Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2002, n. 5232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5232 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOM OLO ITALIAN0 5 2 3 2 / 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPROSI LONJA SEZIONE SECONDA CIVILE INGIUNZIONE, CORRISPETTIVá Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: APPALTO - Presidente Dott. Franco PONTORIERI - R.G.N. 17363/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Cron. 16062 - Consigliere - Rep.186 Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere - Ud. 27/11/01 Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ___ UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio. dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti € 310 sul ricorso proposto da: il|| 4.2 APR 2002 IL CANCELLIERE COSTR. EDILI NEGRELLI SAS IN LIQUIDAZIONE, in persona del socio liquidatore MIRANDA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CRIMI, che lo VINCENZO ALEPPO, difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente
contro
UZ AN & AM SNC, in persona dell'Amm.re UZ AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato *2001 GIUSEPPE GIGLI, che lo difende unitamente agli 1588 -1- avvocati LUIGI ANGELI, FAUSTO MARTINETTI, GIANROBERTO VILLA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 663/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 23/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Giuseppe CRIMI, difensore del ricorrent che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Giuseppe GIGLI, difensore del resistente che ha chiesto 1 rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- AS LI c/ NC ON RG 17363/99 Oggetto: opposizione a ingiunzione, corrispettivo appalto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 29.6.90, la AS UZ ED LI di RA VA & C. premesso che aveva commesso alla NC ON AN ed LI la costruzione d'un tratto di collettore d'una fognatura nel Comune di Sulbiate;
che in seguito, su ricorso della Guz- zonato, il tribunale di Monza le aveva ingiunto di pagare la somma di £ 34.668.040, oltre interessi, quale residuo importo dovuto per i lavori eseguiti dall'istante pro- poneva opposizione avverso il provvedimento d'ingiunzione eccependone l'inammissibilità per carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e segg. CPC;
quanto al merito, esponeva che nel maggio del 1990 aveva rilevato come il collettore realizzato dalla controparte fosse stato col- locato ad un livello superiore a quello convenuto e senza rispettare la pendenza pattuita;
spiegava, pertanto, do- manda riconvenzionale onde venisse accertato il dedotto inadempimento della controparte nell'esecuzione dell'ope- ra appaltatale e, consequenzialmente, del proprio diritto alla riduzione del prezzo convenuto ed al risarcimento del danno per £ 500.000.000, quindi, operata ogni compen- sazione, con condanna della controparte stessa al paga- mento della differenza. AS LI c/ NC ON RG 17363/99 A Costituendosi, la NC ON contestava la fon- datezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto;
spie- gava altresì domanda riconvenzionale perché l'opponente fosse condannata al pagamento della somma di £ 532.240 per capitale e spese di protesto relative ad una cambiale di £ 500.000 ad essa girata dall'impresa LI e tor- nata insoluta. Espletate consulenza tecnica e prova testimoniale, con sentenza 4.7.95 il tribunale di Monza rigettava l'op- posizione e confermava l'opposto decreto ingiuntivo re- spingendo tutte le ulteriori domande avanzate dall'oppo- sta e dall'opponente, con condanna di quest'ultima al pa- gamento delle spese di lite. Avverso tale decisione la AS UZ ED Ne- grelli proponeva appello chiedendo che, in riforma del provvedimento impugnato e previo espletamento di nuova consulenza tecnica e prove per testi, venissero accolte le riconvenzionali spiegate in primo grado. Resisteva la NC ON AN ed LI chie- dendo il rigetto del gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale per il pagamento della cambiale di £ 500.000 oltre interessi e spese di protesto. Con sentenza 23.3.99 la corte d'appello di Milano ritenuto, in stretta aderenza alle risultanze della con- sulenza alle quali operava ampi testuali riferimenti, che AS LI c/ NC ON RG 17363/99 -3 l'appaltatrice, nel realizzare la fognatura con le accer- tate caratteristiche di collocazione, non fosse incorsa in inadempimento alcuno;
