Sentenza 9 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2001, n. 10991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10991 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 1 099 1/01 IN NONE DEI POPO. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 14234/00 n.23641 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cro Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Alessandro DE RENZIS Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente 25 S ENTENZA sul ricorso proposto da: SO AN, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI dall'avvocatoCASSAZIONE, rappresentato e difeso ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2001 1960
contro
-1- INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 2769/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 22/07/99 R.G.N. 41824/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
p udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento per il Ministero Interno ed estromissione dell'INPS dal giudizio. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NT RU conveniva in giudizio davanti al Pretore di Napoli il Ministero dell'Interno chiedendone la condanna al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte per la invalidità civile. Con sentenza in data 1° dicembre 1994 il Pretore adito rigettava la domanda per intervenuta prescrizione quinquennale. i n SUPRE Il Tribunale di Napoli con sentenza in data 20 n a Shaggio 1999 rigettava l'appello dell'assicurata t i osservando che per i crediti richiesti doveva r B trovare applicazione la prescrizione quinquennale all'art. 2948 n. 4 C.C., prevista in di cui generale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno о in termini più brevi, non potendosi condividere la tesi che distingue il regime prescrizionale a seconda del periodo anteriore successivo al pagamento dei ratei arretrati. Rilevava, infatti, il giudice del gravame che fattispecie eraalla inapplicabile l'art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935, che prevede la prescrizione quinquennale per le pensioni liquidate 3 dall'INPS in relazione ai ratei liquidati e non riscossi e quella decennale per i ratei non liquidati, essendo disciplinante da regole diverse le prestazioni corrisposte in base alle norme obbligatoria e quelle per la sull'assicurazione invalidità civile. aggiungeva il Per tali ultime prestazioni, ammontare al Tribunale, determinate nel loro contrario di quelle previdenziali dell'a.g.o., i relativi crediti sono liquidi ed esigibili, quanto meno dal 120° giorno successivo alla domanda e n i r assoggettati alla prescrizione sono, pertanto, e t quinquennale. op unicoL'interessata ricorre per cassazione con C articolato motivo anche nei confronti dell'INPS. Il Ministero intimato si è costituito. L'INPS ha depositato procura partecipando all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS, che non aveva partecipato al giudizio di appello, né era litisconsorte necessario o facoltativo. Con l'unico motivo di ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno l'assicurata deduce che 4 sarebbe erronea l'applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 C.C. fatta dal Tribunale sul presupposto che diritti in questione abbiano ad oggetto prestazioni periodiche, avendo la Corte Costituzionale esteso ai crediti previdenziali e assistenziali il regime previsto dall'art. 429 terzo comma c.p.c. ed essendo le obbligazioni di cui al citato art. 429 parte integrante dell'obbligazione principale con la conseguenza che ne seguirebbero lo stesso regime prescrizionale. m o La ricorrente conclude rilevando che la t op prescrizione breve sarebbe applicabile soltanto per i ratei dei crediti per invalidità civile già P liquidati mentre la prescrizione decennale ordinaria é applicabile per i ratei pagati in unica soluzione e per la relativa somma spettante a titolo di rivalutazione e interessi. Il ricorso è fondato. In materia di assistenza obbligatoria e, specificamente, con riferimento ai crediti relativi all'assegno di invalidità civile e all'indennità di (1) assoggettato alla prescrizione accompagnamento, ordinaria decennale sia il diritto al pagamento, in unica soluzione, dei ratei arretrati, maturati • مسMater crita домо(1) sons anoggettati 5 prima della liquidazione, posto che prima della é certo e non può liquidazione il credito non (art. 2935 c.c.) con essere fatto valere conseguente impossibilità di decorrenza della prescrizione e sia il diritto alla percezione della relativa somma per rivalutazione e interessi (cumulabile soltanto sino all'entrata in vigore dell'art. 16 sesto comma della legge n. 412 del 1991). n Invero l'art. R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 al i r e primo comma aveva fissato, in generale, la t prescrizione breve di cinque anni, decorrente dalla p o scadenza, per tutti i ratei di pensione non ancora riscossi. P Tale previsione, resa operante in un periodo antecedente a tutto il successivo e diversificato sistema previdenziale e assistenziale, non essendo stata modificata, sostituita, ampliata diversificata dopo tale successivo ampliamento