570 del 13/06/2024, Confl. comp. in proc. Gernone, Rv. 286994 - 01, ha precisato che la sentenza, la quale abbia prosciolto per difetto di imputabilità e non abbia applicato misure di sicurezza nei confronti dell'autore del reato, costituisce titolo che, pur dovendo essere iscritto nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, non è idoneo a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, in quanto essa non è suscettibile di aprire alcuna procedura in sede esecutiva). Corollario della puntualizzazione svolta è che, ai fini dell'applicazione del criterio attributivo della competenza del giudice dell'esecuzione ex art. 665 cod. / 5 proc. pen. rilevano tutti i provvedimenti idonei a produrre effetti esecutivi e, quindi, oltre alle sentenze di condanna, anche ogni altro provvedimento suscettibile di determinare un incidente di esecuzione e, dunque, anche quei provvedimenti di proscioglimento i quali (tanto più se intervenuti in riforma di una condanna di primo grado) contengono statuizioni produttive di effetti rilevanti in executivis. Non è inutile aggiungere che la pluralità dei provvedimenti suscettibili di effetti esecutivi determina che, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., anche per l'individuazione del giudice competente in ordine alle questioni in tema di cumulo giuridico e di continuazione si deve pur sempre far riferimento al giudice che ha emesso la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima (Sez. 1, n. 3890 del 26/05/1999, [...], Rv. 213945 - 01). 4. Applicando tali principi alla fattispecie oggetto di scrutinio, si conferma il dato, esposto in parte narrativa, per cui l'istanza di applicazione della continuazione, che ha radicato il procedimento esecutivo, è stata presentata in data 1° agosto 2023: è a questa data, quindi, che, nel rispetto della perpetuatio, occorre compiere la verifica della competenza del giudice dell'esecuzione. In tal senso, è emerso che, rispetto a tale momento, la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Siracusa in data 19 ottobre 2017 ha conseguito l'irrevocabilità in data 1° aprile 2023, momento antecedente a quello di proposizione della domanda, caratterizzandosi essa - come è stato dato atto nello stesso provvedimento declinatorio della competenza - quale ultima sentenza di condanna, costituente provvedimento eseguibile. 4.1. Diviene, quindi, consequenziale l'individuazione nel Tribunale di Siracusa quale giudice dell'esecuzione competente e, come tale, funzionalmente destinato a provvedere su ogni questione attinente all'esecuzione di una qualsiasi tra le sentenze di condanna, pur se detta sentenza sia compresa in un provvedimento di cumulo e se essa non sia direttamente coinvolta dalla questione esecutiva oggetto di verifica. 4.2. Le controindicazioni manifestate dallo stesso Tribunale come effetti derivanti da questa opzione non risultano sorrette da base concreta e, in ogni caso, non rilevano ai presenti fini. La prospettazione secondo cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli sarebbe l'unico a poter verificare se la presente istanza costituisca una mera reiterazione di domanda già esitata, per gli effetti di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non può essere condivisa: il fascicolo dell'esecuzione inerente al condannato - che, ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen., è promossa e curata "di ufficio" dal pubblico ministero presso il giudice 6 ( indicato dall'art. 665 cod. proc. pen., e che, quindi, nel caso in esame è nella necessaria disponibilità del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa - ben può essere (e, nei congrui casi, è rilevante che sia) richiesto in visione dal giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei suoi poteri, anche ufficiosi, conferitigli dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.; di guisa che, anche e soprattutto per tale via, egli ha titolo e possibilità di verificare anche le scansioni pregresse della vicenda esecutiva attinente al condannato. In ordine, poi, al fatto che l'enucleato criterio attributivo della competenza in executivis può anche determinare che il potere-dovere di conoscere del procedimento si radichi in capo a un giudice monocratico e che tale giudice possa essere impersonato da un magistrato appartenente alla categoria dei giudici onorari, deve osservarsi che l'individuazione del giudice naturale, anche per l'individuazione di quello competente, si effettua secondo i criteri stabiliti dalla legge, mentre, poi, per ciò che concerne il riparto delle funzioni all'interno dell'ufficio giudiziario, operano le regole tabellari deputate a rendere operativa - nel rispetto della normativa di settore, compresa quella inerente alla magistratura onoraria (ivi incluso il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116) - l'articolazione specifica delle funzioni stesse. In questa sede, resta dirimente il rilievo che, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione competente si individua nel Tribunale di Siracusa. 5. Pertanto, va affermata la competenza di tale Tribunale a decidere sull'istanza esecutiva indicata e disposta la conseguente trasmissione degli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Siracusa cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 20/03/2026.