Sentenza 5 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di applicabilità di misure cautelari personali gli elementi descrittivi del fatto o del suo autore intrinseci alla chiamata in correità e da essa stessa mutuati non possono, anche se positivamente verificati, costituire elementi di riscontro poiché nulla aggiungono alla chiamata ne' la rafforzano oggettivamente e dall'esterno ma dimostrano solo la conoscenza da parte del dichiarante di particolari che, tuttavia, non avvincono l'accusato al reato. (Nella fattispecie si trattava del riconoscimento fotografico e dell'indicazione dell'abitazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/1998, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 5/2/1998
1. Dott. Francesco LISCIOTTO Consigliere SENTENZA
2. " Mauro D. LOSAPIO " N. 433
3. " Renato OLIVIERI " REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo COLARUSSO " rel. N. 47174/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da OC LU n. a Palermo il 25/4/1966 avverso l'ordinanza del Tribunale di Paternò - Sez. Riesame - emesso in data 17.10.97 (n. 1748/97 R.G. Tribunale 4 b.) Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Colarusso udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. dott. Mario Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE, premesso
Col provvedimento in epigrafe il Tribunale del Riesame di Palermo ha respinto l'istanza di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. dello stesso Tribunale nei confronti di RO IA ed altri, indagati di detenzione e cessione di diversi quantitativi di sostanze stupefacenti delle Tabelle I e III Ha osservato il Tribunale che gli indizi di colpevolezza nel confronti del RO si traggono essenzialmente dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia tal RE Dionisio.- Il Tribunale ha, inoltre, ampiamente premesso i criteri generali per la valutazione della chiamata in correità sia sotto il profilo intrinseco che sotto il profilo estrinseco chiarendo, altresì, sempre sul piano generale, i particolari aspetti valutativi in sede di indagini preliminari. -
Nello specifico il Tribunale ha sottolineato il disinteresse e la spontaneità delle dichiarazioni dell'RE ed, in generale, la piena attendibilità intrinseca di costui che aveva contattato il RO ricevendone forniture di droga.-
Passando all'esame dei riscontri il Tribunale del Riesame ha affermato che l'RE ha riconosciuto fotograficamente e senza esitazioni il RO, ha indicato con esattezza l'abitazione di questi ed i suoi coinvolgimenti in pregresse vicende di spaccio per cui pendevano a carico dell'indagato altri procedimenti. - I giudici di merito hanno, infine, ribadito la sussistenza delle esigenze cautelari.-
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il RO con unico motivo nel quale fondamentalmente contesta la valutazione positiva da parte del Tribunale della chiamata in correità che sarebbe, invece, priva dei necessari riscontro obiettivi idonei a conferirle il grave valore indiziante necessario per l'emissione del provvedimento cautelare.-
Tanto premesso, la Corte osserva
Il ricorso è fondato.
Si deve concordare pienamente sull'inquadramento dommatico che della chiamata in correità ha prospettato il Tribunale di Palermo e sul metodo col quale lo stesso Tribunale ha effettuato la valutazione concreta della specifica chiamata sotto il duplice profilo prima intrinseco e poi estrinseco.-
Si tratta, come questa Corte ha ripetutamente affermato, di due profili valutativi chiaramente autonomi (che, entrambi, devono approdare ad esiti positivi) di cui quello intrinseco è necessariamente prodromico al secondo, in modo che, ove mai dovesse rivelarsi inssussistente l'attendibilità intrinseca del chiamante, verrebbe a mancare la valenza indiziaria propria dell'intera chiamata a prescindere da eventuali elementi di riscontro che potrebbero assumere portata indiziarla (o probatoria) propria ed autonoma ma giammai corroborare ed inverare un dichiarazione in sè illogica, inverosimile, incoerente, imprecisa, contraddittoria, astiosa o, al limite, falsa.-
Nel caso di specie il ricorrente non muove contestazioni alla attendibilità intrinseca della chiamata in correità e , quindi, la Corte è dispensata dall'occuparsi di tale aspetto, sebbene l'ordinanza contenga al riguardo mere proposizioni assertive.- La critica del motivo si limita all'inidoneità degli elementi assunti dal Tribunale come dati di riscontro alla dichiarazioni dell'RE.-
A questo punto è opportuno che la Corte precisi quale debba essere, la natura degli elementi - fattuali o logici - aventi attitudine a conferire dall'esterno credibilità alla chiamata in correità che il legislatore nel comma 3^ dell'art. 192 c.p.p. ha inteso considerare come dato di conoscenza privo di un grado di attendibilità piena dettando per esso regole di valutazione particolari, del resto in armonia alla costante giurisprudenza, formatasi già nel vigore del previgente codice di rito.-
