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Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/07/2023, n. 32758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32758 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IM EN, nato a [...] il [...]; avversò la Ordinanza h. 206/19 RIEM del Tribunale di Busto Arsi210 del 14 aprile 2020; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la réia2igne fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Lucia ODELLO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 32758 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO In data 14 aprile 2020, il Tribunale di Busto Arsizio, decidendo con ordinanza ex artt. 676, 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. sull'opposizione proposta dalla difesa di MA EN al provvedimento con il quale lo stesso giudice, solo parzialmente accolta la sua istanza di dissequestro di somme di denaro che erano state attinte dal conto corrente n. 6003-11 intestato allo stesso, aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena e colpito, in data 4 settembre 2019, da vincolo cautelare reale, aveva disposto il dissequestro della somma di euro 24,28. Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, articolando tre motivi di doglianza. Con il primo, è stata dedotta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen., in cui il Tribunale di Busto Arsizio sarebbe incorso recependo la mutati° libelli determinata, ad avviso del ricorrente, dalla produzione della memoria e degli allegati del Pubblico Ministero all'udienza dell'8 aprile 2020, nel giudizio di opposizione. La seconda censura formulata dalla difesa ha ad oggetto la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, che - ha ritenuto il ricorrente - caratterizzerebbero il contestuale accoglimento, da parte del Tribunale, da un lato, della doglianza difensiva proposta nel giudizio di opposizione circa il quantum di denaro presente sul conto corrente del MA al momento dell'esecuzione del sequestro (euro 13.098,70 anziché euro 3.500,00), dall'altro della impostazione proposta dalla pubblica accusa circa il criterio di calcolo della quota sequestrabile nell'ambito del denaro giacente, al medesimo momento, su detto conto. Tale criterio consisteva nell'imputare a trattamenti pensionistici - sequestrabili entro i limiti di cui agli artt. 1 e 2 dPR n. 180 del 1950 e 545 cod. prc. civ. - soltanto una percentuale della somma rinvenuta sul conto corrente alla data dell'esecuzione del sequestro, corrispondente alla quota riconducibile a versamenti INPS del totale degli accrediti ricevuti sul medesimo conto dal prevenuto dal luglio 2018 fino all'esecuzione della misura cautelare;
e nell'applicare alla somma così individuata le menzionate disposizioni di legge limitative dell'Oggetto sequestrabile;
ebbené, ha ritenuto il ricorrente - dolendosi, con il terzo motivo di ricorso, dell'inosservanza e/o erronea applicazione della legge, in relazione agli artt. 321, comma 2-bis, 104 disp. att. cod. proc. pen., 1 e 2 dPR n. 180 del 1950 e 545 cod. proc. civ. - 2 che tale operazione risulterebbe assolutamente errata ed avrebbe condotto alla violazione del principio previsto dall'art. 545, comma 8 cod. proc. civ., pur ritenuto appliCabile al case) di specie dal Tribunale di Busto Aisizio, per il quale le somme versate su conto corrente a titolo di pensione e con accredito anteriore all'apposizione del vincolo reale sarebbero sequestrabili solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto da MA EN è inammissibile. Osserva, infatti, questo Collegio, quanto al primo motivo di impugnazione - riferito alla pretesa violazione procedimentale in cui sarebbe incorso il Tribunale bustocco, il quale, nella funzione di giudice dell'esecuzione penale, avrebbe recepito la mutatio libelli operata dal Pm nel corso della udienza tenutasi in data 8 aprile 2020 - che lo stesso è inammissibile. Infatti, pur a prescindere dal rilevo che, stante la struttura del giudizio scaturente dalla proposizione da parte del soggetto privato di un incidente di esecuzione, non parrebbe possibile ipotizzare un situazione di mutati° libelli da parte del Phi Che, nOri eSSerldO soggetto Che abbia introdotto una domanda giudiziale, neppure è in condizione di mutarla nel corso del processo, si osserva che, in ogni caso, il motivo di impugnazione formulato dal ricorrente è del tutto generico in quanto non è assolutamente precisato in quali termini il PM avrebbe prOvvedUtO a modificare i limiti della i-e.5 judleatida, operazione in cui si sostanzia in linea di principio la denunziata, ma non chiarita, mutatio libelli, in relazione alla quale, si osserva altresì e conclusivamente al riguardo, non risulta che la parte che vi aveva interesse ha formulato tempestive eccezioni anteriormente alla presentazione del ricorso per cassazione attualmente in esame, così dimostrando, in ogni caso, di avere accettato il contraddittorio. Quanto al secondo motivo di impugnazione, riguardante la ritenuta contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata, rileva il Collegio che - avendo il giudice della esecuzione, con argomentazioni del tutto congrue ed in ogni