Sentenza 7 agosto 2001
Massime • 2
In tema di procedimento disciplinare a carico di professionisti esercenti la professione sanitaria (nella specie, medico) la Commissione di disciplina presso il Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici chirurghi ove deliberi di sentire una persona, è tenuta a rispettare la forma della "trattazione orale" che è espressamente prevista e che appare anche l'unica in grado di assicurare, in relazione all'ormai ammessa presenza di un difensore, che l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini della decisione avvenga in presenza dell'incolpato e dell'eventuale difensore, appunto a garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
In tema di procedimento disciplinare a carico di professionisti esercenti la professione sanitaria (nella specie, medico), ogni questione relativa alla validità della seduta per la non totalitaria presenza dei componenti della Commissione provinciale di disciplina deve essere posta dall'interessato "in limine", o comunque prima che sia assunta la decisione, affinché l'organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l'intervenuta convocazione di tutti i suoi componenti, ovvero di fissare una diversa seduta nella quale la rinnovata convocazione della totalità dei componenti possa essere documentata. In difetto di rilievi di sorta, in tale fase, da parte dell'incolpato ogni questione relativa alla validità della seduta della Commissione di disciplina per ipotizzato difetto di convocazione di uno o dei suoi componenti deve ritenersi preclusa e, dunque, non più prospettabile innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie chiamata a decidere sul ricorso dell'incolpato avverso la decisione a lui contraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10895 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ernesto LUPO - Presidente -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO STORACE, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati DOMENICO RUGGERINI, MAURO REGIS e CIRIACO TORQUATO i primi tre giusta delega in atti e l'ultimo per procura speciale per Notar MA EL di Verona del 23/05/01 rep. n. 87580;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI VERONA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato DONATELLA GOBBI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELLA SANITÀ, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 141/00 della Commissione Centrale per gli esercenti le profes. sanit. di ROMA, emessa il 18/10/00 e depositata il 20/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
uditi gli Avvocati Domenico RUGGERINI, Mauro REGIS e Ciriaco TORQUATO;
uditi gli Avvocati Donatella GOBBI e Luigi MANZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del I e del III motivo, l'accoglimento del II motivo di ricorso e l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 18.10.1993 la procura della Repubblica di Verona trasmise al locale ordine provinciale dei medici copia dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva adottato nei confronti del dott. LO GA la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dalla professione per due mesi in relazione ai gravi indizi di colpevolezza emersi a suo carico in relazione all'aborto clandestino provocato ad una minorenne. Il 19.10.1993 l'ordine provinciale dei medici di Verona adottò a sua volta la medesima misura cautelare disponendo l'apertura del procedimento disciplinare e contestualmente sospendendolo in attesa della sentenza penale definitiva.
Il 10.6.1996 il tribunale di Verona condannò il GA alla pena di due anni di reclusione per aver procurato l'aborto clandestino su una diciassettenne (all'epoca) per il compenso di L.
1.400.000. Il 20.6.1996 il dott. GA fu convocato dal presidente dell'ordine per essere sentito in merito ai fatti oggetto della sentenza penale.
Il 17.4.1997 fu nuovamente iniziato il procedimento disciplinare che si svolse il 9.6.1997 senza esito in quanto la commissione disciplinare dei medici chirurghi delegò il presidente per l'audizione del medico curante della minore, svoltasi il 6.11.1997. Il 16.12.1997, in esito alla comunicazione all'incolpato che erano stati acquisiti nuovi atti dei quali egli avrebbe potuto prendere visione ed alla comparizione del medesimo, al dott. GA fu inflitta la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo professionale.