che la consulenza avesse, infat- ti, chiaramente evidenziato come, nel punto in cui la fo- gnatura si doveva collegare a quella esistente, la quota. fosse più alta di 50 cm e come ciò avesse determinato un innalzamento di tutta la nuova condotta%; che tale innal- zamento trovasse conferma convenzionale nella previsione contrattuale concernente la modifica della pendenza di un tratto della fognatura, la quale era stata limitata dallo 0,0025 allo 0,002%; che l'obiezione sollevata dalla Ne- grelli, per cui il diverso livello della fognatura era stato scoperto solo a capannone ultimato, fosse priva di fondamento, sia perché in contrasto con l'accettazione contrattuale della pendenza, sia perché dal verbale 2.1.90 in atti risultava l'avvenuto collaudo dei lavori alla presenza del legale rappresentante dell'appellante, onde quest'ultima non poteva non essere a conoscenza del- le modalità e delle caratteristiche d'esecuzione dei la- vori;
che, alla stregua di quanto precisato nella consu- lenza, fosse infondata anche l'allegazione per cui la differenza iniziale di 50 cm non giustificava la maggiore differenza dell'altezza della celletta 19, la cui quota fondo tubo era conforme al progetto;
che l'insufficiente dislivello tra collettore e capannone fosse imputabile AS LI c/ NC ON RG 17363/99 alla medesima LI, la quale, avendo costruito il capannone successivamente alla realizzazione del collet- tore, ben avrebbe potuto adeguarlo a quest'ultimo, sicché nulla le era dovuto per le spese sostenute per l'in- stallazione delle vasche di dispersione;
che il corri- spettivo dell'appalto fosse stato determinato successiva- mente alla fissazione della nuova pendenza dello 0,002%, onde dovesse negarsi qualunque riduzione del medesimo;
che, stante l'assenza di contestazioni, fosse da conside- rare fondata la domanda di pagamento della cambiale respingeva l'appello principale ed, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva quello incidentale, condannando la AS UZ ED LI a pagare in favore della NC ON la somma di £ 500.000 con gli interessi dal 6.9.90, oltre alla rifusione delle spese del grado. Avverso tale sentenza la UZ ED LI AS in liquidazione proponeva ricorso per cassazione, con cinque motivi, cui faceva seguire memoria. Resisteva la NC ON con controricorso cui faceva seguire memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE - denunziando Con il primo motivo, la ricorrente omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui recepisce acritica- AS LI c/ NC ON RG 17363/99 -5 mente l'opinione del consulente per cui la maggiore al- tezza del punto finale dello scavo avrebbe reso necessa- rio un innalzamento della condotta per tutta la sua lun- ghezza si duole che la corte territoriale abbia omesso di spiegare per quali motivi la maggiore altezza del pun- to finale dello scavo avrebbe necessariamente determinato un innalzamento di tutte le quote del fondo tubo%; abbia omesso di rilevare come Ia minore profondità del punto finale dello scavo avrebbe dovuto comportare l'onere per l'appaltatore d'adottare i necessari accorgimenti tecnici per farlo terminare a quota, sicché ogni difforme realiz- zazione avrebbe dovuto essere qualificata come mancata osservanza degli impegni contrattuali. Con il secondo motivo, la ricorrente denunziando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la presunta minore profondità dello scavo siccome riscontra- ta sarebbe stata accettata contrattualmente da essa com- mittente attraverso la riduzione della pendenza si duo- le che la corte territoriale abbia erroneamente ritenuto confermato dal contratto d'appalto l'accordo convenziona- le d'innalzare di 50 cm il punto di collegamento della nuova fognatura ed abbia contraddittoriamente motivato la differenza esistente tra gli accertamenti della consulen- AS LI c/ NC ON RG 17363/99 za riguardanti le varie profondità della tubazione e quelli convenzionalmente stabiliti. Con il terzo motivo, la ricorrente denunziando omessa e/o contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui assume che la quota di fondo tubo sic- come riscontrata nella celletta 19 sarebbe conforme a progetto si duole che la corte territoriale abbia omesso di fornire idonea motivazione in merito alla rite- nuta conformità al progetto della celletta n. 19. I surriportati motivi, con ciascuno dei quali s'im- puta alla corte territoriale d'aver insufficientemente od inidoneamente motivato, sotto vari profili, l'assunta de- cisione, non meritano accoglimento. La decisione della corte territoriale sui punti in questione si basa, infatti, non su ipotesi astratte at- tribuibili, come prospettato dalla ricorrente, ad una in- controllabile interpretazione dei fatti da parte del giu- dice, ma su dati obiettivi desunti da varie risultanze in ispecie la consulenza tecnica e la docu-istruttorie mentazione contrattuale- come dimostra