Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2001, n. 5351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5351 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO $15 35 1 /20 1 NE LA CORTE S Oggetto Regolamento de competence SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19008/99 Presidente GIUSTINIANI Dott. Vito Dott. Vittorio DUVA Consigliere Cron.4532 Dott. Giovanni Silvio Coco Rel. Consigliere Rep. 1926 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 08/11/00 Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere CORTE SU ZIONE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L3000 sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: 10 APR. 2001 domiciliato in ROMA VIAelettivamente KA JO, 391 presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SCALIA che lo difende, giusta delega in CLAUDIO FEDERICO, atti;
- ricorrente LIRE 3000 CANCELLERIA
contro
ASSITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato CG508976 EDUARDO CIERI, che lo difende, giusta delega in atti;
2,000 resistente 1737 nonchè
contro
COMITAS ASSIC SPA;
- intimato avversO la sentenza n. 5746/99 del Pretore di ROMA, depositata il 23/08/99; RG.17852/1996, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha chiesto si dichiari la competenza del Tribunale di Roma, con le conseguenze di legge. Premesso in fatto che: con ricorso notificato all'Assitalia spa ed alla Comitas spa in 1.c.a. il 14 ed il 13 ottobre 1999, KA SE ha chiesto regolamento di competenza avverso la sentenza del Pretore di Roma, depositata il 23 agosto 1999, con la quale tale giudice -nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'Assitalia, su ricorso di esso KA, per il pagamento della somma di L. 26.000.000, in base all'atto di transazione intervenuto con la Comitas in 1.c.a.- aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, essendo competente il Giudice di pace di Roma, e revocava il decreto ingiuntivo opposto. Il Pretore di Roma ha argomentato che l'eccezione 2 di incompetenza sollevata dall'Assitalia era fondata, a norma dell'art. 7, C. 2° c.p.c., infatti rientravano "tutte quelle controversienell'ambito di tale norma che abbiano comunque come presupposto che il danno di cui si richiede il risarcimento dev'essere derivato dalla circolazione del veicolo o del natante”. A sostegno del ricorso il KA deduceva che, nella specie, la domanda era diretta non ad ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione stradale, ma il pagamento di una somma di denaro, in virtù dell'atto di transazione che si assumeva intervento con la Comitas in 1.c.a., posto a base della domanda d'ingiunzione. Tutto ciò premesso in fatto, si Osserva in diritto quanto segue. Non vi dubbio che l'iniziativa, in sede monitoria, intrapresa dal KA è stata rivolta ad ottenere l'adempimento di una obbligazione essa derivante da un accordo transattivo che sarebbe stato concluso con la Comitas in 1.c.a. Orbene, a prescindere da ogni valutazione circa la esistenza e la validità, nonché la opponibilità all'impresa designata ai sensi dell'art. 25 1. 990/1969 di siffatto accordo, può senz'altro affermarsi che l'azione proposta dal KA ha mirato ad ottenere 3 l'adempimento di una obbligazione contrattuale, in virtù del titolo asseritamente costituito da quel contratto. Pertanto detta azione non può qualificarsi come azione "di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, secondo l'espressione usata dal 2° comma dell'art. 7 c.p.c., che specificamente si riferisce alla fattispecie di responsabilità aquiliana, rientrante nella competenza del giudice di pace fino al limite del valore di lire trenta milioni. Nella specie, trattasi, invece, di un rapporto giuridico obbligatorio secondo la prospettazione dell'istanza, per il quale la competenza del giudice di pace è prevista dal 1° comma del citato art. 7 entro il valore di lire cinque milioni. La causa rientra pertanto nella competenza per accoglimento del valore del Pretore, con conseguente ricorso proposto dal KA. Tuttavia, nelle more del procedimento, è entrato in vigore, con effetto dal 2 giugno 1999 ai sensi della L. 18 giugno 1998, n. 188, il D.Lgs. 29 febbraio 1998 n. 1 (norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) che, all'art. 49, ha abrogato l'art. 8 c.p.c., disciplinante la competenza del pretore, e 4 all'art. 50, ha attribuito al Tribunale tutte le cause che non siano di competenza di altro giudice. Sicchè, non essendovi più distinzione fra Tribunale e Pretore, in virtù dello jus superveniens, la causa instaurata avanti il Pretore di Roma rientra ormai nella competenza unica del Tribunale. Infatti gli artt. hoooo 132 e 133 delle disposizioni transitorie del D.Lgs. n. 290000 51 del 1998 hanno stabilito che i procedimenti pendenti davanti al Pretore alla data di efficacia del decreto sono definiti sulla base delle nuove disposizioni, sempre che a tale data non siano già state precisate le conclusioni o la causa non sia stato comunque ritenuta in decisione, altrimenti vanno definiti dal pretore sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. Ne discende che va dichiarata la competenza del MAS la Tribunale di Roma. Sussistono giusti motivi per ENTRATE compensazione delle spese. 2 A M O
P.Q.M.
R Dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio per regolamento di competenza. Così deciso in Roma 1'8.11.2000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTEV C ን Depositato in Cancelleria OGGI, 10 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 NC A mendola IL COLLABORATORE DI CANCEL A (NC EN) 5