Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM T/ DICASSAZIONE0 0 15 etto IMENTO SEZIONE PR E IN SEDE RECLAMO. SPESE. RICORRIBILITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 7585/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Consigliere PLENTEDA Dott. Donato Cron. 327 Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. 56 Ud. 10/07/2002 Dott. Renato RORDORF Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RI RE, GI ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA INNOCENZO ☑ 21, presso l'avvocato PAOLA MARIANINI, rappresentati e difesi dall'avvocato PIETRO DIAZ, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
AR AV, RI IN;
intimati avversO l'ordinanza del Tribunale di SASSARI, 2002 depositata il 10/01/00; 1603 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto Nel giudizio ex art. 700 c.p.c., promosso da IN AU e NA IN per far cessare l'infiltrazione di liquami sul proprio fondo asseritamente provenienti da un pozzetto sito nel fondo contiguo di RE Tigri- no e TA OG, l'adito Pretore di Sassari, con ordinanza del 26 maggio 1999, rigettava il ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere atteso che il Sindaco aveva già adottato provvedimento produttivo degli stessi effetti e condannava i ricor- renti al pagamento per metà, delle spese di lite. 669-terdeciusIn accoglimento del reclamo ex art. degli stessi AU e IN, il Tribunale di Sassari, esclusa la soccombenza virtuale dei ricorrenti compen- sava poi, invece, per intero le spese della fase preto- rile e condannava i convenuti al pagamento di quelle della seconda fase. Avverso quest'ultima decisione, depositata il 10 gennaio 2000, il IN e la OG hanno quindi, pro- posto ricorso per Cassazione, denunziandone, con un 2 unico complesso motivo, plurimi profili di irritualità, vizi di motivazione e l'erroneità nel merito. Gli intimati non si sono costituiti in questa sede. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, come sopra proposto per criticare il regolamento delle spese adottato dal giudice del recla- mo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., è inammissi- bile. Con sentenza n. 16214 del 2001, le Sezioni unite di questa Corte hanno infatti, puntualizzato che, in tema di spese del procedimento cautelare, ed a seguito della pronuncia n. 253/1994 della Corte costituzionale, gli artt. 669 septies, comma terzo, e terdecios cit. del c.p.c. vanno interpretati nel senso che, stante la re- clamabilità anche per tal profilo del provvedimento adottato dal primo giudice, l'opposizione di cui agli artt. 669 septies e 645 cpc, è, conseguentemente, esprimibile solo avverso la pronuncia “definitiva” sul- le spese, tale o perchè adottata sul reclamo ovvero do- po il decorso dei termini per la sua proposizione,. Da ciò, quindi, l'inammissibilità, in materia, del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sussistendo, appunto, lo specifico rimedio impugnatorio ex artt. 645 SS. c.p.c. avverso la pronuncia sulle spe- se del cautelare. 3 Fermo poi, restando che, per ogni altro profilo di- verso da quello sulle spese, l'ordinanza adottata in sede di reclamo non è del pari ricorribile in Cassazio- ne, in ragione del carattere di provvisorietà e non de- cisorietà che va riconosciuto al provvedimento che de- cide il reclamo non diversamente da quello reclamato (cfr sente.ze nn. 480/99; 647/2000). Nulla va disposto sulle spese di questo giudizio, in assenza di controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 10 luglio 2002 Il Consigliere stensore Il Presidente (Mario Rosario Mor (Rosaz De Musiș) 叫 CORTE SUBT Price Deposite IL CANCELLIERE 10 GEN. 2003. res Bianchi IL CANCELLIEREJANGELLIE