caso plausibili, rilevato che sul conto corrente bancario intestato al ricorrente il cui saldo è stato oggetto di confisca sono confluite non solo le somme versate al MA da ente previdenziale in quanto costituenti un trattamento stipendiale o pensionistico e, pertanto, come tali non suscettibili di essere soggette a provvedimenti ablatori autoritativi né riconducibili alla giurisdizione civile o a quella penale, 3 se non nella misura di 1/5 del loro ammontare„ dovendosi ritenere che per la restante parte esse siano destinate alla soddisfazione dei bisogni primari della vita, secondo la previsione di cui all'art. 545, Cortirna Settimo, cod. orde. civ. (in ordine alla opposizione del vincolo nascente da tale disposizione anche alla operatività dei provvedimenti ablatori di carattere penale si veda: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 7 luglio 2022, n. 26252), ma anche somme di danaro aventi tutt'altra origine, peraltro in misura, come vedremo assai cospicua, e non assoggettate ad alcun vincolo di destinazione - va considerato che il rapporto fra le somme "vincolate" e quelle "libere" è tale che le prime rappresentano poco più del 5% delle intere entrate del MA nel periodo oggetto di valutazione. Sulla base di tale rilievo il Tribunale di Busto Arsizio ha fatto derivare la convincente affermazione che del saldo presente sul conto corrente bancario oggetto di confisca solamente una quota parte pari al 5,51% di esso sarebbe stato oggetto del vincolo di destinazione tutelato dalla citata disposizione contenuta nel codice di rito civile. Una tale considerazione, che sotto il profilo applicativo ha costituito l'impalcato argomentativo che ha portato alla adozione del provvedimento impugnato, non è stata, in realtà, contrastata da parte del ricorrente, che ha, invece, lamentato, ma in termini generici, la contraddittorietà della ordinanza impugnata, senza evidenziare in quale parte di essa si sarebbe annidato il contrasto logico con un'altra parte del provvedimento medesimo, aggiungendo a tale aspecifico rilievo, con il terzo motivo di ricorso, una non bene definita violazione di legge, riguardante l'art. 545, comma ottavo, cod. proc. civ., disposizione che, viceversa, il giudice della esecuzione ha dimostrato di avere pienamente rispettato escludendo la confiscabilità, se non nella misura conforme alla legge, della somma di danaro giacente sul conto corrente bancario intestato al MA e riconducibile, attesa la già ricordata proporzione esistente fra le diverse causali dei versamenti effettuati su tale conto corrente, ad una origine di carattere previdenziale. In definitiva, il ricorso proposto risulta essere inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle arriméndé. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentita la réia2igne fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Lucia ODELLO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 32758 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO In data 14 aprile 2020, il Tribunale di Busto Arsizio, decidendo con ordinanza ex artt. 676, 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. sull'opposizione proposta dalla difesa di MA EN al provvedimento con il quale lo stesso giudice, solo parzialmente accolta la sua istanza di dissequestro di somme di denaro che erano state attinte dal conto corrente n. 6003-11 intestato allo stesso, aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena e colpito, in data 4 settembre 2019, da vincolo cautelare reale, aveva disposto il dissequestro della somma di euro 24,28. Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, articolando tre motivi di doglianza. Con il primo, è stata dedotta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen., in cui il Tribunale di Busto Arsizio sarebbe incorso recependo la mutati° libelli determinata, ad avviso del ricorrente, dalla produzione della memoria e degli allegati del Pubblico Ministero all'udienza dell'8 aprile 2020, nel giudizio di opposizione. La seconda censura formulata dalla difesa ha ad oggetto la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, che - ha ritenuto il ricorrente - caratterizzerebbero il contestuale accoglimento, da parte del Tribunale, da un lato, della doglianza difensiva proposta nel giudizio di opposizione circa il quantum di denaro presente sul conto corrente del MA al momento dell'esecuzione del sequestro (euro 13.098,70 anziché euro 3.500,00), dall'altro della impostazione proposta dalla pubblica accusa circa il criterio di calcolo della quota sequestrabile nell'ambito del denaro giacente, al medesimo momento, su detto conto. Tale criterio consisteva nell'imputare a trattamenti pensionistici - sequestrabili entro i limiti di cui agli artt. 1 e 2 dPR n. 180 del 1950 e 545 cod. prc. civ. - soltanto una percentuale della somma rinvenuta sul conto corrente alla data dell'esecuzione del sequestro, corrispondente alla quota riconducibile a versamenti INPS del totale degli accrediti ricevuti sul medesimo conto dal prevenuto dal luglio 2018 fino all'esecuzione della misura cautelare;
e nell'applicare alla somma così individuata le menzionate disposizioni di legge limitative dell'Oggetto sequestrabile;