e tale successiva diversificazione, è da ritenere che costituisca un principio generale del diritto previdenziale tuttora in vigore non soltanto per i benefici previsti dall'assicurazione generale obbligatoria ma anche per quelli di natura assistenziale. L'art. 11 della legge 11 marzo 1988 n. 67 aveva autenticamente interpretato il citato art. 129 nel senso che la prescrizione ivi prevista si applicasse comunque alle rate di pensione non poste in pagamento, in tal modo estendendola alle rate non attesaancora liquidate in quanto in dell'esaurimento del procedimento amministrativo giudiziario e, perciò, non ancora maturate, in difformità al principio sopra enunciato della impossibilità di decorrenza della prescrizione sui crediti non ancora liquidati e, perciò, non ancora certi nella loro esistenza e nel loro ammontare. Con sentenza del 25 maggio 1989 n. 283 la Corte Costituzionale, però, ha dichiarato costitu- zionalmente illegittimo illegittimo il citato art. 11 nella disposta estensione della prescrizione breve quinquennale anche ai ratei di pensione non ancora liquidati. Ne consegue che per i crediti previdenziali o assistenziali maturati prima della liquidazione ed esigibili non ratealmente ma in unica soluzione, non essendo previsto né il termine quinquennale di cui all'art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, riferito soltanto ai ratei liquidi non ancora riscossi, né altro termine di durata diversa, 7 applicabile il generale termine della ordinaria prescrizione decennale di dieci anni previsto dall'art. 2946 c.C.. Anche la rivalutazione e gli interessi legali su tali crediti, infatti, in quanto componenti essenziali delle dette obbligazioni base in virtù dell'art. 429 terzo comma c.p.c, previsto per i crediti di lavoro ed esteso ai crediti per effetto delle previdenziali e assistenziali sentenze della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, sono assoggettati allo stesso ش ت ه regime prescrizionale di tali crediti previdenziali assistenziali (dieci anni) e non già alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali di cui al citato art. 429 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice quando pronuncia condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali deve determinare oltre gli interessi nella misura di legge anche il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, sono divenuti una componente essenziale 8 del credito previdenziale o assistenziale ossia un tutt'uno con questo, nel senso che il credito previdenziale assistenziale maggiorato di rappresenta, nel interessi legali e rivalutato tempo, l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato. Pertanto vanno enunciati i seguenti principi di diritto: "la disciplina legale applicabile alla rivalutazione e agli interessi legali del credito previdenziale o assistenziale corrisposto in unica soluzione è quella applicabile a quest'ultimo. Il pagamento del credito previdenziale assistenziale nel suo valore originario l'adempimento parziale di costituisce, infatti, tale credito sino а quando esso non sia stato interamente pagato nel suo importo totale comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria (v. Cass. 3 febbraio 1995 n. 1267). Risulta, perciò, applicabile alla rivalutazione e agli interessi legali (dovuti secondo la legge del tempo in cui il credito è dovuto) sul credito previdenziale corrisposto in unica soluzione la prescrizione decennale, che comincia a decorrere sui singoli ratei dal momento in cui si è 9 verificato il ritardo nella corresponsione del capitale maturato e cioè dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa о dalla successiva maturazione, senza necessità del cosiddetto spatium deliberandi dei centoventi giorni, se la maturazione si è verificata in corso di giudizio davanti all'autorità giudiziaria. “(v. anche Cass. 8 aprile 1999 n. 3437; Cass. 17 aprile 1999 n. 3858; Cass. 26 luglio 2000 n. 9825). In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS, in accoglimento r dello stesso nei confronti del Ministero e dell'Interno, la sentenza impugnata va cassata con t i rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Napoli, la quale nella P definizione della controversia, si uniformerà ai principi sopra virgolettati in conseguenza riconoscendo il richiesto credito per rivalutazione monetaria e/o interessi legali e/o applicando, in esito agli accertamenti di merito all'uopo necessari, la prescrizione ordinaria decennale agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria richiesti. Nulla per le spese del giudizio nei confronti dell'INPS a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. 10
P.Q.M.
La Corte nei confronti del Ministero dell'Interno accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Napoli. Nei confronti dell'INPS dichiara inammissibile il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione. r P e h Così deciso in Roma il 24 aprile 2001. t Marina Saudojami Matale Casitani il Presidente: Hotele II Cons. estensore: IL CANCELLERE Deposits Cancelleria - 9 AGO. 2001 O cl IL CANCELJERE ". " P O, DI PSA, TASSA - TL'ART 10 7 11