il complesso del- la motivazione laddove i molti fatti storici preproces- suali e processuali riferiti ai fini della ricostruzione della vicenda rappresentano anche l'antecedente logico- giuridico delle ragioni della decisione successivamente AS LI c/ NC ON RG 17363/99 -7- sviluppate e che quei fatti storici esplicitamente ri- chiamano. Orbene, questa Corte, nel delineare i termini gene- rali della questione, ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano vale- re vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 CPC, debba contenere, in ottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, la precisa indicazio- ne di carenze о lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razio- nale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stes- si;
come non possa, invece, farsi valere la non rispon- denza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all'opinione della parte ed, in particolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della di- screzionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convin- cimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversamente risolvendosi il motivo di AS LI c/ NC ON RG 17363/99 -8- ricorso per cassazione in un'inammissibile istanza di re- visione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito;
come, in fine, non si possa imputare al detto giudice d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli ele- menti di giudizio ch'egli non abbia ritenuti significati- vi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, men- tre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coe- rente di quelle tra le prospettazioni delle parti e Ie emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. Esaminando i motivi di ricorso alla luce di tali principi, ne appare evidente il difetto del requisito della specificità, in quanto, avendo la corte territoria- le basato il proprio convincimento in ordine ai punti sa- lienti della controversia sulla consulenza tecnica d'uf- ficio e sui documenti acquisiti, non il detto convinci- mento in sé, ma questo in relazione a tali sue fonti, avrebbe dovuto essere assoggettato a puntuale analisi on- de dimostrare o l'erroneità o l'inadeguatezza delle fonti stesse ovvero l'incongruenza dell'interpretazione datane dal detto giudice, mentre alla lettura delle argomenta- zioni sviluppate dalla ricorrente tale procedimento non risulta seguito né è dato desumerne l'esatto contenuto AS LI c/ NC ON RG 17363/99 -9 delle risultanze istruttorie assuntivamente inidonee о non correttamente interpretate alle quali è fatto riferi- mento a sostegno delle tesi esposte. In particolare, basandosi l'impugnata sentenza es- senzialmente sulle risultanze degli accertamenti tecnici fatti eseguire d'ufficio nel giudizio di primo grado, i motivi non potevano essere limitati a censure apodittiche d'erroneità e/o d'inadeguatezza della motivazione od an- che d'omesso approfondimento di determinati temi d'inda- gine, prendendo in considerazione elementi asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclu- sioni difformi da quelle esposte dal consulente d'ufficio e recepite dalla corte territoriale;
era, per contro, ne- cessario che la ricorrente non solo riportasse per este- so, svolgendo concrete e puntuali critiche, le risultanze e gli elementi di causa ritenuti insufficientemente od erroneamente valutati, ma evidenziasse e specificasse al- tresì le esatte controdeduzioni alla consulenza d'ufficio che avesse a suo tempo formulate ed era necessario che 10 fossero state già con l'atto d'appello, visto che trattavasi di consulenza svolta in primo grado e recepita nella decisione resa in quella sede - e fossero state ne- glette dalla corte stessa. Ciò sotto due distinti profili. In primo luogo, per il principio d'autosufficienza AS LI c/ NC ON RG 17363/99 10 del ricorso per cassazione, che comporta quale condizione d'ammissibilità del motivo il consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione, quanto ai mez- zi istruttori richiesti ma non ammessi e/o alle risultan- ze acquisite ma assuntivamente inidonee od oggetto d'er- ronea od insufficiente vagliate, della loro decisività al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice a quo;
