Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4034
CASS
Sentenza 21 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il principio generale secondo il quale le impugnazioni si propongono mediante atto notificato alla controparte nei termini di legge, non trova deroga in materia di impugnazione, con ricorso per cassazione, del provvedimento di inammissibilità di opposizione proposta a norma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, ove adottato dal giudice inaudita altera parte, prima cioè della notificazione ad essa del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, atteso che la legittimità di tale provvedimento, riguardando entrambe le parti del giudizio promosso con il ricorso in opposizione, impone l'instaurazione del contraddittorio, in sede di gravame, nei confronti del soggetto che si era inteso convenire con l'opposizione, il quale è la parte interessata a contraddire nel giudizio di impugnazione al fine di fare valere le proprie ragioni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4034
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4034
    Data del deposito : 21 marzo 2001

    Testo completo