Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10895
CASS
Sentenza 7 agosto 2001

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In tema di procedimento disciplinare a carico di professionisti esercenti la professione sanitaria (nella specie, medico) la Commissione di disciplina presso il Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici chirurghi ove deliberi di sentire una persona, è tenuta a rispettare la forma della "trattazione orale" che è espressamente prevista e che appare anche l'unica in grado di assicurare, in relazione all'ormai ammessa presenza di un difensore, che l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini della decisione avvenga in presenza dell'incolpato e dell'eventuale difensore, appunto a garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

In tema di procedimento disciplinare a carico di professionisti esercenti la professione sanitaria (nella specie, medico), ogni questione relativa alla validità della seduta per la non totalitaria presenza dei componenti della Commissione provinciale di disciplina deve essere posta dall'interessato "in limine", o comunque prima che sia assunta la decisione, affinché l'organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l'intervenuta convocazione di tutti i suoi componenti, ovvero di fissare una diversa seduta nella quale la rinnovata convocazione della totalità dei componenti possa essere documentata. In difetto di rilievi di sorta, in tale fase, da parte dell'incolpato ogni questione relativa alla validità della seduta della Commissione di disciplina per ipotizzato difetto di convocazione di uno o dei suoi componenti deve ritenersi preclusa e, dunque, non più prospettabile innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie chiamata a decidere sul ricorso dell'incolpato avverso la decisione a lui contraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10895
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10895
    Data del deposito : 7 agosto 2001

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