Sentenza 18 agosto 2003
Commentario • 1
- 1. Bollettino di informazione di Diritto della ConcorrenzaAccesso limitatoRoberto Sparano · https://www.altalex.com/ · 22 luglio 2003
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12066 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUL LI1 2066 / 0 3 IN NOME DEL OLO MALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE Presidente R.G. N. 5021/01 Cron..25948 Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Michele DE LUCA Rep. Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Ud. 27/02/03 Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO ha pronunciato la seguente 135 S ENT EN Z A sul ricorso proposto da: LO OS, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ROSA MAFFEI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, STATO, che 10 | presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2003 - avverso la sentenza n. 5804/00 del Tribunale di ROMA, 1263 -1- depositata il 24/02/00 - R.G. N. 40835/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega MAFFEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 21 luglio 1993 AL NI conveniva in giudizio davanti al Pretore di Roma il Ministero dell'Interno chiedendone la condanna al pagamento dell'assegno di assistenza per invalidità civile. Disposta consulenza tecnica il Pretore, con sentenza in data 8 giugno 1994, rigettava la domanda. Con sentenza in data 22 aprile 1999 il Tribunale di Roma rigettava l'appello della NI osservando che il c.t.u., al quale era stato affidato l'incarico per il rinnovo delle operazioni peritali, aveva accertato che le infermità da cui era affetta l'assicurata, non erano di tal gravità da giustificare la connessione dell'assegno di a assistenza per la invalidità civile. Secondo tale c.t.u., infatti, la NI, pur essendo affetta da un complesso di patologie (esiti di isterectomia e anessiectomia, esiti di pleuropatia basale destra, emicrania complicata con epilessia temporale, ipertensione arteriosa, poliartrosi a modesta rilevanza funzionale) che determinavano una riduzione della capacità lavorativa in misura non indifferente, era incisa, 3 tuttavia, da una percentuale invalidante non superiore al 60%, insufficiente per il ricono- scimento, dal punto di vista sanitario, del beneficio richiesto. malattia neurologica, infatti, secondoLa quant toquando osservato dal Tribunale, non era documentata da episodi specifici di perdita della coscienza, alterazioni della memoria e dell'ideazione, dello orientamento, dell'affettività e della volitività. Il Tribunale concludeva affermando che anche il quadro pneumolgico e quello artrosico non avevano evidenziato, unitamente ai disturbi ipertensivi, unapur con gli eseguiti accertamenti strumentali, significativa rilevanza medico-legale ai fini della riduzione della capacità lavorativa. AL NI ricorre per cassazione con due motivi. Resiste il Ministero dell'Interno con
contro
- ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art, 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e degli artt. 2 e 4 d.lvo 23 novembre 1988 n. 509 con riferimento al D.M. 6 febbraio 1992, deduce che il Tribunale avrebbe insufficientemente valutato le infermità riscontrate, valutate senza attribuzione di alcuna percentuale invalidante per la epilessia, la quale tabella allegata al secondo il cod. 2001 della quantificata con una citato D.M., doveva essere percentuale invalidante sino al 20% in riferimento agli accusati disturbi di perdita della memoria, del disorientamento temporo-spaziale e di perdita della coscienza. Con il secondo motivo la ricorrente si duole che il Tribunale, incorrendo nel vizio di omessa motivazione, disattendendo il sistema tabellare di cui al D.M. citato e successivamente modificato, non abbia adeguatamente valutato le altre patologie denunziate e riscontrate. Esaminati congiuntamente per logica connessione i due dedotti motivi, la Corte rileva che essi sono infondati. Va, intanto, premesso il principio secondo cui il controllo di legittimità di questa Corte non consente di riesaminare e valutare autonomamente il merito della controversia, ma soltanto di verificare la giustizia sostanziale della valutazione compiuta dal giudice attraverso la correttezza formale della motivazione della 5 sentenza impugnata e la non contrarietà della decisione a norme di diritto rilevanti ai fini della definizione della controversia sottoposta al suo esame. Ne consegue che in un giudizio in materia di invalidità o di inabilità ai fini della concessione di un beneficio assistenziale о previdenziale avente ad oggetto pretesi errori o pretese lacune della consulenza tecnica, sulle cui conformi conclusioni sia stata pronunziata la decisione impugnata, perché la denunzia di un vizio di motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 primo comma c.p.c. sia esaminabile come tale da questa Corte deve avere ad oggetto la evidenzia- zione di carenze 0 deficienze diagnostiche o di affermazioni illogiche o scientificamente errate e non già semplici difformità di giudizio, rispetto alla valutazione eseguita dal c.t.u. e condivisa dal giudice di merito, circa l'entità e l'incidenza dei dati patologici accertati e circa la loro percentuale sul giudizio di incidenza in misura invalidità o di inabilità (v. Cass. 11 gennaio 2000 n. 225; Cass. 9 marzo 2001 n. 3519; ecc.). Né all'assicurato può essere consentito dedurre una violazione delle tabelle indicate dal D.M. 25 luglio 1980 o delle sue successive modifiche (D.M. 6 febbraio 1992) al fine di sostituire la propria valutazione a quella espressa dal c.t.u. e dalla sentenza che al suo parere si sia uniformata, poiché tali tabelle sono meramente orientat (v. artt. 2 e 4 D.L.vo 23 novembre 19881988 n. 509), in quanto ھے presuppongono, per l'applicazione della quantifi- cazione delle percentuali invalidanti ivi elencate per le singole affezioni, che il sanitario le ritenga rilevanti dal punto di vista medico-legale e rientranti nella fascia di percentuale prevista, rimanendo in ogni caso affidata alla sua discrezionalità la facoltà di indicare esso stesso in concreto la misura di percentuale ritenuta più congrua entro la fascia indicata. Sulla base di tali premesse la sentenza impugnata è esaurientemente motivata e appare immune da vizi logici e giuridici, avendo diffusamente rilevato che la denunziata epilessia attraverso gli eseguiti accertamenti strumentali non aveva determinato alcun apprezzabile disturbo neurologico di perdita della memoria, dell'orienta- mento temporo-spaziale, dell'ideazione e della volizione in capo all'assicurata e che le altre infermità, riscontrate anche esse attraverso 7 rigorosi accertamenti strumentali, non si erano dimostrate di tal gravità da determinare nel loro complesso un quadro invalidante con riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%, insufficiente per il riconoscimento del chiesto assegno di assistenza per l'invalidità civile (che richiedeva, invece, al tempo dell'accertamento quanto meno una invalidità superiore ai due terzi, successivamente 23 aumentata al 74% dall'art. 9 comma D.L.vo ! novembre 1988 n. 509). Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2003. Il Presidente: fenfio Hotion Matale Capitan o || Cons. estensore: VI FI IL CANCELLIERE: Deposita in Cancelleria Oggi, 19 AGO. 2003. IL CANCELLIERE VI FF 8