Ed, a tal fine, il legislatore ha richiesto che il deficit probatorio intrinseco alla chiamata in correità sia colmato dalla esistenza di elementi e circostanze di qualsivoglia natura, non necessariamente obiettivi ma anche di carattere logico, che pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata in radice passibile di sospetto conferendole la credibilità piena di qualsiasi altro elemento di prova.-
I riscontri, tuttavia, devono sempre consistere in elementi e dati fattuali e/o logici esterni alla chiamata ed in correlazione col factuma probandum che si trovino, cioè, col fatto- reato non in un rapporto di mera collateralità ma siano tali che, collegandosi logicamente alla chiamata, ne avvalorino e ne confermini ab extrinseco la veridicità.-
Gli elementi descrittivi del fatto o del suo autore intrinseci alla chiamata e da essa stessa mutuati, siccome dati che ne costituiscono specificazione o dettaglio che non si legano al thema probandum (nel senso che non hanno come unica spiegazione il reato e l'attribuibilità di esso al chiamato), non possono, anche se positivamente verificati, costituire elementi di riscontro poiché nulla aggiungono alla chiamata ne' la rafforzano oggettivamente e dall'esterno ma dimostrano solo la conoscenza da parte del dichiarante di particolari che, tuttavia, non avvincono l'accusato al reato.-
Ci si riferisce a quei dati che sovente i giudici di merito scambiano erroneamente per riscontri obiettivi esterni alla chiamata in correità come la descrizione fisica esatta del chiamato, la indicazione delle cose da lui possedute, il riconoscimento fotografico, l'esatta indicazione del luogo di residenza e via dicendo.-
L'enunciazione da parte del chiamante di particolari siffatti può dar conforto - in caso di positiva verifica di essi - al giudizio di attendibilità intrinseca sotto il profilo della circostanziata precisione della chiamata, può attestare la sicura conoscenza e frequentazione tra accusatore ed accusato ma non ha valenza giustificativa, tale da escludere logicamente ipotesi alternative rispetto all'accusa formulata dal dichiarante e da superare la presunzione di innocenza a favore dell'indagato.-
Si tratta, in ogni caso, di elementi interni alla chiamata che costituiscono (per cose dire) un prolungamento della stessa verso particolari ulteriori rispetto alla mera indicazione del chiamato come autore del fatto - reato ma che nessun altro requisito esterno di attendibilità aggiungono alla chiamata mentre ne fanno semplicemente una chiamata circostanziata, il che, tra l'altro, è il meno che si possa richiedere per una positiva valutazione dell'attendibilità intrinseca.-
Gli elementi da valutare al fine di stabilire l'attendibilità estrinseca debbono potersi collegare al fatti riferiti dal chiamante ma essere esterni ad essi allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente nel senso che, in definitiva, la ricerca finisca per usare come sostegno dell'ipotesì probatoria che si trae dalla chiamata lo stesso dato da riscontrare o dati parziali di esso.-
Nel caso di specie il Tribunale non ha condotto con la dovuta incisività e cautela la verifica della chiamata, da un lato attribuendo il valore di riscontro ad elementi che tali non sono, come il riconoscimento fotografico e la indicazione dell'abitazione (il che altro non dimostra che l'RE conosceva il RO e la sua dimora) e, dall'altro, non fornendo ulteriori e precisi elementi per la individuazione delle altre risultanze processuali dalle quali gli specifici dati di riscontro potevano eventualmente essere stati tratti, al fine di consentire a questa Corte non un indebito apprezzamento di merito sulla loro concreta attitudine probatoria ma la possibilità di valutarne la natura e la valenza astratta a fungere da riscontri, secondo il dettato dell'art. 192 c.p. ed, infine, di permettere il doveroso controllo del procedimento logico adottato dai giudici di merito per giungere, partendo da elementi di fatto non generici, alla conclusione della sussistenza di gravi indizi necessari per attuare la privazione del bene costituzionalmente garantito della libertà personale.- E, pertanto, il Tribunale di Palermo dovrà riesaminare il materiale processuale per stabilire, secondo i criteri di diritto più sopra dettati, la sussistenza di altri elementi di prova che confermino "ab extrinseco" l'attendibilità delle dichiarazioni dell'RE, avendo, tra l'altro, presente che non dovrà traumi necessariamente di riscontri c.d. "personalizzati" secondo quanto ritenuto da questa S.C. nella sentenza a Sezioni Unite 1.8.1985 ric, Costantino.- La Cancelleria effettuerà gli adempimenti di cui al dispositivo.-
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sez. IV Penale - annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.- La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 e. 1 bis L. 332/95.- Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 1998