valuta- zione cui il giudice di legittimità deve procedere ancor prima che a quella sul merito della censura, dacché l'una è logicamente preliminare ed il suo solo esito positivo consente di procedere all'altra. In secondo luogo, per il principio di preclusione, nel giudizio di legittimità, di temi nuovi di dibattito affrontati nella fase di merito,non precedentemente principio applicabile anche alle censure mosse alle con- clusioni del consulente tecnico (e, per esse, alla sen- tenza che le abbia recepite), con la conseguenza che det- te contestazioni sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione sempre che ne risulti la tempestiva prospetta- zione innanzi al giudice di quella fase e che la tempe- stività di tale prospettazione risulti, a sua volta, dal- la sentenza impugnata o, in difetto, da adeguata indica- zione contenuta nel ricorso, con la specificazione dell' atto della fase di merito in cui le contestazioni predet- AS LI c/ NC ON RG 17363/99 -11- te erano state formulate, onde consentire al giudice di legittimità di controllare ex actis la veridicità dell' asserzione prima d'esaminare nel merito la questione pro- posta, ovvio essendo come una censura che si traduca, di fatto, in un'istanza d'ulteriore diversa indagine istrut- toria, della quale non .si deduca né dimostri aver già formato oggetto di specifica adeguata richiesta in sede di merito, non possa trovare ingresso in sede di legitti- mità. Orbene, esaminando il caso di specie, devesi rile- vare come, anzi tutto, nelle deduzioni di parte ricorren- te non risulti adeguatamente esplicitato se, in quali termini, in quali occasioni e con quali atti, alla corte di merito fossero stati segnalati errori del consulente d'ufficio, così nel rilievo e nell'elaborazione dei dati posti a base della relazione commessagli come nello svol- gimento dell'iter logico iniziato con l'analisi di quei dati e terminato con le rassegnate conclusioni, così come neppure ne risulta che alla corte stessa fossero stati richiesti una nuova consulenza od un supplemento di quel- la già espletata (richiesta d'accertamenti che, in se- condo grado, avrebbe dovuto essere prospettata come im- prescindibile, atteso che le critiche esposte ora in que- sta sede, come già evidenziato, vengono rivolte all'opera svolta dal consulente d'ufficio in primo grado); per con- AS LI c/ NC ON RG 17363/99 - 12. a generici riferimenti adtro, la ricorrente si limita alcuni elementi di giudizio ed a trarne le proprie perso- nali conclusioni per dimostrare l'assunta erroneità del- le argomentazioni del consulente d'ufficio e della corte territoriale, così traducendosi il motivo non in una spe- cifica censura ma in una semplice prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice a quo del tutto irrilevante in sede di legittimità, investendosi l'ambito della discrezionalità del giudice del merito nella valu- tazione dei fatti e nella formazione del proprio con- vincimento, dei quali si finisce per chiedere una revi- sione, piuttosto che dedursi vizi del convincimento stes- so rilevanti ex art. 360 CPC. erNé al riguardo possono supplire le aggiuntive perltro, marginali argomentazioni svolte con la memo- - ria, questa potendo essere utilizzata esclusivamente per illustrare e chiarire i motivi già compiutamente svolti con il ricorso od a confutare le tesi avversarie ma non per dedurre nuove censure, o sollevare nuove questio- ni non rilevabili anche d'ufficio, e neppure per speci- ficare od integrare od ampliare il contenuto dei motivi originari d'impugnazione. Basandosi, poi, l'impugnata sentenza anche sulle acquisizioni documentali ed, in particolare, sulle con- venzioni intercorse tra le parti, onde contestarne l'in- AS LI c/ NC ON RG 17363/99 - 13 terpretazione la ricorrente avrebbe dovuto, altresì, ri- portare l'integrale contenuto delle pertinenti clausole - sempre in ottemperanza al principio dell'autosufficienza del ricorso e non limitarsi, invece, all'apodittica esposizione delle proprie soggettive opinioni con l'ef- fettuarne una parziale e frammentaria ricostruzione basa- ta sull'estrapolazione di singole loro componenti o sulla prospettazione per riassunto del significato di esse qua- le dalla stessa soggettivamente inteso e da contrapporre alle valutazioni del complesso delle emergenze istrutto- rie effettuate nella sentenza impugnata. Per il che gli esaminati motivi risultano non solo infondati, in quanto la corte territoriale ha fornito una motivazione esauriente ed immune da vizi logici del rag- giunto convincimento, particolarmente puntuale sull'indi- cazione delle fonti di esso proprio in relazione agli ar- gomenti assoggettati a critica dalla ricorrente, ma anche inammissibili, in quanto privi della dovuta specificità. Con il quarto motivo, la ricorrente - denunziando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la presenza del proprio legale rappresentante in occasione del collaudo avesse comportato la necessaria conoscenza, da parte d'essa committente, delle modalità e delle ca- ratteristiche d'esecuzione dei lavori - si duole che la AS LI c/ NC ON RG 17363/99 - 14 corte territorile abbia omesso di rilevare come effettivo committente dei lavori fosse il Comune di Sulbiate, il quale solo, e non essa ricorrente, accettò l'opera con il verbale di collaudo in atti;