2. Con decisione n. 141 del 2000 la commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha rigettato il gravame col quale il dott. GA si era doluto:
a) della nullità della deliberazione per difetto di prova dell'avvenuta convocazione di tutti i componenti dell'organo;
b) della violazione del principio del contraddittorio per l'intervenuta audizione del medico curante della minore in assenza dell'incolpato e del suo difensore;
c) della esclusione della intervenuta prescrizione dell'illecito disciplinare;
d) della mancata sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale con sentenza irrevocabile;
e) della irrogazione della sanzione benché difettasse la prova dello stato di gravidanza della minore;
f) della sproporzione tra fatti ascritti e sanzione irrogata.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione LO GA affidandosi a cinque motivi, cui resiste con controricorso il consiglio dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Verona.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati ministro della sanità e procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona. Il ricorso è stato anche notificato al procuratore generale presso la corte di cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Col primo motivo è dedotta violazione degli artt. 158 c.p.c., 3 del d.l. 13.9.1946, n. 233, 39 del d.P.R. 5.4.1950, n. 221, 6 della l. 24 luglio 1985, n. 409, nonché difetto assoluto di motivazione. Il ricorrente, premesso che quattro dei componenti della commissione disciplinare erano assenti alla riunione interlocutoria del 9.6.1997 (ed a quella del 16.12.1997, alla quale parteciparono solo i componenti che avevano preso parte alla prima, senza censure del ricorrente sul punto) e che egli aveva dedotto "la nullità del procedimento disciplinare per difetto di convocazione dell'organo giudicante" in difetto di prova che anche i consiglieri assenti fossero stati convocati, si duole che la commissione centrale non si sia fatta carico di tale specifico aspetto della censura mossa all'operato dell'ordine provinciale e che si sia invece limitata al rilievo che esiste una commissione di disciplina per i medici chirurgi ed una commissione di disciplina degli odontoiatri (ex art. 6 della legge n. 409 del 1985) che hanno composizione diversa dal consiglio direttivo dell'ordine. E ciò benché dalle deduzioni dell'ordine risultasse la fondatezza del rilievo del ricorrente.
1.2. Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione del principio del contraddittorio (art. 45, d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 e art. 526 c.p.p.) e mancanza assoluta di motivazione. Il ricorrente si duole che la dottoressa medico curante della minore, il cui aborto clandestino egli era incolpato di aver procurato, sia stata sentita dal presidente, a seguito della conforme deliberazione della commissione di disciplina, non in presenza dell'incolpato, con sostanziale regressione della fase dibattimentale a quella delle indagini in violazione del principio del contraddittorio.
Sostiene che, pur in difetto di esplicite previsioni, non si dubita che nel procedimento disciplinare l'incolpato possa chiedere l'audizione di testimoni e che una difforme interpretazione dell'art. 45 ne imporrebbe la disapplicazione per contrasto con l'art. 24 Cost.. Afferma che nella decisione impugnata manca ogni motivazione sul punto, pur specificamente prospettato.
Deduce dunque la nullità della decisione per essere stato vulnerato il diritto di difesa.
1.3. Col terzo motivo è denunciata violazione dell'art. 51 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 per non essere stata dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'illecito disciplinare a seguito del decorso di cinque anni dal momento del fatto. Rileva in particolare il ricorrente che, benché nella impugnata decisione si affermi che il procedimento disciplinare era stato aperto il 19 ottobre 1993 e poi sospeso, tuttavia tale provvedimento non gli era mai stato comunicato "e non risulta, per quanto consta al ricorrente, mai assunto".
1.4. Il quarto motivo attiene alla dedotta violazione dell'art. 129 c.p.p. per avere la commissione centrale desunto elementi a carico del ricorrente dalla sentenza penale di proscioglimento per prescrizione, così confondendo i concetti di utilizzabilità delle prove raccolte in sede penale ai fini della decisione, previa completa rivalutazione delle stesse, con quello di "prova derivante dal giudicato penale".
1.5. Col quinto motivo la sentenza è da ultimo censurata per violazione dell'art. 279 c.p.c.. Si duole il ricorrente che la commissione centrale, a fronte della principale critica mossa alla decisione in quella sede gravata, relativa alla addotta mancanza della prova in ordine allo stato di gravidanza della minore sulla base degli atti penali e disciplinari, non abbia offerto alcuna specifica risposta, limitandosi ad affermare che le prove raccolte in sede penale sono utilizzabili in sede amministrativa. Afferma, in particolare, che col quinto motivo del ricorso in quella sede proposto egli aveva ampiamente criticato la decisione dell'ordine provinciale sia perché non era stato in alcun modo accertato lo stato di gravidanza della minore, sia perché le dichiarazioni della stessa erano contraddittorie ed in contrasto con altre fonti di prova.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Va anzitutto premesso che il ricorrente apoditticamente assume che dalle deduzioni dell'ordine provinciale risultava la fondatezza dei suoi rilievi. In realtà neppure egli sostiene che l'ordine provinciale avesse riconosciuto che per la seduta del 9.6.1997 non erano stati convocati tutti i componenti della commissione di disciplina dei medici chirurghi, che deliberò in numero legale;
afferma, invece, che l'ordine aveva riconosciuto che a quella seduta non avevano partecipato tutti i commissari.
