Sentenza 6 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5166 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S5 1 66 0 1 IN DE POPO Oggetto Regolamento SEZIONE TERZA CIVILE di competenza. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 2887/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Vittorio DUVA - Rel. Consigliere .M022 Cron. Dott. Ugo FAVARA Consigliere 1840 Consigliere Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere .11/10/00 Dott. Giuliano LUCENTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: ادن MB AD TI DITTA MB LIQUORI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato TIZIANA COMELLI con studio in CONE 34100 TRIESTE GALLERIA PROTTI 3, giusta delega in atti;
IL SOLE 24 ORE - ricorrente per och 1500 dal 6 APR. 2001
contro
LE SE TI DELL'ALBERGO "AL PELLEGRINO" di LE S. & C. S.n.c., elettivamente LIRE 1500 domiciliata in ROMA VIA CLITUNNO 51, presso lo studio CANCILLENA dell'avvocato ANDREA MARTIRE, difesa dall'avvocato 2000 GIUSEPPE PAVANO, giusta delega in atti;
1604 - resistente 0878830 1 avverso la sentenza n. 3/99 del Tribunale di TRIESTE, 1'11/11/98 e depositata il 04/01/99 (R.G. emessa 1539/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/10/00 dal Consigliere Dott. Vittorio DUVA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha chiesto si accolga il ricorso proposto da NO BO quale titolare della ditta BO RI con tutte le conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da NA LE nei confronti di NO BO, il Tribunale di Trieste, in grado di appello, con sentenza 4.1.1999, dichiarava l'incompetenza per valore del Pretore di Trieste ad emettere il decreto ingiuntivo in questione essendo competente per valore il Giudice di pace di Trieste, e revocava il decreto medesimo. Ricorre per regolamento di competenza NO Gam- boz, deducendo che emergeva dagli atti la competenza per valore del Pretore ad emettere il decreto ingiunti- vo. Resiste NA LE. Il ricorso è fondato. Assume, invero, rilievo assorbente l'operazione di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria che sono stati considerati dal Tribunale sul periodo di quattro mesi, mentre tra il momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (e cioè il 26.2.1996) e la data della fattura di cui trattasi (e cioè il 23.10.1995) corrono 126 giorni: si perviene così alla conclusione che la domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo è di poco superiore a lire 5.000.000 con la conseguenza che la competenza per valore appar- tiene al Pretore e non al Giudice di pace.
Considerato che
, dal 2 giugno 1999, entrato in funzione il giudice unico di primo grado di cui al de- 51, n. e quindi è venuta creto legislativo 19.2.1998 meno la distinzione tra Pretore e Tribunale, la causa di cui trattasi, essendo il Tribunale competente per il giudizio di primo grado, non può che essere rimessa al- la Corte di Appello per il secondo grado di giudizio. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente procedi- mento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza per valore del Pretore di Trieste e rinvia alla Corte di Appello di Trieste;
B compensa tra le parti le spese 3 R.G. 2887/1949 del presente procedimento. Così deciso 1'11 ottobre 2000 in Camera di Conţi- glio. Il Consigliere est. Il Presidente Spartan Fiducia Niñon's triva CANCELLE Giovanni Giambattista "L Depositata in Cancelleria Oggi, lì - 6 APR. 2001 {ooos IL CANCELLIERE 270000 Giovanni Giambattiste S I Z A O N E T R O C * UFFICIO DFL Peg21736 4