Sentenza 26 febbraio 2001
Massime • 1
È ammissibile l'istanza del condannato a pena detentiva sospesa a norma dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. indirizzata al conseguimento non di una specifica misura alternativa alla detenzione, ma di una tra più misure indicate in via alternativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2001, n. 18960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18960 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consigli
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 26/02/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. " HE IO " N. 1388
3. " MP EF " REGISTRO GENERALE
4. " GIRONI EMILIO rel. est. Consigliere N. 031494/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAnei confronti di:
1) AL AZ N. il 11/04/1962
avverso ORDINANZA del 07/6/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iadecola (concl. conf.) La Corte
- vista l'ordinanza in epigrafe, che ha ammesso BA IO ad affidamento in prova terapeutico sul rilievo che lo stesso "nonostante qualche ricaduta nell'uso di stupefacenti e l'interruzione del programma per 20 giorni, sta seguendo con buona motivazione il programma, sottoponendosi periodicamente agli accertamenti (che negli ultimi mesi hanno dato esito negativo) e manifestando una revisione critica del passato";
- visto il ricorso del P.G., che lamenta violazione dell'art.656, commi 5 e 7 c.p.p. e carenza assoluta di motivazione in ordine all'eccezione di inammissibilità delle plurime istanze di misure alternative in via gradata proposte dal BA, sull'assunto che la richiesta deve essere circoscritta ad una sola misura, nonché violazione di legge e vizio motivazionale sul merito della decisione relativamente all'idoneità del programma di recupero ed all'esclusione della mera strumentalità della richiesta oltreché alla possibilità di formulare una prognosi positiva sulla funzione educativa e special-preventiva della misura;
- ritenuta l'infondatezza del primo motivo, non potendosi dal tenore dell'art. 656, commi 5 e 7, c.p.p. desumere l'inammissibilità di una richiesta estesa, gradatamente, a più di una misura alternativa, in un sistema che consente al giudice (v. art. 47 ter co. 1 bis ord. pen.) di applicare anche d'ufficio una misura più gravosa in difetto dei presupposti per l'applicazione di altra più favorevole ed ivi, dunque, incongruo sarebbe precludere all'interessato la facoltà di sollecitare egli stesso, in via gradata, l'ammissione ad una delle misure previste dalla legge;
- ritenuta, altresì, l'infondatezza del secondo motivo, risultando attestata nell'ordinanza l'esistenza in atti di idonea documentazione comprovante la preesistenza e la non strumentale preordinazione dello stato di tossicodipendenza del soggetto (di cui dà, del resto atto lo stesso ricorrente al punto a) del secondo motivo d'impugnazione) nonché l'idoneità del programma terapeutico concordato ed essendo la prognosi favorevole sull'efficacia della misura adeguatamente supportata, con non sindacabile valutazione di merito, dai rilievi circa l'attuale regolare osservanza del programma da parte del condannato e circa la negatività dei drug-tests degli ultimi mesi oltreché dalle risultanze delle più recenti relazioni del Set. T. circa l'esistenza di una revisione critica in atto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001