Il problema che si pone è, allora, non già quello di stabilire se tutti i componenti della commissione di disciplina debbano essere necessariamente convocati, com'è del tutto ovvio a pena di nullità della relativa deliberazione per vizio di costituzione dell'organo decidente (Cass., 20.7.1988, n. 4696), giacché sarebbe altrimenti possibile incidere a priori sull'esito del procedimento anche mediante la volontaria esclusione dal collegio di uno o più componenti, in relazione ai rispettivi orientamenti di fondo, in ipotesi noti o prevedibili, sulle singole tematiche. La questione, affatto diversa, è se, a fronte della non totalitaria partecipazione dei relativi componenti alla seduta, tuttavia validamente svoltasi per la presenza della maggioranza dei consiglieri che compongono la commissione, competa alla stessa documentare la intervenuta convocazione anche dei componenti assenti, ove sia prospettata la mancanza di prova che anche questi erano stati convocati.
Occorre a tal fine considerare, così puntualizzando quanto affermato con la decisione appena citata (n. 4696/1988):
a) anzitutto, che la legge (d. lgs. 13.9.1946, n. 233 e l. 24.7.1985, n. 409) ed il regolamento (d.P.R. 5.4.1950, n. 221) non stabiliscono che la convocazione debba necessariamente avvenire con forme o modalità prestabilite, sicché essa può essere effettuata con qualsiasi mezzo utile al raggiungimento dello scopo, rappresentato dalla effettiva informazione di ogni singolo componente circa i procedimenti da trattare, col rispetto di un adeguato intervallo di tempo tra convocazione e data della seduta;
b) in secondo luogo, che non è configurabile, in mancanza di espresse previsioni che lo contemplino, un generale dovere di ogni collegio amministrativo imperfetto di precostituire la prova dell'avvenuta convocazione di tutti i suoi componenti, quando la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un numero minimo di membri per la validità della seduta;
c) in terzo luogo, che il procedimento disciplinare, il quale si conclude con la decisione della commissione, è un procedimento giustiziale partecipato, nel senso che il destinatario del provvedimento ha il diritto di interloquire e di discolparsi, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica di un difensore. Corollario di tali considerazioni è che ogni questione relativa alla validità della seduta per la non totalitaria presenza dei componenti deve essere posta dall'interessato assoggettato al procedimento disciplinare in limine, o comunque prima che sia assunta la decisione, affinché l'organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l'intervenuta convocazione di tutti i suoi componenti, ovvero di fissare una diversa seduta nella quale la rinnovata convocazione della totalità dei componenti possa essere documentata.
In difetto di rilievi di sorta, in tale fase, da parte dell'incolpato, ogni questione relativa alla validità della seduta della commissione di disciplina per ipotizzato difetto di convocazione di uno o più dei suoi componenti deve ritenersi preclusa e dunque non prospettabile innanzi alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie chiamata a decidere sul ricorso dell'incolpato avverso la decisione per lui negativa.
Benché, dunque, l'affermazione della commissione centrale che erano state osservate "nel procedimento disciplinare de quo tutte le regole correlate al rispetto delle fondamentali garanzie richieste nell'esercizio di un potere sanzionatorio" si connoti come meramente assertiva, in quanto priva di effettivi riscontri nella motivazione della decisione impugnata, il motivo di ricorso va tuttavia respinto giacché della mancanza di prova della convocazione di tutti i componenti della commissione di disciplina il ricorrente - che non afferma di aver posto la questione nella fase amministrativa del procedimento - si era inammissibilmente doluto per la prima volta innanzi alla commissione centrale.
2.2. Infondato è anche il terzo motivo, che va esaminato prima del secondo.
Dalla decisione gravata si rileva che il 19.10.1993 il consiglio dell'ordine sospese il proprio iscritto per lo stesso periodo di cui all'omologo provvedimento cautelare adottato dal giudice per le indagini preliminari e deliberò altresì l'apertura e la contestuale sospensione del procedimento disciplinare.
