Sentenza 6 maggio 2010
Massime • 1
Il prelevamento della merce dai banchi di vendita di un grande magazzino a sistema "self service" e l'allontanamento senza pagare realizzano il reato di furto consumato, ma allorché l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli l'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, il delitto non può dirsi consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole, perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso.
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1. La sentenza che può leggersi in allegato affronta il seguente caso: un uomo sottrae della merce dagli scaffali di un supermercato, occultandola su di sé; supera la barriera delle casse, senza pagare il prezzo, e viene quindi fermato dagli addetti alla sorveglianza del punto vendita, che intervengono non appena suona l'allarme del sistema antitaccheggio. Il fatto è qualificabile come furto consumato o solo tentato? E, nell'ipotesi - ricorrente nel caso di specie - in cui l'uomo, suonato l'allarme, usi minaccia o violenza per assicurarsi il possesso della merce, ovvero l'impunità, la rapina impropria configurabile è tentata o consumata? 2. Quanto al furto, la questione è notoriamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2010, n. 21937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21937 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea Presidente del 06/05/2010
Dott. OLDI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere N. 720
Dott. BRUNO Paolo Antonio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria rel. Consigliere N. 33260/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) ZA CE, N. IL 23/01/1984;
2) ZA OUSSANA, N. IL 01/07/1988;
avverso la sentenza n. 1253/2009 TRIBUNALE di BERGAMO, del 22/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. G. Izzo: accogliendo del ricorso. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 22 maggio 2009 con la quale, ex art. 444 c.p.p., è stata applicata a LA LA e LA US la pena di mesi uno e gg. 10 di reclusione oltre alla multa in relazione al reato di tentato furto aggravato di un paio di occhiali dagli espositori del supermercato Auchan, fatto del maggio 2009.
Deduce:
la erronea qualificazione giuridica del fatto, non essendo stato adeguatamente considerato che gli imputati venivano bloccati dopo avere varcato la linea delle casse e quindi fuori dell'area di vendita;
inoltre essi avevano celato la refurtiva in una tasca. In secondo luogo sarebbe errato il riconoscimento della attenuante dell'art. 62 c.p., n. 4, essendo stato dato rilievo a tal fine, ad un evento invece ininfluente, quale la restituzione degli occhiali ad avente diritto.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto accogliersi il ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Sebbene sia indubbio che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento possa essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto (SS.UU. rv. 215825), la giurisprudenza di legittimità ritiene anche che la possibilità di ricorrere per cassazione, nel caso descritto, deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui trattisi di un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, dovendosi, per converso, escludere detta possibilità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (rv. 238286).
Ed è proprio quest'ultimo il caso verificatosi nella specie. La giurisprudenza di questa Corte , con riferimento alla fattispecie concreta, non è solo quella evocata dal Procuratore Generale impugnante, dovendosi pure ricordare quella che ha segnalato come, in tema di furto, fermo restando che il prelevamento della merce dai banchi di vendita dei grandi magazzini a sistema "self service" e l'allontanamento senza pagare realizzano il reato in esame deve ritenersi che quando l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, il delitto non è consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole. Ciò perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso (Rv. 213315). Massime precedenti Conformi: N. 11947 del 1992 Rv. 192608.
Non può dunque dirsi che le parti abbiano nella specie effettuato un patteggiamento sulla qualificazione giuridica del fatto e che il giudice abbia avallato tale illegittimo comportamento, essendo vero invece che, come si desume anche dalla motivazione della sentenza, il Tribunale ha inteso aderire alla giurisprudenza appena richiamata, valorizzando, in particolare, il fatto della installazione di un circuito di telecamere nel supermercato e la presenza di personale di vigilanza che aveva tenuto sotto controllo tutta l'azione furtiva. Per quanto poi concerne la assunta illegittimità del riconoscimento della attenuante ex art. 62 c.p., n. 4), occorre sottolineare che la stessa è stata concessa non solo in ragione dell'intervenuta restituzione del bene - evento che, come correttamente rilevato dal PG, era a tali fini ininfluente - ma anche per la considerata entità del danno cagionato, entità reputata modesta.
Il fatto che il PG impugnante, sul punto, rivendichi la erroneità dell'apprezzamento, si risolve in un ulteriore profilo di evidente inammissibilità del ricorso, perché la censura è articolata in fatto ed anche perché, in tema di patteggiamento, l'accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di recesso, sicché è inammissibile l'impugnazione del procuratore generale fondata su censure che si risolvono in un recesso dall'accordo, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del pubblico ministero, nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un potere che non spetta alle parti (Rv. 233369).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010