Sentenza 6 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9866 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
09 86 6 / 02 Aula 'B' 7 REPUB IN NO DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. N. 19415/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron,26447 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere Ud. 20/02/02 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
LI NA, elettivamente domiciliata in ROMA PZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO LOPEZ, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 1427/98 del Tribunale di 773 -1- CATANZARO, depositata il 21/12/98 R.G. N. 1771/96; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 12 aprile 1996, il PR di Crotone accoglieva la domanda proposta dalla sig.ra SA CE nei confronti del Ministero dell'interno per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento e per la condanna di controparte a pagarle gli arretrati e determinava la decorrenza del trattamento dal 1° giugno 1995, secondo le risultanze di consulenza tecnica di ufficio. L'appello del Ministero è stato rigettato dal Tribunale della stessa sede con sentenza in data 26 ottobre /21 dicembre 1998. Le spese sono state poste a carico dell'appellante. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Ministero con due motivi. My Resiste la CE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorrente, deducendo (primo motivo) violazione e/o falsa applicazione dell'art.1 della I.n.18/80 nonché del d.m.
5.2.92 del Ministero della sanità in relazione all'art.360 primo comma n.3 c.p.c., nonché (secondo motivo) motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n.5 c.p.c., si duole della acritica adesione da parte del Tribunale alle conclusioni della consulenza disposta in appello, malgrado le 1941599.doc 3 specifiche e circostanziate censure mosse dal consulente dell'Amministrazione alla relazione peritale di primo grado. Il consulente del Tribunale, come dà atto la sentenza impugnata, si era poi limitato a richiamare una visita medica intervenuta in sede amministrativa il 17 gennaio 1996, che peraltro avrebbe contraddetto le conclusioni dello stesso consulente in punto di impossibilità di deambulazione autonoma. Inoltre, il consulente del Tribunale aveva affermato il carattere lentamente evolutivo della patologia e tuttavia aveva poi ritenuto che la stessa, diagnosticata il 18 settembre 1991, come disartria sfumata, venne accertata come invalidante all'80% alla data del 1° aprile 1993 e, infine, lo stesso consulente aveva contraddittoriamente ritenuto che nell'arco di un anno si sarebbe raggiunta l'invalidità totale e si sarebbero verificati i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. La circostanza che non era risultata prescritta carrozzella ortopedica escludeva l'impossibilità di deambulare senza l'ausilio di accompagnatore. Entrambi i motivi di ricorso, che per la stretta connessione delle censure meritano trattazione congiunta, sono infondati. Ha ritenuto il giudice di appello, in conformità alle conclusioni di ulteriore consulenza tecnica collegiale (erroneamente la ricorrente parla del consulente di ufficio del giudice di appello quando l'incarico era stato affidato congiuntamente a specialista medico legale e a specialista ortopedico) che la CE, affetta da paraparesi spastica ereditaria con disartria, peraltro sfumata, non impossibilitata a deambulare senza l'aiuto རྨ་ཨ་ཏིང་ di accompagnatore alla data di presentazione dell'istanza di invalidità (pur 1941599.doc in presenza di altre patologie di minore rilievo: piede equino, scoliosi), lo fu, invece, dalla data del 15 febbraio 1994 (anteriore a quella stabilita dal consulente di ufficio, nominato in prime cure, al 24 giugno 1995, giorno nel quale non avrebbe potuto, però, essersi repentinamente instaurata l'impossibilità di deambulazione autonoma), allorché la competente Commissione medica amministrativa accertò l'impedimento a deambulare senza l'ausilio di due bastoni. Peraltro - ha ritenuto il giudice di appello - la decisione del PR doveva essere confermata, non potendo essere riformata in senso peggiorativo per l'amministrazione appellante (in assenza di impugnazione dell'assistita). La