Sentenza 10 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, le somme di denaro rinvenute nell'abitazione dell'indagato per un delitto di usura costituiscono corpo del reato, dovendosi ragionevolmente ipotizzare, sulla base delle modalità con cui di regola viene commesso tale delitto, che le somme di denaro vengano messe, fiduciariamente e in via sistematica, a disposizione di altre persone, per consentire il perseguimento di illecite finalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2010, n. 45507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45507 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 10/12/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1912
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 37965/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN UN;
avverso ordinanza del Tribunale del riesame di Messina resa in data 8 luglio 2010 visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Anna Maria Fazio;
udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Dr. Oscar Cedrangolo che ha concluso per la declaratoria di rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la ordinanza impugnata, il Tribunale della Libertà di Messina, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, rigettava la richiesta di riesame avanzata da EN UN, indagato per usura, del sequestro probatorio emesso dal PM di quel Tribunale e relativo alla somma di Euro 53.230,00, rinvenuta nella sua abitazione in esito a perquisizione. Riteneva il giudice distrettuale che le giustificazioni offerte dal TO circa il possesso in casa di tale somma in contanti non dimostrava affatto la legittima provenienza e che era, invece, sussistente il vincolo tra il denaro e l'usura, di cui costituiva corpo del reato, poiché i prestiti avvenivano in contanti.
Ricorre il EN\ e reitera che il sequestro è avvenuto in violazione di legge, non essendovi alcun nesso pertinenziale tra la somma trovata ed il delitto;
egli aveva infatti egli ampiamente giustificato la provenienza della stessa da lecite acquisizioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Il tribunale, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, si è pienamente attenuto al principio di diritto enunciato in sede di rinvio, esponendo con adeguato iter argomentativo la ricorrenza dei presupposti per il disposto sequestro probatorio del denaro. Infatti, è da rammentare che le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 28 gennaio 2004, Ferrazzi (in Cass. pen., 2004, n. 620), hanno affermato che "anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti".
Nel caso in esame, il giudice distrettuale ha rilevato che il nesso di pertinenzialità era ravvisabile nella necessità di verificare la provenienza del denaro e la sua correlazione con l'usura, dato che l'accusa ipotizzava l'erogazione, in contante, di mutui a tasso superiore alla soglia lecita.
Tale motivazione è in linea con il principio affermato da questa Corte, in analoga ipotesi, secondo cui in tema di sequestro probatorio, il denaro rinvenuto nell'abitazione dell'indagato per un delitto di usura deve ritenersi corpo di reato, dovendosi ragionevolmente ipotizzare, sulla base delle modalità con cui ordinariamente e concretamente è commesso tale delitto, che quel denaro sia stato messo a disposizione di altre persone, fiduciariamente e in via sistematica, per consentire appunto il perseguimento delle illecite finalità. ( Sez. 2, Sentenza n. 35597 del 07/06/2007 e Sez. 5, Sentenza n. 11288 del 26/01/2010). Inoltre, il giudice del riesame ha confutato analiticamente le argomentazioni svolte dal EN\ per dimostrare la provenienza da altre lecite fonti di reddito delle somme rinvenute in suo possesso, rilevando con iter argomentativo adeguato che le ipotesi di una diversa acquisizione non erano confortate da adeguata documentazione, perché non coincidente nei tempi di riscossione o del tutto mancante.
Perciò, nessun errore in judicandum può essere ravvisato, stante la ravvisata pertinenzialità del bene in sequestro;
meno che mai può avere ingresso la doglianza avanzata in tema di illogicità della motivazione, il cui vizio non è denunciabile in sede di riesame delle misure cautelari, se non per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, nella specie del tutto da escludere.
Il ricorso è da rigettare ed il ricorrente è da condannare al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2010