ebbené, ha ritenuto il ricorrente - dolendosi, con il terzo motivo di ricorso, dell'inosservanza e/o erronea applicazione della legge, in relazione agli artt. 321, comma 2-bis, 104 disp. att. cod. proc. pen., 1 e 2 dPR n. 180 del 1950 e 545 cod. proc. civ. - 2 che tale operazione risulterebbe assolutamente errata ed avrebbe condotto alla violazione del principio previsto dall'art. 545, comma 8 cod. proc. civ., pur ritenuto appliCabile al case) di specie dal Tribunale di Busto Aisizio, per il quale le somme versate su conto corrente a titolo di pensione e con accredito anteriore all'apposizione del vincolo reale sarebbero sequestrabili solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto da MA EN è inammissibile. Osserva, infatti, questo Collegio, quanto al primo motivo di impugnazione - riferito alla pretesa violazione procedimentale in cui sarebbe incorso il Tribunale bustocco, il quale, nella funzione di giudice dell'esecuzione penale, avrebbe recepito la mutatio libelli operata dal Pm nel corso della udienza tenutasi in data 8 aprile 2020 - che lo stesso è inammissibile. Infatti, pur a prescindere dal rilevo che, stante la struttura del giudizio scaturente dalla proposizione da parte del soggetto privato di un incidente di esecuzione, non parrebbe possibile ipotizzare un situazione di mutati° libelli da parte del Phi Che, nOri eSSerldO soggetto Che abbia introdotto una domanda giudiziale, neppure è in condizione di mutarla nel corso del processo, si osserva che, in ogni caso, il motivo di impugnazione formulato dal ricorrente è del tutto generico in quanto non è assolutamente precisato in quali termini il PM avrebbe prOvvedUtO a modificare i limiti della i-e.5 judleatida, operazione in cui si sostanzia in linea di principio la denunziata, ma non chiarita, mutatio libelli, in relazione alla quale, si osserva altresì e conclusivamente al riguardo, non risulta che la parte che vi aveva interesse ha formulato tempestive eccezioni anteriormente alla presentazione del ricorso per cassazione attualmente in esame, così dimostrando, in ogni caso, di avere accettato il contraddittorio. Quanto al secondo motivo di impugnazione, riguardante la ritenuta contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata, rileva il Collegio che - avendo il giudice della esecuzione, con argomentazioni del tutto congrue ed in ogni caso plausibili, rilevato che sul conto corrente bancario intestato al ricorrente il cui saldo è stato oggetto di confisca sono confluite non solo le somme versate al MA da ente previdenziale in quanto costituenti un trattamento stipendiale o pensionistico e, pertanto, come tali non suscettibili di essere soggette a provvedimenti ablatori autoritativi né riconducibili alla giurisdizione civile o a quella penale, 3 se non nella misura di 1/5 del loro ammontare„ dovendosi ritenere che per la restante parte esse siano destinate alla soddisfazione dei bisogni primari della vita, secondo la previsione di cui all'art. 545, Cortirna Settimo, cod. orde. civ. (in ordine alla opposizione del vincolo nascente da tale disposizione anche alla operatività dei provvedimenti ablatori di carattere penale si veda: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 7 luglio 2022, n. 26252), ma anche somme di danaro aventi tutt'altra origine, peraltro in misura, come vedremo assai cospicua, e non assoggettate ad alcun vincolo di destinazione - va considerato che il rapporto fra le somme "vincolate" e quelle "libere" è tale che le prime rappresentano poco più del 5% delle intere entrate del MA nel periodo oggetto di valutazione. Sulla base di tale rilievo il Tribunale di Busto Arsizio ha fatto derivare la convincente affermazione che del saldo presente sul conto corrente bancario oggetto di confisca solamente una quota parte pari al 5,51% di esso sarebbe stato oggetto del vincolo di destinazione tutelato dalla citata disposizione contenuta nel codice di rito civile. Una tale considerazione, che sotto il profilo applicativo ha costituito l'impalcato argomentativo che ha portato alla adozione del provvedimento impugnato, non è stata, in realtà, contrastata da parte del ricorrente, che ha, invece, lamentato, ma in termini generici, la contraddittorietà della ordinanza impugnata, senza evidenziare in quale parte di essa si sarebbe annidato il contrasto logico con un'altra parte del provvedimento medesimo, aggiungendo a tale aspecifico rilievo, con il terzo motivo di ricorso, una non bene definita violazione di legge, riguardante l'art. 545, comma ottavo, cod. proc. civ., disposizione che, viceversa, il giudice della esecuzione ha dimostrato di avere pienamente rispettato escludendo la confiscabilità, se non nella misura conforme alla legge, della somma di danaro giacente sul conto corrente bancario intestato al MA e riconducibile, attesa la già ricordata proporzione esistente fra le diverse causali dei versamenti effettuati su tale conto corrente, ad una origine di carattere previdenziale. In definitiva, il ricorso proposto risulta essere inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle arriméndé. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente