Sentenza 10 febbraio 2001
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2993 del 01https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 01/02/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 01/02/2022), n.2993 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente – Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere – Dott. RUSSO Rita – Consigliere – Dott. MONDINI Antonio – Consigliere – Dott. D'ORIANO Milena – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24025/201:3 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; – ricorrente – contro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2001, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
E N ISTRAZIO ee D.P.R. 26/4/1986 . 5 REG N IJ01 9 4 2 /0 1 B. A D LL. DEL T TAB. A R SENSI ESEN IBUTA 131 AI TERIA TR . N A REPUBBLICA ITALIANA M R. G. N. 22174/98 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. CRON. 4H12 SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Ud. 21/06/2000Composta dai Sigg. Magistrati: Michele CANTILLO - Presidente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Enrico PAPA - Consigliere - UFFICIO COPIE Giulio GRAZIADEI Richiesta copia studio dal Sig. Giuseppe FALCONE -H-SOLE 24 ORE 300 per diritti L. 10 FEB. 2001 Antonino DI BLASI rel. 11 IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 22174/98 R.G. proposto da BANCA INTESA S.p.A., già Banco Ambrosiano Veneto S.p.A., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e 0805tto difesa dall'Avv. Prof. Gaspare Falsitta e dall'Avv. Silvia Pansieri ed Amforted registro elettivamente domiciliata in Roma, Via Sardegna n. 40 presso l'Avv. Rita dufront faciussure for mendemento ceccesso ist Tuto di credito- filevue foi infentir Gradara, giusta procura in calce al ricorso, nature fitto Tessable - Ricorrente- et questa soggetto- Outerio alterators to postula ind ustr auves infosta -
contro
Prilevane soggetto MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, destinatori ingiuntee
- Intimato -
per la Cassazione della sentenza n. 98/34/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sezione n. 34 in data 02/10-06/11/97; CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 giugno CG069407 1228/2000 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2747 del 31/10/94 il Tribunale di Venezia, decidendo il giudizio promosso dai Sigg.ri DI MA e GI nei confronti del Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. ed avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, nel disporre la revoca di quest'ultimo provvedimento, perché notificato oltre il termine, condannava i predetti opponenti al pagamento, in favore della S.p.A. citata, della somma di L. 430.134.942, oltre accessori, in forza della fideiussione dagli stessi prestata a favore della S.r.l. Giorgio MA con sede in Murano, obbligato principale. Con riferimento a tale sentenza l'Ufficio Registro di Venezia provvedeva a liquidare l'imposta proporzionale del 3%, per un importo di L. 12.933.000 ed a notificare il relativo avviso. La Commissione Tributaria di primo grado di Venezia, innanzi alla quale il Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. impugnava il detto atto, con decisione n. 100/3/96, rigettava il relativo ricorso, opinando che bene avesse fatto l'Ufficio nel procedere alla registrazione del decreto ingiuntivo a tassa fissa ed alla registrazione della sentenza a tassa proporzionale, dal momento che quest'ultima concerneva esclusivamente il rapporto di fideiussione e non investiva in alcun modo il rapporto obbligatorio principale tra Banco Ambrosiano Veneto S.p.A. e S.r.l. Giorgio MA, l'unico assoggettato ad IVA e che poteva giustificare l'applicazione dell'imposta di registro a tassa fissa. 2 1 La Commissione Tributaria Regionale di Venezia con la sentenza in epigrafe indicata, esprimendo condivisione all'impugnata decisione, rigettava l'appello della contribuente, che condannava alle spese processuali. Quest'ultima, con ricorso notificato il 16 dicembre 1998, ha chiesto la cassazione di detta decisione per violazione e falsa applicazione della nota II all'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/86, in relazione agli artt. 360, c. 1, n. 3 C.p.C. e 62, c. 1, Decr. Leg.vo n. 546892, e la declaratoria di illegittimità della pretesa impositiva dell'Ufficio. In particolare, viene prospettata la violazione del principio dell'alternatività tra imposta di registro ed IVA, stabilito dall'art. 40 DPR citato, in presenza di una statuizione di condanna concernente il pagamento del corrispettivo per la prestazione di servizio soggetto ad IVA. Viene, pure, evidenziato che ciò che importa, agli effetti di che trattasi, è il fatto che sia identica l'obbligazione, a nulla rilevando l'autonomia del rapporto fideiussorio rispetto a quello principale e tanto meno la circostanza che la condanna del debitore principale e del fideiussore sia o meno contestuale. L'Amministrazione non si è costituita. Con memoria 29/05/2000 la ricorrente ha ulteriormente illustrato la tesi sostenuta a conforto delle domande spiegate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e merita accoglimento in adesione ai principi già affermati da questa Corte con numerose sentenze, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi (Corte Cass. - Sez. I^ - n. 3572 del 07/04/98; n. 9007 del 27/07/92). 3 ་ È stato, in vero, rilevato che: "L'art. 8 let. b) della Tariffa allegata al Testo Unico sull'imposta di registro di cui al DPR 26/04/86 n. 131 sottopone alla tassazione proporzionale, con aliquota del 3%, il decreto ingiuntivo esecutivo che rechi condanna al pagamento di somma di denaro o di valori (ovvero ad altre prestazioni ed alla consegna di beni); La nota II, apposta in calce a detta disposizione dall'art. 23 del DL 02/03/89 n. 69 (convertito, con modificazioni, in Legge 27/04/89 n. 154), stabilisce che non si applica tale tassazione, e che si rende, quindi, esigibile la sola imposta fissa, per il caso in cui la condanna inerisca a corrispettivo soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 di detto Testo Unico;
Il fatto influente ai fini impositivi, per le riportate norme, è il conseguimento da parte del creditore di titolo esecutivo per il soddisfacimento del proprio diritto, a prescindere dalla fonte del diritto stesso nel rapporto con l'intimato (separatamente tassabile, ove integri atti da registrare); La delineata natura del fatto tassabile comporta, come logico corollario, l'unicità del prelievo fiscale, anche quando la condanna sia impartita contro due o più condebitori in solido, indipendentemente dalla circostanza che l'obbligazione di uno di essi discenda da contratto fideiussorio ed abbia connotazioni di sussidiarietà; Nella solidarietà passiva, infatti, senza eccezione per la predetta ipotesi, i coobbligati devono eseguire la medesima prestazione (art. 1292 Cod. Civ.), per cui ne deriva che l'ordine di adempimento, a loro carico impartito con provvedimento giudiziale, configura condanna ad un solo pagamento". È stato, pure, affermato che: "Decisiva in proposito è la posizione del creditore, dato che, come si è visto, la tassazione investe il titolo esecutivo dallo stesso ottenuto;
Se il creditore abbia la qualità di “soggetto IVA”, e se l'adempimento reclamato sia riconducibile nell'ambito di una fattispecie che potenzialmente implichi l'insorgenza del suo obbligo скви di pagare l'IVA con rivalsa nei confronti del "solvens", come appunto si verifica, per chi conceda un prestito, quando consegua la controprestazione dovutagli (ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 26/10/72 n. 633), il provvedimento giudiziale in discorso assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all'IVA medesima;
Tanto basta per l'operatività del canone della prevalenza dell'IVA sull'imposta proporzionale di registro, atteso che la relativa regola, come esattamente considerato dalla Commissione Tributaria Regionale, si ricollega al mero assoggettamento di quel pagamento all'IVA, mentre non risente dell'eventualità che il prestito goda dell'esenzione dell'art. 10 n. 1 DPR n. 633 del 1972, non essendo questa compresa fra le specifiche e tassative ipotesi di esenzione per le quali il menzionato art. 40 deroga da detta prevalenza;
Il principio, poi, dell'unicità della tassazione esige, a fronte del 5 rientrare dell'ingiunzione di pagamento nella disciplina dell'IVA, di ritenere non conferente il rivolgersi dell'ordine giudiziale nei soli confronti, ovvero anche nei confronti di un obbligato in solido con il beneficiario del prestito, pure se la sua esposizione alla pretesa creditoria nasca da un rapporto distinto (quale il negozio costitutivo della fideiussione), perché la condanna ha sempre ad oggetto un versamento sottoposto ad IVA in ragione della sua natura di controprestazione del prestito accordato dalla Banca, quale che sia il soggetto tenuto al pagamento (il beneficiario del prestito, od il terzo che abbia offerto garanzia)". Ciò posto, ritiene questa Corte che la questione prospettata in ricorso abbia già avuto adeguata e sicura soluzione in una giurisprudenza che si ritiene di dover seguire (da ultimo, Corte Cass. Sez. V^ n. 6082 del- - 12/05/2000) e dalla quale non si ravvisano nuove e valide ragioni per discostarsi ed alla cui stregua può riaffermarsi: che quando concorrono l'IVA ed il tributo proporzionale di registro, in ossequio al criterio di alternatività, fissato dall'art. 40 DPR n. 131 del 1986 e dalla nota II^ che lo richiama, va individuata un'unica imposta applicabile;
che il decreto ingiuntivo esecutivo, che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli sulla scorta di finanziamento, UPRE configura condanna ad un pagamento soggetto all'IVA, ai sensi ed agli effetti dell'art. 40 del DPR n. 131 del 1986 e della nota II^ dell'art. 8 della relativa tariffa di modo che va registrato a tassa fissa, non con aliquota proporzionale, senza che rilevi l'indirizzarsi dell'ingiunzione 6 contro il solo debitore principale od il solo fideiussore, ovvero contro entrambi. Conclusivamente il ricorso va accolto e per l'effetto va cassata l'impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che si atterrà nella pronuncia ai principi indicati e che deciderà anche per le spese.
P. Q. M.
sentenzae rinvia adLa Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata se altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, anche per le spese. Così deciso in Roma il 21 giugno 2000. Il Presidente Dott. Michele Cantillo Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. Antonino Di Bla IL CANCELLIERE C1 LD IO DEPOSITATO IN CANCELLERIA SUPREMS Oggi 10 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 LD IO S A S B A R A G BIENTI DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB ALL. B. - N. 5 7 MATERIA TRIBUTARIA