Sentenza 25 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2003, n. 11560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11560 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P. 26/4/1986 BLICA ITALIANA N. 131 TAB. ALL MATERIA DISCIPLINARE 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Diseif. notais SEZIONE TERZA CIVILE 0 6 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 5 Dott. Ernesto LUPO Presidente R.G.N. 21443/02 1 25435 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Cron. - 1 Dott. Ennio Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere Ud. 08/05/03 Dott. Angelo SPIRITO M Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTE NZA sul ricorso proposto da: LO OB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA N RICCOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO COLACINO, che 10 difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO BARSANTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
- intimato avversO la sentenza n. 79/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione I Civile, emessa il 12/10/01 e 2003 1106 depositata il 16/01/02 (R.G. 108/01); -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/05/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Alberto Libertino RUSSO, che ha chiesto si rigetti il ricorso con le pronunce di legge. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 25.7.2000, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lucca promuoveva procedimento disciplinare nei confronti del notaio RO OM, sostenendo che l'incolpato aveva tenuto a Viareggio ed а Castelnuovo Garfagnana, fino alla data della contestazione, recapiti con studi stabili, strutturati ed organizzati, fuori dalla sede di Barga, nonché per aver dato luogo a fatti di concorrenza illecita, anche mediante indebiti mezzi di pubblicità, oltre che in violazione di percentuali di produttività, fissate dal Consiglio Notarile di Lucca. Il tribunale di Lucca, con sentenza del 27.2.2001, riteneva il notaio responsabile dell'infrazione disciplinare prevista dall'art. 26 della 1. notarile, per il periodo dal 24 luglio 1998, applicandoglial 4 dicembre la sanzione della sospensione per la durata di un mese. La Corte di appello di Firenze, adita dal notaio, rigettava 1'appello. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il OM, che ha presentato memoria. Motivi della decisione Rileva questa Corte che, rispetto all'esame dei motivi di ricorso, è preliminare ed assorbente ilil fatto che l'azione disciplinare è prescritta. 3 Infatti la prescrizione dell'azione disciplinare contro i espressamente previsto dall'art. 146 1. notai, come 16.2.1913, n. 89, si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, "ancorchè vi siano stati atti di procedura", e quindi non subisce interruzione per effetto del procedimento .disciplinare, della contestazione delle infrazioni, delle pronunce del Consiglio notarile o del tribunale ( un'ipotesi di sospensione essendo , invece, configurabile, per effetto della pendenza del procedimento penale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2.2.1990, n. 40). Detta prescrizione determina 1'improcedibilità dell'azione disciplinare, che opera "ex lege" e deve quindi essere rilevata anche d'ufficio ed in sede di legittimità, ove deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con preclusione di ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge (Cass. 2.11.1994, n. 9214; Cass. 2.4.1995, n. 4055). Ne consegue che nella fattispecie, essendo stato il ricorrente ritenuto colpevole dell'infrazione ascrittagli solo per il periodo 24 luglio 4 dicembre 1998 dal giudice di primo grado ed essendo stata la sentenza, impugnata solo dal notaio e non dal p.m., confermata in appello, l'azione disciplinare è prescritta per il decorso di quattro anni. Per effetto della detta prescrizione dell'azione Q. disciplinare, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
P.Q.M.
Dichiara estinta per prescrizione l'infrazione ascritta. Cassa senza rinvio l'impugnata sentenza. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, li 8 maggio 2003. I l Presidente Il cons. est. Auto missegreto Елмий ир ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 2 MATERIA DISCIPLINARE IL CANCELLIERE CT Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 25 LUG. 2003 000 A L CANCELDERE C1 Dot' ssa 5