l'abbia erroneamente ritenu- ta a conoscenza di tutti i particolari concernenti i la- vori per il solo fatto della partecipazione al collaudo del proprio legale rappresentante;
abbia omesso di consi- derare come detto collaudo fosse stato compiuto, di fat- to, dal solo incaricato del Comune e fosse avvenuto sulla base della sola verifica del regolare deflusso delle ac- que e non anche della verifica punto per punto della pro- fondità delle singole camerette. Il motivo non merita accoglimento. Valgono, in linea generale, le stesse considerazio- ni già svolte per i precedenti motivi relativamente al mancato rispetto delle modalità di prospettazione dei vi- zi ex art. 360 n. 5 CPC e, comunque, all'idoneità ed esaustività della motivazione della sentenza impugnata, ma va, anche, considerato non solo che la AS LI non era semplicemente appaltatrice dal Comune di Sulbiate ma anche subcommittente nei confronti della NC ON - eppertanto, in entrambe le vesti, direttamente interes- sata al collaudo cui doveva partecipare attivamente, ri- spondendo dell'opera nei confronti del committente prin- cipale, la cui accettazione aveva luogo nei suoi confron- AS LI c/ NC ON RG 17363/99 - 15A ti e non in quelli della subappaltatrice, con la quale committente principale non aveva posto in essere esso rapporto alcuno, e dovendo essa stessa in sede di collau- do sollevare ogni eventuale pertinente contestazione nei confronti della subappaltatrice in relazione al rapporto di subappalto - ma soprattutto che il convincimento della corte territoriale in ordine alla conoscenza del disli- vello da parte della AS LI è basato non soltanto sulla presenza del legale rappresentante della stessa al- le operazioni di collaudo, ma anche sull'accettazione contrattuale della pendenza e sulla realizzazione confor- me a contratto, circostanze la cui affermazione non stata contestata in riferimento all'argomento in esame e la cui contestazione sollevata con i precedenti motivi è stata, comunque, disattesa. Ciò stante, va richiamato il ripetuto insegnamento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un capo di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente ido- nee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si rea- lizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una AS LI c/ NC ON RG 17363/99 - 16- о l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avversO la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il sin- golo capo di essa, debbano essere respinti nella loro in- terezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute av- verso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza ○ del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto d'interesse. Con il quinto motivo, la ricorrente - denunziando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui esclude il suo diritto ad ot- tenere una riduzione del prezzo di appalto in ragione della minore profondità dello scavo operato dalla
contro
- parte, oltre al risarcimento del danno si duole che la corte territoriale abbia rigettato le proprie domande volte ad ottenere il risarcimento del danno e la riduzio- ne del prezzo dell'appalto, erroneamente ritenendolo già stabilito in considerazione del minore spostamento di terra determinato dalla nuova pendenza. Il motivo non merita accoglimento. Anche in questo caso valgono le considerazioni ge- nerali svolte per i motivi già esaminati, ma va altresì rilevato come l'argomentazione sia causalmente collegata AS LI c/ NC ON RG 17363/99 - 17. alle altre varie argomentazioni in precedenza disattese il che è palesemente desumibile dalla motivazione dell' impugnata sentenza oltre che dalla stessa prospettazione onde ne difettano gli stessi enunziati della censura presupposti. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in £12405200, pari ad E6406,75 delle quali £ 12.000.000, pari ad E 6.197/50 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 27.11.2001. Il Presidente Francs Santorin Il Cons . est . Wetting IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Talatico 002. 109T 129.11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 APR. 2002. SECT 51,65 IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 TOT. 480.76 Registrato in dat rie 4 alm 26558 Se renate 180,76 (euro RANTOTTANTA 16 p. Dirigente Area Servia) (Dott.ssa Maric Grazia DI LIES) Respons i (Dr. FACC