Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17711 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
REPU BLICA ITALIANA IN NOME DEL PROLOT LEIAN1 1 ) R 1/02 U ( ORTE SUPREMA DI CA Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Combo - Presidente R.G.N. 8878/00 Dott 'Angelo GRIECO Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere 41679 Cron. Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere - 4728 Rep. Dott. Mario ADAMO - Consigliere Ud.14/05/02 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ TA IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso l'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO CAVALLARO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI SARNANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12, presso 1'vvocato LUIGI MEDUGNO, rappresentato e difeso 2002 dall'avvocato ANDREA CALZOLAIO, giusta procura in calce 1133 al controricorso;
ch controricorrente avversO la sentenza n. 63/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 06/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CAVALLARO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato CALZOLAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Pronunziando sulla opposizione alla stima delle in- dennità di espropriazione e di occupazione legittima (rispettivamente determinate in L. 283.400.000 e in L.
8.934.000 annue), proposta ex art. 19 1. 1971 n. 1865 da LI ZO ON contro il Comune di Sar- in relazione alla occupazione di un terreno di nano, sua proprietà per finalità di opera pubblica, l'adita Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile la prima domanda per difetto di una condizione dell'azione, per non essere stato ancora adottato il decreto espropriativo e non fondato la seconda, per 2 ritenuta congruità della stima dell'indennità di occu- pazione operata dal Comune, in misura doppia rispetto a quella indicata dal CTU e, comunque, superiore a quella percentuale, in rapportorisultante dal calcolo all'importo dell'indennizzo espropriativo, quale indi- cato dallo stesso opponente. Avverso detta sentenza, depositata il 6 marzo 1999, il ON ricorre ora per cassazione. Resiste il Comune con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Il ricorso si compone di cinque motivi, rispet- tivamente, volti a censurare, i primi tre, la statui- inammissibilità della opposizione alla stimazione di della indennità di espropriazione per difetto attuale del decreto ablatorio - sotto il triplice profilo del vizio di motivazione, della violazione dell'onere della -prova e della violazione di legge il quarto, la dene- gata rivalutazione della indennità di occupazione le- gittima ed il quinto, infine, il capo relativo al rego- lamento delle spese, per asserita violazione dell'art. 91 cpc. 2) I primi tre mezzi che, per la loro connessio- L -ne, possono congiuntamente esaminarsi sono infondati. 2a) In premessa resiste, infatti, a critica h l'accertamento in fatto, operato dalla Corte territo- 3 riale, in ordine alla insussistenza nella specie di un decreto di esproprio, non essendo invero in contrario sostenibile, come fa il ricorrente, che quel provvedi- mento in realtà ci fosse in atti "per implicito" nella "condotta dell'Ente", attesa, per un verso, la non re- iterabilità di accertamenti di fatto in sede di legit- timità e, per altro verso, la non configurabilità, co- munque, in tesi, di una rituale procedura ablatoria senza un formale provvedimento di esproprio (in assenza del quale la vicenda occupativa è riconducibile alla occupazione illegittima, diversa fattispecie della giustificativa di pretese acquisitiva, eventualmente risarcitorie e non già indennitarie). Ne è deducibile, Я per il profilo della prospettata violazione dell'art. 2697 c.C., che non spettasse al proprietario fornire la prova della intervenuta adozione del decreto di espro- prio, ma semmai all'amministrazione dimostrare il con- trario, poichè l'esistenza del provvedimento ablatorio è, viceversa, "condizione dell'azione", di accertamento della misura dell'indennità (che va appunto a ristorare il trasferimento coattivo della proprietà), e, come ta- le, va dimostrata dall'attore. E ciò a prescindere dalla considerazione, pur as- sorbente, che, sul punto in contestazione, la Corte di merito, non ha ragionato in termini di riparto 4 dell'onere della prova e di conseguente imputazione di un deficit probatorio, ma ha fondato, invece, la pro- pria decisione su una accertata situazione fattuale di mancata adozione del decreto in questione. 2b) Ed, a sua volta, in punto di diritto, è pur esatto il principio - cui si sono attenuti i giudici a quibus e che a torto (solo apoditticamente per altro) contesta ora il ricorrente - per cui qualora, per ano- malie del procedimento espropriativo, la determinazione della indennità preceda e non si accompagni, come nella specie, al decreto di esproprio, il termine e quindi, per l'opposizione alla stima decorre solol'interesse - dalla notifica all'espropriato di quel decreto, in quanto è appunto solo da tale atto che la liquidazione amministrativa assume giuridica rilevanza ed insorge il diritto dell'espropriato al giusto indennizzo (cfr n. 949/90, 8555/94). Evidente essendo che un siffatto diritto si confi- guri non a fronte di una stima, sia pur incongrua, di per sè considerata, ma con il sacrificio del diritto di proprietà, trasferito (e trasferibile) coattivamente (solo con il decreto di esproprio, che del diritto alla indennità costituisce il presupposto e la condizione giuridica indefettiindefettibile. E senza che ciò comporti alcu- na menomazione del diritto di difesa del proprietario 5 il cui terreno sia stato occupato dalla P.A. in vista delle finalità di opera pubblica, atteso che questi, a prescindere dal maturato diritto alla indennità di OC- cupazione legittima, ove nelle more sia stato privato dal dominio per effetto di illegittima occupazione ap- propriativa (o c.d. accessione invertita), configurabi- le a fronte della eventuale illegittima trasformazione del suolo occupato non assistita da rituale provvedi- mento ablatorio ben può adire il giudice competente per ottenere il correlativo risarcimento. Dal che la mani- festa infondatezza, quindi, pure delle adombrate que- stioni di violazione degli artt. 24 e 42 Costituzione e 1 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo. 3) Inammissibile è, poi, sotto duplice profilo, la quarta doglianza, rivolta alla statuizione di congruità della misura della indennità di occupazione legittima: attesa, per in verso, l'assoluta genericità della cen- sura e, per altro verso, comunque, la non reintroduci- bilità di accertamenti di fatto e valutazioni di merito nella sede del giudizio di legittimità. 4) L'ultimo motivo, relativo al regolamento delle spese, è, infine, infondato per il profilo della dedot- ta violazione dell'art. 91 cpc atteso che le spese del giudizio a quo sono state poste a carico del Panta- 6 -leoni in ragione della sua soccombenza ed è poi inam- missibile nella residua parte in cui sostanzialmente lamenta la mancata compensazione delle spese stesse, con ciò pretendendo di sindacare il mancato esercizio di un potere rimesso, invece, alla valutazione discre- zionale del giudice di merito, sottratto come tale, al controllo di legittimità. a n 5) Il ricorso va pertanto integralmente respinto. 6) Ricorrono, comunque, giusti motivi per compensa- re tra le parti le spese della presente fase di legit- timità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. In Roma il 14 maggio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente (Angelo Grieco) (Mario Rosario Mor 어 elo M CORTE SUPP SAZIONE Pri Civite Deposita: celleria IL CANCELLIERE il 12 DICA Luisa PassinettiS RE 7