Sentenza 20 maggio 2008
Massime • 1
In tema di conflitto di competenza, quando un imputato, con la stessa dichiarazione, commette il reato di calunnia nei confronti di un magistrato ed il reato di falsa testimonianza, gli atti devono essere trasmessi, senza operare alcuna separazione, al giudice competente ex art. 11 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2008, n. 23972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23972 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 20/05/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1503
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 005798/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GUP TRIBUNALE UDINE - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIP TRIBUNALE BOLOGNA;
ORDINANZA del 31/01/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Sentite le conclusioni del procuratore generale, in persona del Dott. Giuseppe Febbraro, il quale ha chiesto la dichiararsi la competenza del GUP del tribunale di Bologna.
PREMESSO IN FATTO
che seguito a deposizione testimoniale resa presso il tribunale di Udine tale RT LE è stato indagato per falsa testimonianza e per calunnia ai danni di un magistrato del pubblico ministero di quella sede giudiziaria, sicché gli atti sono stati trasmessi, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., a Bologna;
- che a Bologna si è proceduto separatamente per il reato di calunnia ai danni del magistrato e per il reato di falsa testimonianza;
che il giudice bolognese, mentre ha trattenuto presso di sè il processo per calunnia, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale per quello concernente la falsa testimonianza e ha disposto la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria di Udine, sulla osservazione che nel reato di falsa testimonianza non è configurabile una parte lesa da individuarsi nella persona che è stata accusata, come invece avviene nel reato di calunnia, sicché l'uno e non l'altro sono soggetti alla competenza derogata ai sensi dell'art. 11 c.p.p.;
- preso atto che il gip presso il tribunale di Udine, rilevata un'ipotesi di connessione idonea a spostare la competenza per tutti reati ai sensi dell'art. 16 c.p.p., comma 1, sulla considerazione che i due reati sono stati compiuti da un unico soggetto e con un'unica condotta, ha ritenuto la propria incompetenza in relazione al reato di falsa testimonianza e ha sollevato conflitto negativo di competenza.
RITENUTO IN DIRITTO
- che il conflitto sussiste, perché due giudici si sono dichiarati entrambi incompetenti ed è ammissibile;
- che questa corte con giurisprudenza risalente ha avuto occasione di decidere, in un caso pressoché identico (in quel caso le persone oggetto di testimonianza erano due, di cui una sola magistrato, mentre in questo caso sia le false dichiarazioni, sia la calunnia si riferiscono alla persona del magistrato), che quando un imputato, con la stessa dichiarazione, commetta il reato di calunnia nei confronti di un magistrato e di un altro soggetto accusandoli, pur sapendoli innocenti, di alcuni delitti e il reato di falsa testimonianza, gli atti vanno trasmessi, senza operare alcuna separazione, al giudice competente ex art. 41 bis in correlazione all'art. 48 ter c.p.p.. (Sez. 6, Sentenza n. 4297 del 31/01/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169041);
che, pur in presenza di giurisprudenza risalente che, a causa del tempo, fa addirittura riferimento a norme di legge diverse da quelle attualmente in vigore, i principi applicabili sono assolutamente identici e la soluzione adottata in quel precedente è del tutto condivisibile e reiterabile, ravvisandosi in questo caso una ipotesi di connessione inquadrarle nell'art. 12 c.p.p., lett. B, ancora, per dir così, più "vigorosa" di quella in precedenza giudicata;
che pertanto va determinata la competenza dell'autorità giudiziaria di Bologna.
P.Q.M.
La Corte determina la competenza del GUP del tribunale di Bologna, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2008