Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
Il principio generale secondo il quale le impugnazioni si propongono mediante atto notificato alla controparte nei termini di legge, non trova deroga in materia di impugnazione, con ricorso per cassazione, del provvedimento di inammissibilità di opposizione proposta a norma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, ove adottato dal giudice inaudita altera parte, prima cioè della notificazione ad essa del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, atteso che la legittimità di tale provvedimento, riguardando entrambe le parti del giudizio promosso con il ricorso in opposizione, impone l'instaurazione del contraddittorio, in sede di gravame, nei confronti del soggetto che si era inteso convenire con l'opposizione, il quale è la parte interessata a contraddire nel giudizio di impugnazione al fine di fare valere le proprie ragioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4034 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZA RA, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE DEL VENETO;
- intimata -
avverso l'ordinanza della Pretura di VENEZIA, Sezione distaccata di MESTRE, emessa il 13/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1 L'avv. Raffaele Vicinanza, quale difensore di se stesso, ha proposto impugnazione dinanzi a questa Corte avverso l'ordinanza del Pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre, pronunciata in data 13 ottobre 1998, nel procedimento da lui promosso contro la Direzione regionale delle entrate del Veneto, con la quale era stata dichiarata la inammissibilità dell'opposizione da lui proposta avverso un'ordinanza irrogativa di una sanzione, amministrativa. Con il ricorso ha formulato tre motivi di gravame, deducendo: a) la violazione degli artt. 165 e 166 c.p.c., per avere il Pretore erroneamente ritenuto che l'atto di opposizione non potesse essere depositato in cancelleria a mezzo posta;
b) l'errata interpretazione dell'art. 146 c.p.c. e della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto irrilevante in relazione al deposito di atti in cancelleria;
c) la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Pretore rilevato di ufficio irregolarità procedurali che potevano essere rilevate solo su eccezione di parte. Il ricorso non risulta notificato alla controparte.
Motivi della decisione
1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile non essendo stato notificato alla controparte.
Il principio generale secondo il quale le impugnazioni si propongono mediante atto notificato alla controparte nei termini di legge, non trova deroga in materia di impugnazione, con ricorso per cassazione, dei provvedimenti - quale quello in questione - di inammissibilità di un'opposizione proposta a norma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, ove adottati dal Pretore inaudita altera parte, prima cioè della notificazione ad essa del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. Se l'opponente non intende accettare il provvedimento adottato dal Pretore inaudita altera parte, la legittimità di tale provvedimento, riguardando entrambe le parti del giudizio che con il ricorso in opposizione si era inteso instaurare, impone infatti la instaurazione del contraddittorio, in sede di gravame, nei confronti del soggetto che si era inteso convenire con l'opposizione, il quale è la parte interessata a contraddire nel giudizio di impugnazione al fine di fare valere le proprie ragioni, cosicché la notifica del ricorso cassazione nei termini di legge costituisce presupposto ineludibile per l'ammissibilità del ricorso.
Non avendovi, nel caso di specie, il ricorrente provveduto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio della prima sezione civile, il 17 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001