Sentenza 3 ottobre 2002
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 734 cod. pen., distruzione o deturpamento di bellezze naturali, non è sufficiente una qualsiasi alterazione naturalistica del sito in questione, ma è necessario che quella specifica alterazione incida sulla bellezza naturale, così che si realizzi quantomeno una lesione o anche un semplice turbamento del godimento estetico dei visitatori o utenti, anche potenziali, del luogo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2002, n. 40267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40267 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 03/10/2002
1. Dott. RAIMONDI LE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1864
3. Dott. RIZZO Aldo S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 11778/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE LE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 17.12.2001 dal tribunale di L'Aquila. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Favalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Ascenzo Lucantonio, che ha insistito nel ricorso;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 17.12.2001 il tribunale monocratico di l'Aquila ha dichiarato LE CE colpevole del reato di cui all'art. 734 c.p. - così riqualificato il capo di imputazione - perché, quale legale rappresentante del CO.GE.R.L, aveva alterato e deturpato le bellezze naturali di un terreno in stato di abbandono, adiacente al fiume Raiale, ricompreso nel Parco Nazionale del Gran Sasso (zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico), mediante scarichi abusivi di acque reflue provenienti da insediamenti civili;
e per l'effetto l'ha condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di lire 2.000.000 di ammenda. In sintesi, il giudice ha accertato che in data 30.6.1999 il CO.GE.R.L aveva assunto dal Comune di L'Aquila la gestione della rete fognaria;
che con delibera 585 del 25.6.1999 la Giunta comunale si era assunto l'impegno di provvedere al completamento del collettore fognario (tra cui quello servente la zona di Assergi), peraltro richiedendo al CO.GE.R.L il contributo di un miliardo di lire;
che, in data 12.11.1999, il teste maresciallo Fazio aveva verificato che in corrispondenza dello scarico di Assergi esisteva una zona di circa 200 metri quadrati coperta di liquami, con fango e canneto, e con odore nauseabondo;
che tale situazione, sebbene risalente nel tempo, sicuramente era dovuta anche al flusso continuo di scarichi recenti non depurati e configurava un'alterazione delle bellezze naturali del luogo. Tanto premesso, il giudice ha ritenuto che (anche) il CE era responsabile di tale alterazione, giacché aveva omesso i doverosi controlli sulla rete fognante da lui gestita, non potendo limitarsi ad aspettare che il Comune provvedesse alla costruzione programmata del suddetto collettore.
2 - Avverso la condanna ha proposto ricorso l'imputato, col ministero del difensore, deducendo in sostanza quattro motivi a sostegno. In particolare lamenta:
2.1 - inosservanza o erronea applicazione della norma incriminatrice, perché per integrare il reato di danno di cui all'art. 734 c.p. non è sufficiente una qualsiasi alterazione del terreno, ma è necessario che l'alterazione abbia determinato la distrazione o il deterioramento delle bellezze naturali;
2.2 - ancora inosservanza o erronea applicazione della norma incriminatrice, giacché il suddetto reato ha natura commissiva, ovvero, se si ritiene un reato omissivo improprio può essere imputato solo a chi ha l'obbligo giuridico di conservare il bene protetto, e quindi non al CE;
2.3 - in subordine mancanza o insufficienza di motivazione, giacché qualora il giudice avesse inteso sussistere anche il deturpamento delle bellezze naturali, non aveva offerto alcuna base argomentativa a tale assunto;
2.4 - sempre in subordine, motivazione incoerente e incompleta, laddove il giudice aveva ritenuto che il CE aveva il dovere di attivarsi, non potendo limitarsi ad aspettare che il Comune provvedesse alla costruzione del collettore fognario.
3 - Il ricorso merita accoglimento.
In ordine al primo e terzo motivo (nn.
2.1 e 2.3), invero, non può dirsi che il tribunale abbia accertato l'elemento oggettivo del reato con una motivazione specifica adeguata, essendosi limitato ad affermare apoditticamente che Io scarico delle acque fognarie comportava di conseguenza un'alterazione delle bellezze naturali. Dalla sentenza risulta insomma che lo sversamento delle acque reflue fognarie aveva alterato il luogo, ma non risulta perché detta alterazione configurasse anche una distruzione o deturpamento delle bellezze naturali del luogo stesso. È noto che per integrare il reato di cui all'art. 734 c.p. non basta qualsiasi alterazione naturalistica del sito, ma è necessaria quella specifica alterazione giuridica che incide sulla bellezza naturale, cagionando la lesione o il turbamento del godimento estetico dei potenziali visitatori o utenti del luogo (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Un. n. 248 del 12.1.1993, c.c. 21.10.1992, Molinari, rv. 193415). Su quest'ultimo profilo la motivazione non può non dirsi carente.
Ma il punto più grave in cui la sentenza risulta viziata di illegittimità è quello relativo all'imputabilità soggettiva del fatto-reato (nn.
2.1 e 2.4 del ricorso).
Come già riferito in narrativa, il comune dell'Aquila, a far data dal 30 giugno 1999, aveva trasferito al Consorzio per la gestione delle Risorse Idriche (CO.GE.R.I.) la gestione di tutte le reti fognanti in esercizio del territorio comunale, specificando tuttavia che la gestione delle reti in corso di realizzazione o riattivazione, comprensive della sistemazione del collettore di Via Strinella e delle relative opere connesse, doveva essere assunta direttamente dal CO.GE.R.I. solo dopo le operazioni di collaudo o di avviamento (v. il verbale di trasferimento datato 25.6.1999).
Se, come sembra di capire dalla sentenza impugnata, lo sversamento dalla rete fognaria in località Assergi era cagionato dalla mancata o incompleta sistemazione del collettore, è evidente che l'ipotizzato deturpamento delle bellezze naturali del luogo non poteva essere imputato al legale rappresentante del Consorzio, per la semplice ragione che il CO.GE.R.I. - a norma di contratto - non aveva ancora preso in gestione la porzione di rete fognaria interessata allo sversamento.
Comunque, sul punto l'accertamento del fatto appare lacunoso, tanto da non consentire un adeguato controllo della decisione da parte di questo giudice. In particolare non è chiara la modalità e la causa dello sversamento dei reflui fognari, la relazione tra detto sversamento e la mancanza del costruendo collettore, e quindi in definitiva non è del tutto accettabile la ripartizione di responsabilità tra il comune e il consorzio appaltatore. Si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice del merito ai sensi dell'art. 623 lett. d) c.p.p., perché rivaluti il fatto nei suoi elementi oggettivi e soggettivi alla luce dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2002