Sentenza 25 giugno 2008
Massime • 1
In tema di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, la richiesta di fissazione dell'udienza di convalida avanzata dal P.M. nonostante nelle 48 ore dall'arresto il giudice già tenesse udienza, non dà luogo ad alcuna nullità del procedimento laddove la predetta udienza venga fissata all'interno del predetto arco temporale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2008, n. 31463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31463 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 25/06/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 778
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 8010/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
nel processo
contro
:
ET TO, nato in [...] il [...];
avverso la ordinanza resa in data 11.2.2008 dal Tribunale monocratico di Nola.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MURA Antonio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con ordinanza resa all'udienza dell'11.2.2008 il giudice monocratico del Tribunale di Nola non ha convalidato l'arresto di TO VA, indagato per contrabbando di kg. 46,120 di tabacco lavorato estero.
A giustificazione della decisione il giudice ha osservato che:
- l'arresto (in flagranza) era stato eseguito alle ore 9,30 del 9.2.2008;
- nella stessa data era fissato tabellarmente regolare turno per la celebrazione di direttissime;
- la facoltà riconosciuta al pubblico ministero dall'art. 558 c.p.p., comma 4, di chiedere al giudice la fissazione di apposita udienza è esercitabile solo a condizione che il giudice non tenga già udienza e non sia quindi possibile la presentazione immediata dell'arrestato alla udienza prefissata.
2 - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché carenza e manifesta illogicità di motivazione.
Osserva che:
- il VA veniva arrestato alle ore 10,00 del 9.2.2008 - come risulta dal verbale in atti;
- quel che rileva non è comunque il momento dell'arresto, ma quello in cui tutti gli atti sono messi a disposizione del pubblico ministero;
- nel caso di specie gli atti (verbale di arresto e di sequestro) erano pervenuti all'ufficio via fax solo alle ore 13,27 del 9.2.2008 e quindi oltre il termine ragionevole per predisporre la presentazione dell'arrestato a giudizio direttissimo (senza considerare la circostanza che, in base a disposizioni interne, il pubblico ministero deve garantire la presentazione degli imputati, dei testi e di eventuali interpreti, entro le ore 10,30 del giorno di udienza).
3 - Il Procuratore generale in sede, ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata, osservando:
- che la cronologia delle attività compiute dopo l'arresto impediva la presentazione dell'arrestato alla udienza del 9.2.2008 e facoltizzava il p.m. alla richiesta di apposita udienza per il giudizio direttissimo;
- che comunque il giudice doveva verificare la predetta scansione temporale, sicché l'ordinanza era carente di motivazione sotto questo profilo.
4 - Il Tribunale monocratico di Nola ha giustificato il diniego della convalida sulla base della sentenza n. 31043 resa dalla Sesta sezione di questa Corte, in data 14.5.2004, P.M. in proc. Bedoui, rv. 229499. Osserva anzitutto il Collegio che in quel caso le scansioni temporali dell'arresto e degli adempimenti successivi erano materialmente diversi, perché l'arresto era avvenuto nella sera del 29.5.2003, mentre la udienza per il giudizio direttissimo si teneva il 30.5.2003 e il pubblico ministero aveva ricevuto gli atti la mattina dello stesso giorno, ma in ora verosimilmente più idonea al fine di consentirgli la presentazione diretta dell'arrestato in udienza. In secondo luogo, il Collegio rileva quanto segue:
- sembra indiscutibile il principio affermato dalla predetta sentenza Bedoui, secondo cui il pubblico ministero: a) ha il potere discrezionale di scegliere se richiedere la convalida dell'arresto al giudice delle indagini preliminari oppure richiedere la convalida dell'arresto, con il contestuale giudizio direttissimo, al tribunale (collegiale o monocratico); b) nel caso che abbia optato per la seconda soluzione, ha il potere di richiedere al giudice la fissazione di apposita udienza al più presto, solo se il giudice non tiene udienza entro le 48 ore dall'arresto;
- a parte il problema di verificare la concreta praticabilità della presentazione in udienza di colui che è stato arrestato nello stesso giorno (giacché l'ora dell'arresto potrebbe essere successiva ai tempi amministrativamente fissati per l'udienza), c'è comunque da chiedersi quale sanzione processuale è applicabile per il caso in cui il pubblico ministero chieda al giudice di fissare una udienza per il giudizio direttissimo, quando il giudice già teneva udienza nel giorno dell'arresto, e l'udienza richiesta venga fissata entro le 48 ore dall'arresto stesso (è il caso di specie);
- orbene, nessuna nullità è rilevabile nella fattispecie, giacché, se non è provata una lesione dei diritti dell'imputato ex art. 178 c.p.p., lett. c), sicuramente non sussiste neppure una nullità ai sensi della lett. a) dello stesso articolo, atteso che risultano rispettate le norme sulla capacità del giudice;
- neppure sussiste alcuna incompetenza per materia (e tanto meno per territorio) del giudice adito, posto che lo spostamento della udienza non sottrae a quest'ultimo il suo potere-dovere di decidere sul giudizio direttissimo;
- ne deriva che il giudice adito ha il dovere di decidere anche sulla convalida dell'arresto ai sensi dell'art. 391 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 558 c.p.p., comma 4, ultimo periodo, (addirittura è stato precisato che questo dovere permane anche nel caso che il giudice si ritenga incompetente per materia o per territorio: Cass. Sez. 1, n. 23197 del 28.4.2004, P.M. in proc. Velcu, rv. 228551; Cass. Sez. 4, n. 2574 del 19.12.2006, rv. 236506);
- in conclusione, sotto nessun profilo il giudice del giudizio direttissimo può rifiutare la convalida dell'arresto sol perché il pubblico ministero ha richiesto la fissazione della udienza, quando il giudice teneva già udienza entro le quarantotto ore dall'arresto, giacché questa circostanza è del tutto estranea ai requisiti previsti per la convalida dell'arresto.
Tanto premesso, nel caso di specie risultano rispettati sia il termine di 48 ore dall'arresto entro il quale il pubblico ministero deve richiedere la convalida, sia l'ulteriore termine di 48 ore entro il quale il giudice deve decidere al riguardo. Con la conseguenza che il giudice adito per il giudizio direttissimo (anche se per una udienza "irregolare") doveva decidere sulla convalida dell'arresto verificando se esistevano le ulteriori condizioni di legittimità previste dalla legge.
L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio allo stesso Tribunale monocratico di Nola, che dovrà decidere attenendosi ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Nola.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008