Col terzo motivo di ricorso innanzi alla commissione centrale il GA negò che fosse stato "aperto in alcun modo il procedimento disciplinare, provvedimento che costituisce l'unico atto interruttivo della prescrizione dell'azione disciplinare". Contestò, dunque, il fatto storico dell'avvenuta apertura "in alcun modo" del procedimento disciplinare, invece espressamente deliberata (come affermato anche dalla decisione dell'ordine provinciale in quella sede gravata), senza peraltro fare alcun riferimento alla omessa comunicazione, inammissibilmente prospettata per la prima volta in questa sede.
Il motivo va dunque respinto, risultando dalla scansione temporale degli eventi della vicenda che il termine quinquennale di prescrizione, interrotto nel 1993, non è mai compiutamente decorso.
2.3. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso. Risulta dalla gravata decisione della commissione centrale che al termine della seduta del 9.6.1997, fissata per il giudizio disciplinare innanzi alla commissione di disciplina dell'ordine provinciale, "allontanati l'inquisito ed il suo legale", fu deliberata l'audizione del medico curante della minore sulla quale si assumeva essere stato praticato l'aborto, poi sentito dal presidente dell'ordine il 6.11.1997.
È noto che questa corte ha reiteratamente affermato l'esigenza del necessario adeguamento del procedimento disciplinare, anche nella parte della fase amministrativa che si svolge nel contraddittorio delle parti, alle regole del giusto processo (Cass., sez. un., n. 3195 del 1989), tenuto conto che esso si concretizza in un'attività preordinata e funzionalmente connessa a quella successiva di natura giurisdizionale (Corte Cost. n. 122 del 1974, Cass., sez. un., 7.5.1998, n. 4630 e Cass., 12 giugno 1999, n. 5819, in motivazione) innanzi alla commissione centrale.
L'art. 45 della legge n. 221 del 1950 stabilisce, al primo comma, che "nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente, l'incolpato"; e prevede, all'ultimo comma, che, "chiusa la trattazione orale ed allontanato l'incolpato, il consiglio decide".
Nulla naturalmente vieta che il consiglio (recte, dopo la legge n. 409 del 1985, la commissione di disciplina) deliberi di assumere informazioni sulle circostanze utili agli accertamenti del caso in relazione a quanto dichiarato dall'incolpato; ma ove deliberi di sentire una persona, è tenuto a rispettare la forma della "trattazione orale", che è espressamente prevista e che appare anche l'unica in grado di assicurare, in relazione alla ormai ammessa presenza di un difensore, che l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini della decisione avvenga in presenza dell'incolpato e dell'eventuale difensore, appunto a garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Nella specie la dottoressa medico curante della minore fu invece sentita dal presidente, all'uopo delegato dalla commissione, con la conseguenza che delle dichiarazioni dalla medesima rese in tale occasione non avrebbe potuto tenersi conto in sede decisoria. Il che è invece accaduto, come deve univocamente evincersi dal rilievo che la commissione centrale, nel decidere sui motivi di gravame avverso la decisione della commissione di disciplina relativi alla valutazione del materiale probatorio, ha fatto riferimento non solo alle prove assunte in sede penale, ma anche all'audizione della dottoressa "diligentemente" sentita in sede disciplinare (pagina 6, penultimo capoverso, della decisione gravata in questa sede).
3. La decisione va dunque cassata con rinvio alla stessa commissione centrale affinché valuti se, sulla scorta dell'autonomo apprezzamento delle prove raccolte in sede penale e degli elementi acquisiti nel corso del giudizio disciplinare (diversi, quanto a questi ultimi, da quello di cui non si sarebbe dovuto tenere conto), sussistano comunque elementi per ritenere accertato il fatto ascritto al dott. GA, dando conto del risultato del proprio giudizio con motivazione congrua anche in riferimento al quinto motivo del gravame in quella sede proposto dall'incolpato.
4. Restano assorbiti il quarto ed il quinto motivo di ricorso. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate.
P.Q.M.
la corte rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;
compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 4 giugno 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 AGOSTO 2001.