pronuncia del Tribunale si sottrae alle critiche contenute nel ricorso. In presenza della nuova ed approfondita relazione dei consulenti nominati nel giudizio di appello, il Tribunale non era tenuto ad esaminare le argomentazioni del perito dell'amministrazione, svolte contro la relazione del consulente di ufficio del PR (peraltro, non riportate nel ricorso per cassazione, sicché la Corte non è stata posta in grado neppure di apprezzarne la decisività ove fossero da ritenere indirettamente concernenti anche la relazione medico-legale d'ufficio depositata in appello). Né può sostenersi, quindi, che l'adesione del giudice di secondo grado alle conclusioni dei propri consulenti di ufficio sia stata acritica, tanto da non avere rilevato le contraddizioni esistenti, secondo l'assunto del Ministero, all'interno della loro relazione. 1941599.doc 5 Risulta, infatti, dalla lettura della medesima, cui la Corte è autorizzata, essendo stata la relazione dei consulenti recepita dal Tribunale quale parte integrante della sentenza, che a fronte - dell'accertamento del consulente di ufficio nominato in prime cure, il quale già aveva accertato che al momento della visita (24 giugno 1995) l'assistita deambulava con necessità di aiuto e riconobbe il raggiungimento dell'invalidità totale con necessità di assistenza continua dalla stessa data -, i consulenti del Tribunale rilevarono come siffatta condizione non potesse logicamente essersi determinata istantaneamente il giorno stesso della visita peritale. Si giustifica, dunque, la loro indagine retrospettiva che li ha indotti a collocare il raggiungimento dell'invalidità totale e della necessità di accompagnamento in epoca di non molti mesi antecedente e cioè alla data del 15 febbraio 1994 quando la stessa Commissione amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile aveva individuato il raggiungimento di tali condizioni di gravissima menomazione fisica. D'altra parte, dalla circostanza che alla data della visita da parte cella Commissione predetta (17 gennaio 1996) la CE potesse deambulare solo con appoggio bilaterale, non era indicativa di per sé che fosse in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, circostanza ravvisò espressamente esclusa dalla Commissione che conseguentemente la necessità di assistenza continua già da epoca precedente (15.2.1994). Né appaiono decisive le osservazioni del Ministero secondo cui in precedenza (21 dicembre 1989 e 10 settembre 1991) l'assistita era stata riscontrata affetta (tra l'altro) da disartria di grado lieve, sicché, secondo 1941599.doc 6 l'assunto del ricorrente, tenuto conto del carattere ingravescente della patologia, non sarebbero stati attendibili i giudizi dei consulenti di ufficio. E' facile, infatti, obiettare che la disartria, pur afferente ad un medesimo quadro patologico, incide sul linguaggio e non sull'apparato locomotore, di talché ben può accadere che la patologia abbia evoluzione di diversa intensità in apparati distinti, e comunque nulla esclude l'esistenza di periodi di più grave e rapida evoluzione delle menomazioni. Infine, la circostanza dedotta in ricorso che alla CE non risultasse prescritto l'uso di carrozzella ortopedica concerne una questione di fatto nuova, oltretutto non decisiva, tanto più che nella relazione medico-legale collegiale si è dato atto che, al momento della visita da parte dei consulenti di ufficio, la CE impiegava una sedia a rotelle. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte inducono ad escludere la sussistenza dei denunciati vizi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, o di vizi di motivazione della sentenza, e a rigettare, di conseguenza, il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente (art.385 c.p.c.) e vengono distratte in favore del Difensore di controparte che ne ha fatto motivata richiesta ai sensi dell'art.93 c.p.c.. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese in €. 5,72, oltre €.2000,00% per onorari, con Vimpe distrazione in favore dell'avv. Franco Lopez. Così deciso in Roma, addì 20 febbraio 2002. 1941599.doc 7 IL PRESIDENTE Jabata IL CONSIGLIERE ESTENSORĘ. Vingol IL CANCELLIER Depositio and Allaria $610 2002 M orefranelle ANCELVETE O 8 1941599.doc